Licenziata per cessazione dell'attività aziendale, anche se era solo una ristrutturazione societaria: la compagnia aerea la deve riassumere

La Redazione
04 Aprile 2022

In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, (…) ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, (…) l'accordo sindacale può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario.

In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, (…) ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, (…) l'accordo sindacale può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario.

La Corte d'Appello di Milano aveva confermato la pronuncia del Tribunale di primo grado che aveva ritenuto nullo il licenziamento intimato da una compagnia aerea italiana a M.M., entro l'anno delle pubblicazioni di matrimonio e condannato la società a reintegrare la lavoratrice.

La Corte territoriale aveva in prima battuta ritenuto che il licenziamento di M.M., intervenuto in un periodo protetto doveva ritenersi nullo in quanto non si era trattato di cessazione dell'attività aziendale, ma di mera ristrutturazione aziendale.

La compagnia aerea ha proposto ricorso per Cassazione.

Il ricorso è stato rigettato.

La Corte di Cassazione ha condiviso il seguente principio di diritto: «in caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della l. n. 675/1977, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270/1999, l'accordo sindacale di cui alla l. n. 428/1990, art. 47, comma 4-bis, inserito dal d.l. n. 135/2009, convertito in l. n. 166/2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario».

Alla luce di queste considerazioni specifica il Collegio che la Corte d'Appello di Milano abbia adottato una soluzione in linea con l'interpretazione sopra citata e pertanto immune dalla censure mosse dalla compagnia aerea.

Per questi motivi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

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