Superbonus 110% o Sisma-bonus? L'immobile oggetto dell'intervento dev'essere situato in una zona 1, 2 o 3
15 Aprile 2022
Sono proprietario di un immobile nel quale risiedo. Devo effettuare alcuni interventi edili, al fine di rinforzare i solai, anche in un'ottica anti-sismica. Posso beneficiare del cd. Sisma-bonus 110%?
Com'è noto, dal 2020, è entrato in vigore il cd. superbonus 110%. Questo bonus fiscale consiste in una specifica detrazione d'imposta di importo pari al 110% della spesa sostenuta dal contribuente per effettuare alcuni interventi edili previsti dalla legge, come ad esempio i lavori di isolamento termico degli involucri edilizi. Fra questi interventi agevolati rientrano anche i lavori di miglioramento dell'efficienza antisismica dell'edificio, ossia quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico dell'edificio (ad esempio consolidamento delle murature).
Già precedentemente al varo del bonus 110%, la normativa fiscale italiana disciplinava il cd. “Sismabonus”, secondo il quale gli interventi edili suddetti godevano di una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute, detrazione eventualmente aumentata al 70-75-80 o 85% a seconda che l'intervento stesso comportasse un miglioramento di una o due classi di rischio sismico dell'edificio, oppure riguardasse singole unità immobiliari e/o parti comuni di edifici. L'importo massimo della spesa agevolabile è pari a 96.000 € per unità immobiliare.
Il cd. “sisma bonus” è stato quasi totalmente assorbito dal superbonus 110%. Ad oggi, quindi, gli interventi edilizi finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici può rientrare nel superbonus 110%.
È necessario tuttavia che l'immobile oggetto dell'intervento sia situato in una cd. “zona sismica” 1, 2 o 3. Tali zone possono essere consultate nel sito del Dipartimento della Protezione civile.
Al fine di beneficiare della detrazione sisma-bonus 110% è necessario che i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione lavori e del collaudo statico – regolarmente iscritti agli ordini e ai collegi professionali di appartenenza (es. Ingegneri), asseverino l'efficacia degli interventi fatti al fine della riduzione del rischio sismico, nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute relativamente ai lavori agevolati suddetti. È inoltre necessario il rilascio di un apposito visto di conformità rilasciato da professionisti abilitati (es. dottore commercialista), con il quale venga attestata la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale.
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