Ammissibile l'esdebitazione del debitore incapiente indebitatosi a seguito di una grave malattia

Laura Bonati
25 Marzo 2022

E' ammissibile la dichiarazione di definitiva inesigibilità, ex art. 14 quaterdecies L. 3/2012, dei debiti contratti dal debitore incapiente, benché rappresentati da rilevanti debiti tributari dovuti ad una gestione disordinata delle proprie entrate, qualora l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte nasca da una sopravvenuta grave malattia che, compromettendo le sue condizioni di salute, abbia ridotto sensibilmente la sua capacità lavorativa, determinando una modificazione a lui non imputabile della capacità patrimoniale che, al momento dell'indebitamento, avrebbe invece consentito il rientro dall'esposizione debitoria.
Il caso

E' ammissibile la dichiarazione di definitiva inesigibilità, ex art. 14 quaterdecies L. 3/2012, dei debiti contratti dal debitore incapiente, benchè rappresentati da rilevanti debiti tributari dovuti ad una gestione disordinata delle proprie entrate, qualora l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte nasca da una sopravvenuta grave malattia che, compromettendo le sue condizioni di salute, abbia ridotto sensibilmente la sua capacità lavorativa, determinando una modificazione a lui non imputabile della capacità patrimoniale che, al momento dell'indebitamento, avrebbe invece consentito il rientro dall'esposizione debitoria.

La questione giuridica e la soluzione

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 “cd. Decreto Ristori”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anticipando l'applicazione dell'art. 283 del Codice della Crisi, ha introdotto nella Legge 3/2012 l'art. 14 quaterdecies che disciplina l'esdebitazione del debitore incapiente. La disposizione normativa prevede la possibilità per il “debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, di “accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilita' rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento”.

La procedura è riservata a quei debitori persone fisiche che non siano in grado di offrire ai creditori il pagamento di alcuna utilità, nemmeno in via indiretta e neanche in prospettiva futura, in assenza di beni mobili e immobili da monetizzare, nonché di redditi da destinare, anche in minima parte, al soddisfacimento del ceto creditorio, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento del debito complessivo.

I soggetti dotati di tali caratteristiche possono accedere all'istituto una sola volta nella vita, a condizione di essere meritevoli.

Il settimo comma della disposizione normativa precisa che il Giudice concede con decreto l'esdebitazione, previa assunzione delle informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Nel caso in esame, il Giudice meneghino è chiamato a decidere se possa essere ritenuto “meritevole” di essere ammesso all'esdebitazione anche quel debitore che non abbia potuto porre rimedio alla propria situazione debitoria per cause a sé non imputabili in alcun modo (incapacità di produrre alcun reddito in seguito ad un'ischemia cerebrale che ne ha compromesso le capacità fisiche e cognitive), in un caso in cui la situazione debitoria medesima è insorta in un momento in cui la capacità reddituale non era ancora compromessa ed a causa di una gestione disordinata delle proprie entrate.

Il percorso logico seguito dal giudicante per addivenire ad una valutazione positiva di ammissibilità della procedura è particolarmente interessante ed evidenzia una concezione del criterio di meritevolezza di largo respiro.

Quanto, innanzitutto, alla valutazione sulle cause dell'indebitamento, il Giudice sottolinea come, dai documenti e dalla relazione dell'OCC emerga, nella finestra temporale dei cinque anni, l'assenza di atti di straordinaria amministrazione e/o di atti impugnati dai creditori, circostanza, questa, che conferma l'assenza di un comportamento doloso o colposo in danno dei creditori medesimi da parte del soggetto sovraindebitato.

Il Giudice meneghino ripercorre, poi, le cause che hanno determinato l'impossibilità per il debitore di adempiere alle obbligazioni contratte; cause individuate in una grave ischemia cerebrale che, compromettendo le condizioni di salute dello stesso, ha ridotto sensibilmente la sua capacità lavorativa, determinando una modificazione, a lui non imputabile e, in parte, irreversibile, delle sue capacità di eloquio e cognitive e, in conseguenza, della sua capacità patrimoniale.

Nonostante gli sforzi, infatti, le conseguenze dell'ictus hanno determinato una impossibilità di reintegrarsi nel mondo del lavoro con conseguente definitiva impossibilità di produrre reddito, che è, ora, rappresentato solo da ridottissime entrate derivanti da diritti patrimoniali d'autore ereditati dal nonno, insufficienti anche al mero sostentamento, oltre che oggetto di pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo tali premesse, il Giudice Delegato passa ad analizzare l'origine dell'indebitamento, in gran parte di natura tributaria e dichiaratamente derivante da una gestione definita “disordinata” delle proprie entrate (che l'OCC ha definito “diseducazione finanziaria”) che ha comportato il mancato versamento di alcune imposte dirette.

Osserva, in proposito, il giudicante -ed è, questo, forse, uno dei passaggi più interessanti- che se non fosse intervenuta l'improvvisa malattia, tali posizioni debitorie avrebbero potuto essere ripianate con i futuri guadagni, mentre si sono aggravate con sanzioni e interessi.

Il Giudice, peraltro, sottolinea, con valenza positiva, come il debitore abbia da tempo rimodulato il proprio stile di vita, eliminando tutti gli acquisti superflui, riducendo le spese mensili ai propri bisogni primari che però non possono comunque essere soddisfatti con le esigue entrate a disposizione.

Tanto premesso il Giudice meneghino, verificati l'assenza di qualsiasi utilità effettiva, nemmeno in prospettiva futura, da offrire ai creditori, il giudizio positivo dell'OCC e la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione, ha ammesso il debitore al beneficio dell'esdebitazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 quaterdecies L. 3/2012.

Osservazioni

L'arresto in commento si presenta di interesse per il percorso logico seguito ai fini della valutazione della “meritevolezza” del debitore incapiente necessaria per l'accesso all'esdebitazione.

Come sottolineato, il Decreto Ristori, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, anticipando l'applicazione dell'art. 283 del Codice della Crisi, ha inserito nella L. 3/2012 l'art. 14 quaterdecies, che introduce l'istituto dell'esdebitazione a quei soggetti che si contraddistinguono per non essere in grado di offrire ai creditori il pagamento di alcuna utilità nemmeno in via indiretta e neanche in prospettiva futura, in assenza di beni mobili e immobili da monetizzare, nonché di redditi da destinare anche in minima parte al soddisfacimento del ceto creditorio.

Il fatto che la misura sia ritenuta un beneficio eccezionale è dimostrato dalla circostanza che alla stessa può ambire di accedere, una sola volta nella vita, solo il debitore persona fisica che sia ritenuto meritevole.

La norma, come visto, prevede, ai fini del giudizio di meritevolezza, che il giudice valuti l'assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, nonché l'assenza di atti in frode.

La disposizione normativa, sul punto, non brilla per chiarezza e la dottrina si è da subito divisa fra gli autori che ritengono che il requisito della meritevolezza coincida, ormai, in toto, con quello dell'assenza di atti in frode e della mancanza di dolo o colpa grave (C.L. APPIO, L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente: una seconda chance per il debitore meritevole, in www.ilcaso.it; L. MODICA, Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris, rivista “I contratti” 2019; S. DE MATTEIS, L'interesse del debitore all'esdebitazione e quelli secondo i quali la meritevolezza sia un quid pluris rispetto al semplice accertamento in ordine all'assenza di atti in frode, dolo e colpa grave e rappresenti a tutt'oggi un elemento imprescindibile di valutazione (J.JULIANI, F.CESARE “L'esdebitazione” in F. CESARE,C.VALCEPINA “Sovraindebitamento dalla tutela del debitore al recupero del credito”, 2021”; L. D'ORAZIO, Il nuovo appeal delle procedure di sovraindebitamento nella riforma in itinere, in Fallimento e le altre procedure concorsuali (Il), 2016, n. 10; A. GHEDINI RUSOTTO, La meritevolezza del debitore: ieri, oggi e domani, in www.ilcaso.it).

Nessuna indicazione viene, in ogni caso, fornita dalla legge in ordine ai criteri da applicare nell'individuazione di tale requisito soggettivo, con la conseguenza di un'ampia discrezionalità da parte del giudice.

Come già sottolineato da alcuni autori (J.JULIANI, F.CESARE “L'esdebitazione” in F.CESARE,C.VALCEPINA, Sovraindebitamento dalla tutela del debitore al recupero del credito, 2021”; N.SOLDATI, Il sovraindebitamento e la babele della meritevolezza, in www.dirittodellacrisi.it, 25 maggio 2021), peraltro, non è possibile far coincidere il giudizio di meritevolezza con un giudizio di natura morale e/o meramente soggettiva, che consentirebbe sconfinamenti nell'arbitrio, essendo notoriamente ben diversa la percezione di ciò che possa essere considerato moralmente accettabile o meno non solo da una realtà sociale all'altra ma anche da un individuo all'altro.

Piuttosto, come suggerito anche dai medesimi autori, la valutazione sulla meritevolezza dovrebbe configurarsi come l'esito di un bilanciamento degli interessi presi in considerazione dalla procedura concorsuale – da una parte quello dei creditori a procedere esecutivamente nei confronti del debitore privo di alcun bene e dall'altro quello dell'ordinamento a liberare il debitore da una condizione di indigenza che lo renderebbe facile preda di percorsi illegali, quali il ricorso all'usura- in un'ottica di opportunità giuridico-sociale.

Tale sembra il percorso delineato dal giudicante nell'arresto esaminato, laddove lo stesso, dopo aver escluso la presenza di dolo o colpa grave e di atti in frode quali elementi che concorrono nel giudizio di meritevolezza, conclude che questa non possa essere negata per il sol fatto che l'indebitamento sia derivato da una gestione disordinata delle entrate del debitore. Ciò che viene in rilievo, una volta esclusa l'esistenza di atti in frode ai creditori, il dolo e la colpa grave, non è il motivo per il quale i debiti sono sorti, bensì l'incolpevolezza nell'impossibilità di ripianarli, impossibilità non presente al momento in cui l'indebitamento è sorto.

Il debitore, infatti, quando il debito verso l'erario si è generato, si trovava in una condizione reddituale tale da consentirgli di provvedere al relativo ripianamento (grazie ad una posizione lavorativa di buon livello) e si è trovato nella definitiva impossibilità di provvedere al soddisfacimento dei debiti a causa di un fatto sopravvenuto, totalmente estraneo alla propria volontà, quale una grave malattia che ne ha compromesso definitivamente la capacità lavorativa e reddituale.

L'arresto si pone, del resto, nel solco di quella giurisprudenza di merito che, in linea con i principi sopra descritti, ritiene che il dettato della norma imponga al giudice di accertare che, al momento dell'assunzione dell'indebitamento, il futuro debitore si trovasse in condizioni finanziarie e patrimoniali tali da garantire la sostenibilità del debito stesso (Trib. Benevento, 26 gennaio 2021).

In sostanza, quindi, il momento genetico dell'indebitamento viene in rilievo al fine di valutare se le condizioni reddituali del debitore fossero tali da consentire il relativo ripianamento. Valutazione, questa, a ben vedere, che fa il paio con quella relativa all'assenza di colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insoddisfatte, con, però, nel caso di specie, di un quid pluris, rappresentato dallo sdoganamento del concetto di “diseducazione finanziaria”, ritenuta non impeditiva dell'accesso alla misura.

Conclusioni

L'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente trova il suo fondamento nella necessità di contemperare la necessità di liberare dai debiti il debitore privo di ogni bene, evitando che sia privato di ogni mezzo di sussistenza, uscendo così definitivamente dal circuito economico e divenendo facile preda di meccanismi di illegalità, con quella di tutelare la posizione dei creditori, i quali non avrebbero interesse a proseguire azioni esecutive in assenza di alcun patrimonio.

L'interesse di questi ultimi è tutelato dal monitoraggio quadriennale operato dall'OCC sul reddito/patrimonio del ricorrente, per verificare il sopravvenire di eventuali utilità rilevanti, che potranno essere destinate ai creditori se idonee a soddisfarli in una misura di almeno il 10% del valore passivo complessivamente inteso.

In quest'ottica di contemperamento di interessi, il canone della meritevolezza, laddove non sia fatto coincidere tout court con la mera assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave, andrebbe privato di ogni valenza di natura morale per essere ricondotto nell'alveo della valutazione di opportunità.

Tanto suggerisce anche l'arresto in esame, in cui l'analisi sulla meritevolezza non è rivolto alle ragioni per cui i debiti sono sorti -viene, anzi, espressamente sdoganato il concetto di “diseducazione finanziaria” come causa dell'indebitamento- bensì al fatto che il debitore si trovasse, in quel momento, in una condizione finanziaria e patrimoniale tale da consentirne il rientro ed alla sopravvenuta incolpevole impossibilità di ripianarli da parte dello stesso, rimasto privo di alcun bene ed alcun reddito, con conseguente assenza di alcun interesse da parte dei creditori a proseguire nei tentativi di recupero.

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