Condotte persecutorie subite sul luogo di lavoro
31 Maggio 2022
Come ribadito dalla giurisprudenza, per l'integrarsi della fattispecie di mobbing sono necessari due elementi strutturali:
a) un profilo oggettivo, costituito dalla frequenza e ripetitività nel tempo delle condotte vessatorie poste in essere dal datore di lavoro (mobbing verticale) o dai colleghi di lavoro (mobbing orizzontale);
b) un profilo soggettivo, caratterizzato dalla coscienza ed intenzione di persecuzione del lavoratore, allo scopo di cagionargli un danno e di indurlo alle dimissioni.
Pur in assenza di una disciplina specifica del fenomeno, la giurisprudenza ha fatto applicazione delle norme già esistenti per accordare una tutela al lavoratore “mobbizzato”, con un frequente richiamo all'art 2087 c.c. che prevede uno specifico obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro, ossia l'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, la cui violazione integra gli estremi della responsabilità contrattuale a carico del datore.
Il riferimento all'art. 2087 c.c., inoltre lungi dal configurare un'ipotesi di responsabilità oggettiva, comporta un preciso onere di allegazione probatoria. |