La legge di conversione n. 15/2022 del d.l. n. 228/2021 ha apportato alcune novità al testo di tale decreto, recante disposizioni sul procedimento e sul processo penale volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria.
Sono state confermate le previsioni relative:
al deposito atti in modalità telematica,
alla trattazione delle udienze da remoto,
ai colloqui telematici per detenuti,
ai collegamenti a distanza per gli atti di indagine,
al contraddittorio di regola cartolare in appello ed in cassazione,
che troveranno applicazione sino al 31 dicembre 2022.
Al contrario, l'art. 16, comma 1-bis, d.l. n. 228/2021 conv. in l. n. 15/2022, ha limitato soltanto sino alla «data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19» (31 marzo 2022) l'efficacia della disposizione concernente la partecipazione alle udienze in videoconferenza dei detenuti (efficacia che il testo originario del decreto legge estendeva al 31 dicembre 2022).
Inoltre, il comma 7-bis dello stesso art. 16 ha prorogato sino al 31 dicembre 2022 le disposizioni emergenziali, dettate per arginare la diffusione della pandemia, relative a presupposti e durata di licenze, permessi premio e detenzione domiciliare, di cui ai nn. 18, 19 e 20 dell'Allegato A al d.l. n. 221/2021, conv. in l. n. 11/2022.
Schematicamente:
È prorogata al 31 dicembre 2022, l'efficacia delle seguenti disposizioni:
art. 23, comma 2, d.l. 137/2020, in base al quale alcuni atti delle indagini preliminari possono essere compiuti tramite collegamenti da remoto. In particolare, il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il Giudice può procedere, mediante i suddetti collegamenti da remoto anche all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. L'individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto è rimessa ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia;
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, che prevede la trattazione in Camera di Consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti penali in Cassazione, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale (primo periodo). La richiesta di discussione orale deve venire dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione almeno 25 giorni liberi prima dell'udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, la trattazione sarà scritta (quinto periodo). Entro i 15 giorni che precedono l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste, spedendole alla cancelleria della Corte per posta elettronica certificata (secondo periodo); la cancelleria inoltra tali richieste, con posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti; entro i 5 giorni che precedono l'udienza, i difensori delle parti possono formulare e inviare, per posta elettronica certificata, le proprie conclusioni (terzo periodo); la Corte può deliberare da remoto e non si applica l'art. 615 c.p.p. sulla lettura del dispositivo in udienza (quarto periodo). Il dispositivo è comunicato alle parti;
art. 23, comma 9, d.l. 137/2020, che consente di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in Camera di Consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il Giudice, qualunque esso sia, Camera di Consiglio a tutti gli effetti di legge confermando il divieto di svolgimento da remoto delle udienze di discussione finale;
art. 23-bis, commi da 1 a 4, d.l. 137/2020, in base al quale nel giudizio penale di appello dinanzi alla Corte di Appello la decisione può essere assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in Camera di Consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PG e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale (commi 1, 3 e 4) almeno 15 giorni liberi prima dell'udienza. La disposizione scandisce i termini per la formulazione delle richieste da parte del PG e per gli adempimenti della Cancelleria e dei difensori (comma 2);
art. 23-bis, comma 7 d.l. 137/2020, in base al quale il procedimento semplificato - giudizio cartolare, che si svolge in Camera di Consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti - si applica anche ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali (art. 10 d.lgs. n. 159/2011) e patrimoniali (art. 27 del d.lgs. n. 159/2011);
art. 24 d.l. 137/2020 che prevede misure di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. È inoltre introdotta una specifica disciplina relativa al deposito tramite PEC degli atti di impugnazione.