Osservatorio sulla Cassazione – Aprile 2022

La Redazione
La Redazione
13 Maggio 2022

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Aprile.

Apertura del concordato preventivo, successivo fallimento e azione revocatoria fallimentare

Cass. civ., Sez. VI-1, 28 aprile 2022, n. 13367 – ord.

Una volta aperta la procedura di concordato preventivo, seguita da revoca e dichiarazione di fallimento, sono esenti da azione revocatoria i redditi liquidi ed esigibili che sono stati pagati dopo la scadenza ex art. 67, comma 3, l. fall.

L'amministratore si paga i compensi senza autorizzazione assembleare: è bancarotta

Cass. pen., sez. V, 27 aprile 2022, n. 16183 - sent.

Gli esborsi a titolo di pagamento di competenze, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura degli stessi, integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione laddove la loro congruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata ed oggettiva valutazione e di ritenere quindi congrua la somma versata, e non frutto di mero arbitrio dell'amministratore.

Credito fondiario e applicazione dell'art. 52 l. fall.

Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2022, n. 12673– ord.

Anche il creditore fondiario soggiace all'art. 52 l.fall. e deve svolgere domanda di ammissione al passivo per vedere riconosciuto il proprio credito nel passivo del fallimento del debitore i cui beni gravati da ipoteca sono stati oggetto di procedura esecutiva immobiliare precedentemente avviata dal creditore stesso.

Regola della fungibilità delle forme processuali e applicabilità alla riassunzione dell'opposizione allo stato passivo

Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2022, n. 12668 – ord.

E' applicabile alla riassunzione dell'opposizione allo stato passivo la regola generale della fungibilità delle forme processuali, qualora non sia impedita dallo spirare di un termine di decadenza.

La cognizione del giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento

Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2022, n. 12666- ord.

La cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 119, comma 2, l.fall., è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai n. da 1) a 4) dell'art. 118 della stessa legge, potendo il fallito o chiunque altro ne abbia interesse far valere nelle sedi proprie, esterne alla procedura, tutte le doglianze riferite alla conduzione del fallimento da parte dei suoi organi.

Il rimedio della revoca del decreto di chiusura e cioè dato al fine di «porre in discussione la ricorrenza, in concreto, dello specifico caso … ne deriva che è inammissibile il reclamo, qualora il reclamante non abbia dedotto l'insussistenza di una delle ipotesi di chiusura del fallimento» .


Sufficiente il dolo generico ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale

Cass. pen., sez. V, 20 aprile 2022, n. 15268 - sent.

In tema di reati fallimentari, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale, è sufficiente a integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale, la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto.

Ammissione al passivo e cd. giudicato endofallimentare

Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2022, n. 11808 – ord.

L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare (art. 96, comma 6, l. fall.), copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame.

Istanza di fallimento nei confronti di una società che abbia trasferito all'estero la propria sede e competenza del giudice nazionale

Cass. civ., Sez. Un., 4 aprile 2022, n. 10860 – sent.

In tema di istanza di fallimento nei confronti di una società che abbia trasferito all'estero la propria sede, l'art. 3, par. 1, del Reg. (CE) n. 1346 del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, applicabile "ratione temporis", conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE - ordinanza 24 maggio 2016, causa C-353/15 - dev'essere interpretato nel senso che, qualora la sede statutaria di una società sia stata trasferita da uno Stato membro ad un altro Stato membro, il giudice, investito successivamente a detto trasferimento di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro di origine, può superare la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali (cd. COMI) con la nuova sede statutaria posta in altro Stato, benché in quello di origine la stessa non abbia mantenuto alcuna dipendenza, solo se da una valutazione globale di altri elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi, si evinca che il centro effettivo di direzione e di controllo della società, nonché la gestione dei suoi interessi, continua a trovarsi in tale Stato a tale data.