Non sussiste la giurisdizione tributaria in caso di contestazioni sulla debenza dei contributi a fondo perduto
24 Marzo 2022
Ai sensi dell'art. 25, comma 12, ultimo capoverso, D.L. n. 34/2020, per le controversie relative all'atto di recupero dei contributi a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19" si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546/1992; la norma non attribuisce alle Commissioni tributarie la giurisdizione in tema di mancata e/o inferiore erogazione del contributo a fondo perduto. Irrilevante, e non valorizzabile ai fini dell'individuazione della natura tributaria del rapporto, è il fatto che a provvedere all'elargizione del contributo, ovvero al suo recupero sia l'Agenzia delle entrate la quale, nella specie, si limita ad erogare il contributo, ovvero a negarlo, ovvero ancora a recuperare quello indebitamente percetto, non ad accertare materia imponibile. Tanto più che il contributo in questione viene espressamente qualificato come escluso dalla base imponibile dei redditi soggetti ad imposizione diretta.
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