L'alternanza dei genitori nella casa coniugale corrisponde al preminente interesse del minore?

24 Maggio 2022

Il Tribunale di Firenze si interroga sulla possibilità di disporre l'alternanza dei genitori nella casa familiare al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità del minore.
Massima

In tema di collocamento dei figli ed assegnazione della casa coniugale, osservato che, nella specie, l'interesse primario dei tre minori appare essere quello di permanere a vivere nella casa familiare, ritenuto pertanto possibile confermare, in esito alla CTU, i tempi paritari di permanenza dei figli presso ciascun genitore, si deve prevedere che il padre e la madre si alternino settimanalmente nella casa coniugale.

Il caso

Un marito adiva il Tribunale di Firenze domandando la separazione giudiziale. In sede di udienza presidenziale, il Presidente disponeva: affidamento condiviso dei figli, collocamento paterno, tempo paritario di permanenza dei figli con i genitori, assegnazione della casa coniugale al padre, mantenimento diretto ed il 70% delle spese straordinarie a carico del padre. La madre, dapprima, proponeva reclamo che veniva rigettato. Proponeva poi ricorso per modifica del provvedimento presidenziale, sostenendo la sussistenza di un mutamento oggettivo della propria condizione economica e chiedeva quindi il collocamento prevalente, ad esito dell'espletamento di una CTU.

Dalle risultanze dell'espletata consulenza, il CTU concludeva rilevando una idonea capacità genitoriale in capo ad ambedue i genitori. Alla luce di tale valutazione, il Tribunale disponeva l'alternanza dei genitori presso la casa coniugale, ritenendo questa la miglior modalità di visita nell'interesse dei figli, considerata l'età degli stessi: 15, 12 e 9 anni.

La questione

Il tema centrale è il diritto alla bigenitorialità del minore.

A seguito di un elaborato peritale che conclude per l'idoneità genitoriale in capo alla mamma ed al papà e con la previsione di pari tempi di permanenza dei figli presso gli stessi, la decisione del Giudice di disporre l'alternanza dei genitori nella casa familiare corrisponde all'interesse preminente dei figli?

Le soluzioni giuridiche

In tema di collocamento dei minori, la giurisprudenza maggioritaria è decisamente orientata nel ritenere che la soluzione più idonea per i figli sia quella di prevedere un collocamento prevalente presso uno dei due genitori.

Pertanto, in pendenza di un procedimento giudiziale di separazione, divorzio ovvero di regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, il Tribunale è chiamato ad individuare il genitore collocatario in via prevalente, identificato nel genitore maggiormente idoneo per le esigenze di cura del minore.

È d'evidenza che il Giudice debba valutare, in concreto, ogni singolo caso poiché ciascun nucleo familiare ha le proprie esigenze. Ed in particolare, ogni figlio ha le proprie attitudini ed abitudini che variano, anche a seconda dell'età.

Infatti, nonostante la separazione della diade genitoriale, il Tribunale deve necessariamente tutelare il diritto alla bigenitorialità del minore, garantendo a quest'ultimo delle modalità di visita che gli consentano di frequentare entrambi i genitori in maniera equilibrata e continuativa

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Pertanto, la maggioranza delle decisioni prevede un collocamento prevalente del figlio presso un genitore, al quale, di conseguenza, viene assegnata la casa familiare ed in favore del quale, tendenzialmente, viene disposto un contributo per il mantenimento per il figlio.

Conseguenza pratica di suddetta disposizione è che il minore permarrà maggior tempo con un genitore piuttosto che con l'altro.

È quindi pacifico che i genitori intenzionati a separarsi prestino molta attenzione alla decisione in ordine al collocamento del minore. Infatti, come emerge chiaramente dall'analisi della giurisprudenza maggioritaria, il collocamento del minore comporta importanti conseguenze per il nucleo familiare e per il genitore non collocatario. Quest'ultimo sarà costretto a reperire una nuova abitazione idonea ad ospitare il figlio durante i propri turni di visita e dovrà altresì corrispondere un contributo al mantenimento per lo stesso, qualora sussista oltre ad una sproporzione dei tempi di visita, una sperequazione delle posizioni economiche.

Per tali motivi, in numerosi procedimenti l'oggetto del contendere è proprio il collocamento del minore.

La pretesa del genitore di essere riconosciuto soggetto collocatario deve essere ben valutata del Tribunale che ha un solo modo di risolvere il conflitto: comprendere quale sia il miglior interesse del minore e disporre quindi il relativo miglior collocamento.

Sono molteplici i casi in cui il Giudice si trova innanzi a genitori responsabili e tutelanti per il minore. Non solo, vi sono – fortunatamente – innumerevoli casi in cui il figlio è molto legato ad ambedue i genitori.

In siffatte ipotesi e quando entrambe le parti processuali chiedono di essere identificati collocatari del figlio, il Tribunale deve necessariamente approfondire aspetti pratici e concreti della gestione della prole nel quotidiano. Il Giudice dovrà assumere informazioni, per esempio, in merito all'abitudini scolastiche del figlio (chi lo accompagna e chi lo preleva da scuola…), in merito agli orari ed al luogo di lavoro dei genitori (se vi è un lavoro su turni, la distanza del luogo di lavoro…) e molto altro ancora.

Per evitare che sia il Tribunale, in qualità di terzo, a dover prendere una decisione netta sull'individuazione del genitore collocatario, può succedere che madre e padre trovino un'intesa che preveda un collocamento c.d. invariato del figlio.

Tale accordo prevede che il minore resti a vivere presso la casa familiare ed i genitori, secondo modalità dagli stessi concordate, si alternino presso l'abitazione coniugale.

Pertanto il figlio, di fatto, continuerà a vivere nel proprio habitat, alcuni giorni con la madre e altri con il padre.

È d'obbligo interrogarsi se tale modalità sia quella di maggior tutela per la prole. Occorre poi domandarsi se i figli sono in grado di trovare un nuovo equilibrio a seguito della separazione dei genitori, considerato che gli stessi continueranno ad entrare/uscire da casa.

Vi sono numerose pronunce in cui i Tribunali hanno riconosciuto la domanda dei genitori di poter avere un collocamento invariato dei minori.

In particolare il Tribunale di Varese (con decreto di omologazione n. 158/2013) aveva accolto la domanda di due genitori che chiedevano congiuntamente un collocamento invariato.

Anche il Tribunale di Milano, nel medesimo anno (decreto del 13 giugno 2013), aveva accettato una proposta condivisa con collocamento invariato del minore.

E ancora, il Tribunale di Rieti (ud. 11 ottobre 2018, dep. 11 ottobre 2018 - n.489), più recentemente, accoglieva ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio che prevedeva la condivisione della casa familiare da parte dei coniugi ed il collocamento invariato dei figli.

Come è facilmente deducibile, in tali situazioni vi era pieno accordo tra i genitori, i quali dovevano aver già risolto e superato qualsivoglia conflitto pendente tra loro.

Infatti solamente un disteso rapporto tra i genitori può garantire una pacifica alternanza (Trib. Velletri 6 maggio 2020, n.680 e Trib. di 15 gennaio 2020, n. 61).

Occorre quindi domandarsi se una suddetta forma di collocamento non possa aver ragion d'essere solamente se non vi è contrasto alcuno tra le parti. Infatti, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la condivisione della casa tra genitori con intento separativo possa essere (anche solo potenzialmente) motivo di forte conflitto genitoriale.

Un ulteriore motivo di attrito che potrebbe avere solo ripercussioni negative sulla prole.

È proprio valutando attentamente l'eventuale pregiudizio del minore che il Giudice deve prendere un'accurata decisione. La soluzione migliore nell'interesse preminente del figlio potrebbe anche coincidere con quella rappresentata dal minor danno per il figlio.

In tal senso, infatti, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (ud. 05 gennaio 2017, dep. 13 gennaio 2017 - n.1054) ha provveduto. Nel provvedimento presidenziale, il Giudice aveva assegnato l'abitazione familiare alla madre, ma aveva disposto l'alternanza dei genitori presso la casa coniugale prevedendo la permanenza paterna nei soli weekend e quella materna durante la settimana.

Nonostante il conflitto della coppia, il Giudice aveva ritenuto che tale turnazione (i genitori, di fatto, non si incontravano mai) fosse quella più corrispondente all'interesse della prole che non poteva modificare la propria rete sociale durante i fine settimana, conservando così altresì il proprio habitat principale.

Anche la Corte d'Appello di Trieste (decreto 2 febbraio 2021) accoglieva reclamo avverso un provvedimento provvisorio ed il Collegio disponeva il collocamento invariato poiché ritenuto essere il pregiudizio minore per i figli.

La decisione di merito – provvisoria – del Tribunale di Firenze, pertanto, non è una novità assoluta nel panorama giurisprudenziale in tema di collocamento invariato della prole ed alternanza genitoriale.

Benché con estrema prudenza, è possibile affermare che tale pronuncia possa dar origine ad un nuovo orientamento giurisprudenziale – minoritario - nei procedimenti separativi giudiziali.

Il Tribunale deve necessariamente effettuare un'ulteriore importante valutazione. Ovvero se la domanda di diventare genitore collocatario è posta nell'interesse della prole e non è stata invece posta dal genitore che voglia ottenere un beneficio economico (l'assegnazione della casa ed il conseguente obbligo di corrispondere un mantenimento ridotto).

Osservazioni

Qual è il superiore interesse del minore?

Questo è il primo quesito sul quale il Giudice di famiglia deve sempre interrogarsi. L'obiettivo del Tribunale è quello di garantire il benessere psicofisico alla prole ricercando quale sia il miglior nuovo equilibrio per il nucleo familiare.

Al fine di individuare la miglior risposta, il Giudice deve innanzitutto tener in considerazione il diritto alla bigenitorialità del minore, che dovrà sempre essere garantito, indipendentemente dall'intento separativo dei genitori.

In base all'esigenze del figlio, alla sua età, al suo quotidiano ed alle sue attitudini, il Tribunale deve disporre un regolamento che non pregiudichi il benessere psicofisico del minore.

Lo scontro giudiziale tra la diade genitoriale avviene proprio perché molte coppie non colgono che i bisogni dei minori devono essere anteposti ai propri. Sono gli adulti a doversi adeguare alle necessità dei minori, mai viceversa.

Come risulta dalla giurisprudenza riportata, gli accordi separativi sono di certo la principale fonte di ausilio che il Giudice può ricevere.

Infatti, in siffatti casi, sono proprio i genitori, ovvero i soggetti che meglio di tutti conoscono le abitudini ed attitudini dei propri figli, che proponendo un'alternanza nella casa familiare guidano il Tribunale e gli indicano la miglior strada da percorrere, per assicurare al minore una sana crescita nonostante il loro intento separativo.

Tale consapevolezza ha indotto i Giudici di merito ad accogliere proposte congiunte di collocamento invariato.

È necessario invece riflettere ulteriormente sulle pronunce di collocamento invariato in sede di contenzioso.

In tal caso, infatti, il Tribunale, in assenza della collaborazione dei genitori, deve esperire una approfondita indagine sul nucleo familiare per comprendere quale sia il nuovo miglior progetto ed assetto familiare per il minore a seguito dell'atto separativo.

Come già emerso da alcune decisioni, anche provvisorie, a parità di responsabilità genitoriale, il Giudice deve innanzitutto prendere atto di una concreta assenza di conflitto tra la coppia relativamente alla genitorialità ed alla gestione della prole. Solo successivamente, potrà eventualmente disporre di un' alternanza domiciliare.

La disposizione di collocamento invariato dovrà essere argomentata come unica risposta alle esigenze del minore. Deve trattarsi di una decisione presa a tutela della salvaguardia dell'habitat del minore al fine di garantire a quest'ultimo di mantenere le proprie abitudini e di esprimere pienamente le proprie aspirazioni. Il Giudice dovrà quindi porre in essere una valutazione prognostica reale sull'eventuale allontanamento dalla casa familiare di un genitore.

L'alternanza nell'abitazione quindi potrà essere disposta nel caso in cui il Tribunale ritenga fondato il timore che le nuove modalità di visita tra figlio e genitore non collocatario possano turbare e ledere l'equilibrio del minore e comprometterne una sua sana ed armonica crescita.

In altre parole, si prevede il collocamento invariato solo quando è dimostrato che si tratti dell'unica alternativa possibile ad un maggior pregiudizio per il minore.

La giurisprudenza di legittimità sembra non essersi ancora espressa sulla questione.