Organismo di controllo e certificazione: una calunnia non può far perdere i requisiti soggettivi
22 Giugno 2022
Controllo e certificazione dei prodotti biologici: disciplina incostituzionale? La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell'Allegato 2, punto C, n. 3), lett. a), d.lgs. n. 20/2018, nella parte in cui prevede che il requisito di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interesse è assicurato dall'organismo di controllo e certificazione per l'agroalimentare e l'ambiente, avvalendosi di collaboratori o dipendenti addetti all'attività di controllo e certificazione che, tra l'altro, non debbono essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis c.p.
Le censure del rimettente. Secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata violerebbe, anzitutto, l'art. 3 Cost., per lesione del principio di ragionevolezza, perché, equiparando la posizione di chi è sottoposto ad indagini preliminari a quella di coloro di cui è stata accertata la responsabilità penale, sia pure in via non definitiva, per un verso configurerebbe una conseguenza eccessivamente grave e sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti con l'introduzione del requisito dell'idoneità morale del personale addetto all'attività di controllo e certificazione dei prodotti di agricoltura biologica, atteso che nel bilanciamento tra l'interesse dello Stato a che sia assicurato il predetto requisito e l'interesse del lavoratore ad essere considerato innocente sino al provvedimento irrevocabile di condanna, sarebbe ingiustificatamente penalizzato questo secondo interesse; per altro verso, introdurrebbe un elemento di forte incoerenza nel sistema normativo, ponendosi in contrasto con la linea di tendenza ordinamentale volta ad attribuire rilevanza esclusivamente alle sentenze di condanna, sia pure non definitive.
In secondo luogo, la norma sospettata di illegittimità costituzionale violerebbe gli artt. 27, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ed all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), ponendosi in contrasto con il principio della presunzione di innocenza.
Il quadro normativo. La pronuncia in commento riporta, preliminarmente, una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento in tema di controlli e certificazione dei prodotti da agricoltura biologica, con particolare riguardo ai requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento di tali funzioni.
A livello eurounitario, la disciplina di massima relativa al sistema dei controlli e di certificazione delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo agricolo e agroalimentare biologico, è contenuta nel reg. (CE) n. 834/2007, che ha introdotto il principio generale della piena tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, al fine di garantire che i beni di consumo derivanti da agricoltura biologica siano stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel regolamento medesimo.
Tale regolamento - applicabile ratione temporis e successivamente sostituito dal reg. (UE) n. 848/2018 - stabilisce, in particolare, che gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti. L'autorità designata può conferire le sue competenze di controllo ad una o più autorità di controllo e può, inoltre, delegare i propri compiti ad uno o più organismi di controllo, nel qual caso gli Stati membri designano le autorità responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza su detti organismi.
Gli organismi di controllo, debitamente accreditati, devono possedere l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per l'espletamento dei compiti loro delegati; devono disporre di personale qualificato ed esperto; devono essere imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interessi.
In particolare, la disciplina sui requisiti dell'organismo di controllo. Il d.lgs. n. 20/2018 prevede che, al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli enti accreditati presentano istanza di autorizzazione al Ministero per le politiche agricole e forestali, che accerta la sussistenza di specifici requisiti. Tra questi requisiti, oltre quelli di carattere oggettivo, concernenti l'adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali e umane rispetto ai compiti delegati, vi sono quelli, di carattere soggettivo, concernenti l'idoneità morale, l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori e del personale addetto all'attività di controllo e certificazione.
L'Allegato 2 al d.lgs. n. 20/2018 - nel prevedere le modalità attraverso le quali viene assicurato il requisito di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interessi - dispone che i rappresentanti, gli amministratori degli organismi di controllo e certificazione e il personale addetto allo svolgimento di tale attività non debbano aver riportato condanne definitive o essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis c.p., ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni.
Ammissibilità delle misure extrapenali. L'evenienza che l'ordinamento riconnetta, all'accertamento di specifici delitti, la produzione di effetti giuridici extrapenali, con implicazioni limitative delle facoltà inerenti ai diritti soggettivi delle persone interessate dall'accertamento medesimo, è alquanto ricorrente. Queste misure extrapenali - al di fuori del settore delle leggi antimafia nel quale le esigenze di prevenzione trovano la loro massima espressione - scattano, in genere, quando l'accertamento penale ha raggiunto un certo stadio di affidabilità, corrispondente, se non al grado di certezza derivante dalla emissione di una sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena oppure di un decreto penale irrevocabile, quanto meno a quello derivante da una condanna non definitiva.
La linea tendenziale dell'ordinamento è, dunque, quella di riconoscere uno specifico presupposto di applicabilità della misura extrapenale alla circostanza che l'accertamento della responsabilità penale sia stato oggetto di un primo vaglio giudiziario: questo presupposto trova fondamento nell'esigenza di operare un ragionevole bilanciamento tra l'interesse della persona a esercitare i propri diritti soggettivi e l'interesse dello Stato ad evitare che gli autori (o, in casi limite, i gravemente indiziati) di determinati reati pongano in essere condotte idonee a ledere o porre in pericolo interessi contigui al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata, nonché, quando si tratti di diritti connessi all'esercizio di cariche pubbliche o di pubblici uffici, gli interessi tutelati dagli artt. 54 e 97 Cost.
Senza un'elevata probabilità di colpevolezza, la misura extrapenale è irragionevole. Da questa linea tendenziale il legislatore si è discostato notevolmente con l'emanazione della norma censurata, giacché, in questo caso, la misura extrapenale limitativa di un diritto soggettivo (il diritto al lavoro) della persona sottoposta a procedimento penale consegue all'accertamento del reato, sia pure con sentenza di condanna non definitiva (purché, però, comportante l'interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni), soltanto quando si tratti di reati diversi da quelli specificamente contemplati dalla norma stessa. Allorché, invece, si tratti dei delitti previsti dagli artt. 513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio), 515 (Frode nell'esercizio del commercio), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), eventualmente aggravati ai sensi dell'art. 517-bis, oppure dei delitti previsti dagli artt. 640 (Truffa) e 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale o, comunque, di delitti non colposi per i quali è comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, l'accertamento del reato, sia pure non definitivo, non è necessario, essendo sufficiente che il soggetto sia semplicemente “interessato” dal relativo procedimento penale in corso.
Pertanto, mentre il presupposto di operatività delle misure limitative extrapenali è normalmente ricollegato alla circostanza che l'accertamento della responsabilità penale del sottoposto abbia raggiunto un livello di certezza o, in casi limite, di rilevante probabilità, la disposizione impugnata, non solo non richiede che l'accertamento penale sia stato consacrato in una sentenza di condanna, anche non definitiva, ma prevede che esso possa mancare del tutto, rendendo applicabile la misura anche in caso di mera iscrizione nel registro delle notizie di reato a seguito di denunce che potrebbero rivelarsi del tutto infondate e, persino, calunniose, atteso che l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito comporta già che la stessa possa dirsi “essere interessata” da procedimenti penali in corso per uno dei reati rientranti nel catalogo contenuto nella disposizione censurata.
La scelta legislativa è, quindi, irragionevole e contraria ai parametri evocati dal rimettente. *Fonte: DirittoeGiustizia |