Irregolarità sottoscrizione digitale

Redazione Scientifica
16 Giugno 2022

In tema di disciplina pandemica da Covid-19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale, poiché l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla l. n. 176/202, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali la lettera a) di tale disposizione indica unicamente la mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione da parte del difensore.

I ricorrenti, accusati per i reati di furto aggravato in abitazione e tentata resistenza a pubblico ufficiale, ricorrevano per cassazione a seguito della dichiarazione di inammissibilità ex art. 309 c.p.p. formulata avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere.

Questo era avvenuto in ragione dell'invalidità della firma digitale da parte del difensore dell'istanza trasmessa via PEC all'indirizzo di posta elettronica, istituzionalmente individuato per la ricezione.

Il ricorso è fondato.

Ricorda in prima battuta il Collegio come di recente, proprio in occasione dell'emergenza pandemica da Covid-19, siano state affrontate problematiche simili relativamente al deposito degli atti digitalizzati, per cercare di ridurre le presenze presso gli uffici giudiziari.

Recentemente, il Collegio a tal proposito ha ricordato che «non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la modifica dell'atto, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intervenuta successivamente alla sottoscrizione digitale del difensore, di cui sia stata attestata l'integrità e l'attendibilità (…)» (Cass. pen., n. 40540/2021) Pertanto, alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha affermato che «in tema di disciplina pandemica da Covid-19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale, poiché l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla l. n. 176/2020, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali la lettera a) di tale disposizione indica unicamente la mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione da parte del difensore».

Dunque, il Collegio ha accolto il ricorso.

*Fonte: DirittoeGiustizia