Legge Severino ed esigenze cautelari: sopravviveranno al referendum del 12 giugno?

Paolo Grillo
09 Giugno 2022

I referendum del 12 giugno: cosa bolle in pentola? Sicuramente una pietanza piuttosto lontana dalla nostra rassicurante dieta mediterranea, vista l'eterogeneità e la complessità dei suoi variegati ingredienti. Difficile prevedere quale sarà la reazione concreta degli elettori: il piatto verrà ignorato oppure il popolo italiano raccoglierà l'invito a degustarlo? E poi: una volta trangugiato il boccone, quali saranno i giudizi?

Vinceranno i SI o prevarranno i NO?

Escludendo di dover fare ricorso alla chiaroveggenza, per avere una risposta non possiamo fare altro che attendere il 12 giugno e seguire le percentuali di affluenza alle urne. In quel giorno, oltre che per il referendum, in 981 Comuni italiani si voterà anche per il rinnovo di Sindaci e dei Consigli Comunali. Giusto per fare un po' di chiarezza, abbiamo pensato di fare il punto della situazione sui cinque quesiti referendari dividendoli in due “blocchi” il più possibile omogenei tra loro. Il primo, che potremmo definire di maggior interesse comune, è quello che vede accoppiate la proposta di abrogazione della “legge Severino” all'ennesima opera di maquillage del codice di procedura penale in materia cautelare. Il secondo, invece, accomuna le tre proposte abrogative di varie norme in materia di ordinamento giudiziario e, per forza di cose, suscita maggiore interesse negli ambienti degli “addetti ai lavori”. Vediamo adesso come potrebbe mutare lo scenario se vincessero i SI.

La legge Severino e la sua prospettata abrogazione

Il quesito che propone di intonare il requiem aeternam per la c.d. “Legge Severino” necessita, per essere analizzato, di compiere un passo indietro. La legge 190/2012, meglio nota come legge anticorruzione, si connota per avere un rapporto di proporzionalità inversa tra il numero degli articoli – soltanto due – e quello dei commi che li compongono. Il primo articolo ne conta ben ottantatrè, il secondo uno soltanto. E non è un capolavoro di scorrevolezza, visto che consiste in un'infinita teoria di rimandi e richiami ad altri testi normativi. Nella selva dei codicilli dell'art. 1, il comma 63 conferiva una delega al Governo per adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo recante un testo unico per disciplinare l'incandidabilità a specifiche cariche politiche o nei consigli di amministrazioni di consorzi, aziende speciali, eccetera. L'ingrato compito veniva raccolto l'ultimo giorno dell'anno del 2012, con il d.lgs. n. 235, battezzato subito “Legge Severino” dal nome dell'allora Ministro della Giustizia del Governo Monti. In buona sintesi, la Legge Severino attualmente impedisce l'accesso alle cariche elettive regionali, negli enti locali, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome a tutti coloro che abbiano riportato una sentenza di condanna definitiva ovvero di patteggiamento per alcuni gravi reati quali:

  • associazione mafiosa;
  • associazione finalizzata al narcotraffico;
  • reati in materia di stupefacenti;
  • reati in materia di armi con pena superiore a un anno;
  • favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno di questi reati;
  • reati inseriti nel catalogo dei reati di c.d. grave allarme sociale di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater c.p.p.;
  • reati contro la pubblica amministrazione;
  • reati per i quali si sia riportata condanna superiore a sei mesi, commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o servizio;
  • reati di qualsiasi tipo purchè non colposi e con pena superiore a due anni.

L'incandidabilità si prevede anche per coloro i quali fossero destinatari, in quanto indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa, di un provvedimento di prevenzione definitivo. La eventuale nomina ottenuta in spregio a questi divieti è radicalmente nulla. Oltre alla incandidabilità è anche prevista – ma su questo non ci soffermiamo oltre – anche la sospensione dalla carica eventualmente già ricoperta, derivante dalla emissione di sentenza di condanna non definitiva per taluno dei predetti reati, o dall'applicazione di una misura di prevenzione o cautelare. Tracciata a grandi linee l'architettura portante della legge Severino, ne consegue che se dovessero prevalere i SI l'intera disciplina dell'incandidabilità e della sospensione dalla carica prevista dal decreto verrebbe di colpo meno con riguardo a tutte le ipotesi previste nel d.lgs. n. 235/2012, visto che il quesito concerne la sua integrale abrogazione.

La rimodulazione dell'esigenza cautelare del rischio di recidiva

Il secondo quesito referendario che oggi analizziamo riguarda invece la materia delle misure cautelari. In particolare, si chiede all'elettorato di esprimersi sulla proposta di abrogazione di una parte della terza esigenza cautelare prevista dal codice di rito, ossia il cosiddetto “rischio di recidiva”. Anche in questo caso è opportuno un passo indietro. Sappiamo tutti che per chiedere (e ottenere) l'emissione di una misura cautelare personale, il pubblico ministero deve dimostrare al giudice l'esistenza non soltanto dei gravi indizi di colpevolezza ma deve provare – fatte salve le ipotesi specifiche in cui il codice contiene una presunzione della loro sussistenza, come ad esempio nel delitto di cui all'art. 416-bis c.p. – la presenza di una esigenza cautelare. L'art. 274 c.p.p. ne contempla tre: il pericolo dell'inquinamento probatorio (lettera a) quello di fuga (lettera b), e, in ultimo, il pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale, ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. La sussistenza di questa esigenza cautelare, che mira a prevenire la ricaduta nel reato, va desunta – come afferma il codice – dalle specifiche circostanze del fatto, dalla personalità dell'indagato valutata alla luce di comportamenti o atti concreti ovvero dai suoi precedenti penali. Insomma, il compito del giudice della cautela è, nella valutazione della sussistenza dell'esigenza cautelare del rischio di recidiva, particolarmente delicato perché lo costringe a compiere un giudizio prognostico per sua natura aleatorio. I criteri di valutazione previsti dal codice, per quanto ci si sia sforzato di dare loro un significato concreto e stringente, sono in alcuni casi indubbiamente evanescenti (si pensi al giudizio personologico da eseguirsi su basi certamente extragiuridiche o, nel caso della valorizzazione dei precedenti penali, da compiersi in chiave retrospettiva e futura allo stesso tempo) e si prestano a critiche di opposto tenore: si potrà dire che un soggetto con diversi precedenti penali non può non delinquere e, contemporaneamente, che la presenza di pregiudizi penali non significa che l'indagato debba per forza ricadere in tentazione. Insomma, la concretezza e attualità della terza esigenza cautelare, a meno che non vi siano di natura oggettiva che dimostrino il pericolo di recidiva, è tale soltanto sulla carta. E così ci si espone al duplice rischio di applicare una misura senza alcuna necessità, oppure al contrario di negarla quando occorrerebbe applicarla. La giurisprudenza, dal canto suo, ha completato l'opera nel tentativo di dare corpo al rischio di commissione di un ulteriore reato, insistendo sulla necessità che siano presenti elementi dimostrativi del fatto che, se si presentasse un'ulteriore occasione criminosa, l'indagato non saprebbe sottrarvisi. Ma per quanto ci si sforzi, una certa dose di astrattezza e inconsistenza del pericolo di reiterazione del reato rimane inscalfibile. Il quesito referendario chiede agli elettori di abrogare l'inciso della lettera c) del codice di rito nella parte in cui si parla del pericolo di commettere «reati della stessa specie di quello per cui si procede». Tutto il resto rimarrebbe invariato. In questo modo si intende evidentemente impedire al giudice della cautela di compiere valutazioni socio-criminologiche ad ampio spettro che sono connotate, per loro stessa natura, di un tasso di discrezionalità particolarmente ampio e di limitare la valorizzabilità del rischio recidivante soltanto se concerne le gravissime ipotesi di reato precedentemente enumerate.

*Fonte: DirittoeGiustizia