Non sussiste la giurisdizione tributaria in caso di contestazioni sulla debenza dei contributi a fondo perduto

La Redazione
24 Marzo 2022

Ai sensi dell'art. 25, comma 12, ultimo capoverso, D.L. n. 34/2020, per le controversie relative all'atto di recupero dei contributi a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19" si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546/1992; la norma non attribuisce alle Commissioni tributarie la giurisdizione in tema di mancata...

Ai sensi dell'art. 25, comma 12, ultimo capoverso, D.L. n. 34/2020, per le controversie relative all'atto di recupero dei contributi a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19" si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546/1992; la norma non attribuisce alle Commissioni tributarie la giurisdizione in tema di mancata e/o inferiore erogazione del contributo a fondo perduto. Irrilevante, e non valorizzabile ai fini dell'individuazione della natura tributaria del rapporto, è il fatto che a provvedere all'elargizione del contributo, ovvero al suo recupero sia l'Agenzia delle entrate la quale, nella specie, si limita ad erogare il contributo, ovvero a negarlo, ovvero ancora a recuperare quello indebitamente percetto, non ad accertare materia imponibile. Tanto più che il contributo in questione viene espressamente qualificato come escluso dalla base imponibile dei redditi soggetti ad imposizione diretta.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.