C'è litisconsorzio necessario tra uno degli arbitri di un collegio arbitrale e gli altri arbitri e le parti di un arbitrato irrituale dichiarato nullo?
13 Maggio 2022
L'impresa di assicurazione Alfa ha impugnato il lodo di un arbitrato irrituale per farne accertare la nullità ed ha evocato in giudizio l'assicurato ed i tre arbitri. Il Tribunale, accogliendo la domanda, ha dichiarato la nullità del lodo ma ha rigettato la domanda proposta nei confronti degli arbitri per carenza di legittimazione passiva. Se uno degli arbitri intende impugnare il capo della sentenza concernente le spese giudiziali, che sono state compensate, deve notificare il gravame – oltre che all'attore - anche a tutte le parti convenute nel primo grado di giudizio?
A mente dell'art. 331 c.p.c., la sentenza che abbia deciso una lite pendente tra più parti deve essere impugnata nei confronti di tutte le parti processuali quando si è in presenza di cause inscindibili ovvero tra loro dipendenti. Per stabilire quando, in un giudizio con pluralità di parti, le cause sono inscindibili, occorre innanzitutto verificare se la domanda proposta nei confronti di più parti abbia ad oggetto una situazione giuridica unica, indivisibile e comune a più persone: in tali casi, la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti solo di alcune di queste sarebbe inutiler data e si definisce questa posizione processuale comune come “litisconsorzio necessario c.d. sostanziale”.
A titolo meramente esemplificativo, è stato recentemente affermato il litisconsorzio necessario c.d. sostanziale tra due coniugi – attori nel giudizio di primo grado per fare dichiarare la nullità delle clausole di un contratto bancario la cui sentenza era stata appellata dalla banca solo nei confronti di uno dei due e non anche dell'altro - essendosi ritenuto che la nullità del contratto non possa essere utilmente pronunciata se non nei confronti di tutte le parti dell'unico contratto (Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2020 n. 9471; anche se, in materia di nullità contrattuale con pluralità di parti, sembra di contrario avviso Cass. civ., Sez. I, 4 ottobre 2016 n. 19804). Altro è, invece, il “litisconsorzio necessario processuale”, che si verifica allorché la presenza di tutte le parti nel primo grado di giudizio non era indispensabile ma che lo diventa – una volta instauratosi il contraddittorio – in grado di appello allo scopo di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio.
Si è ravvisato il “litisconsorzio necessario processuale” nella prosecuzione del processo nei confronti degli eredi di una parte processuale deceduta nel corso del giudizio di primo grado (Cass. civ., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24639) ovvero nel caso di successione a titolo particolare nel diritto (Cass. civ., Sez. II, 8 agosto 2019 n. 21174); si è anche ravvisata la necessità che il processo prosegua in appello nei confronti di tutte le parti allorché il convenuto abbia chiamato in causa un terzo per sentirne affermare la sua esclusiva responsabilità con conseguente suo esonero da ogni addebito (Cass. civ., Sez. VI, 29 aprile 2016 n. 8486).
Venendo al caso concreto, occorrerebbe comprendere – innanzitutto – se l'arbitro è litisconsorte necessario dal punto di vista sostanziale nel giudizio promosso da una delle parti di un arbitrato irrituale per fare dichiarare la nullità del lodo. Ebbene, in linea di principio dovrebbe ritenersi che l'arbitro non è parte necessaria del giudizio e tale regola si può desumere da Cass. civ., Sez. I, 9 ottobre 2017 n. 23571, secondo la quale l'arbitro “assume un'assiologica posizione di terzietà, nonché di assoluta estraneità, sotto il profilo sostanziale, rispetto agli effetti della pronuncia, che pertanto riguarda soltanto le parti interessate, uniche legittimate a partecipare al giudizio inerente all'impugnazione del responso arbitrale, che, com'è normale che si verifichi, senz'altro riguarda errores in procedendo commessi dagli arbitri, ovvero, come nella specie, vizi della volontà, che sotto il profilo della lesione degli interessi sostanziali sottesi, non possono che riguardare le parti della convenzione di arbitrato, cui sono riferibili le posizioni soggettive cui inerisce la controversia”. Sembrerebbe fare eccezione a questa regola il caso in cui nel medesimo giudizio sia stata proposta autonoma e distinta domanda nei confronti dell'arbitro sia per farne accertare la responsabilità personale sia in relazione alla determinazione del suo compenso: qui, come non potrebbe ritenersi utilmente data una sentenza che accerti la responsabilità dell'arbitro nella sua assenza processuale, non potrebbe neppure escludersi sia il diritto dell'arbitro ad impugnare la statuizione sfavorevole sia la necessità che il processo in appello prosegua nei confronti di tutte le originarie parti processuali.
Tornando al quesito, il Tribunale che ha deciso la controversia in primo grado ha escluso la legittimazione passiva degli arbitri: non è nota la motivazione, ma il rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva sarebbe una statuizione di estromissione dal processo (Cass. civ., sez. II, 9 marzo 2022 n. 7612) che dunque non potrebbe proseguire nei confronti della parte estromessa se il gravame non ha ad oggetto la impugnazione di questo specifico capo della sentenza (Cass. civ., Sez. III, 29 aprile 2015 n. 8693). Tuttavia, non potrebbe certamente negarsi all'arbitro la legittimazione ad impugnare la sentenza per dolersi della compensazione delle spese di lite: in tal caso, proprio perché il processo non può proseguire nei confronti della parte estromessa se la censura non riguarda questo aspetto, l'appellante non dovrebbe essere onerato di notificare il gravame anche agli altri componenti del collegio arbitrale la cui carenza di legittimazione passiva sia stata affermata dal giudice di prime cure. Non sembrerebbe neppure necessaria la presenza in appello del convenuto non estromesso. e cioè l'altra parte del procedimento arbitrale evocata in giudizio della impresa di assicurazione Alfa: invero, rispetto alla posizione di costui non pare che si possa parlare di litisconsorzio necessario processuale dal momento che egli sarebbe del tutto indifferente alla eventuale riforma del capo della sentenza concernente la regolazione delle spese tra l'arbitro e l'attore. Comunque, poiché ciò che è indispensabile – laddove sussista un litisconsorzio necessario tra una pluralità di parti nel medesimo giudizio – è la tempestiva notifica dell'atto di appello ad una di queste per evitare che la sentenza passi in giudicato, ben potendo il contraddittorio essere integrato successivamente ove detto adempimento sia disposto dal Giudice del gravame, a me pare, anche per mitigare il rischio di una condanna alle spese in favore della parte la cui presenza in appello non era richiesta (rischio che comunque sussiste alla luce del principio affermato da Cass. civ., Sez. Lav., 19 aprile 2006 n. 9049 secondo la quale vanno rimborsate le spese processuali sostenute da coloro che sono chiamati a partecipare al processo per ordine del giudice, ancorché rivelatosi successivamente ingiustificato), che sia più prudente notificare l'atto solo all'impresa di assicurazione Alfa che, citando in giudizio anche gli arbitri, avrebbe assunto una iniziativa erronea dalla quale sarebbe dovuta discendere la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte estromessa. |