Rapporto tra sezioni specializzate in materia di impresa e sezioni ordinarie del medesimo ufficio giudiziario
01 Agosto 2019
QUESTIONE CONTROVERSA
Con l'ordinanza interlocutoria n. 2723 del 30 gennaio 2019, la prima sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso gli atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite della questione di diritto, decisa in maniera difforme dalle sezioni semplici, relativa al rapporto tra sezioni specializzate in materia di impresa e sezioni ordinarie appartenenti ad un medesimo ufficio giudiziario. Più in particolare, il contrasto che le Sezioni unite saranno chiamate a comporre nei prossimi mesi attiene alla problematica se il rapporto in esame sia qualificabile in termini di vera e propria di competenza ovvero se, più semplicemente, esso sia relativo alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio. Le implicazioni derivanti dall'adesione all'una o all'altra impostazione sono diverse: ad esempio, l'esistenza di un vizio dell'atto di citazione in caso di omessa intestazione alla sezione specializzata; l'applicabilità del regime dell'eccezione di cui all'art. 38 c.p.c.; la revocabilità della decisione di trasmissione della causa al presidente dell'ufficio giudiziario; la possibilità di sollevare un conflitto negativo di competenza ex art.45 c.p.c.; l'applicabilità della disciplina della riunione di cause identiche o connesse ex artt. 273-274 c.p.c. o dell'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c.; e così via. Nulla quaestio, invece, sulla distinta ipotesi riguardante il rapporto tra sezione specializzata istituita presso un determinato ufficio giudiziario e sezione ordinaria che si trovi presso un diverso ufficio: in tal caso, infatti, la questione deve essere pacificamente risolta in termini di rapporto di competenza tra giudici (Cass. civ.,2 febbraio 2018, n. 4706; Cass. civ.,20 marzo 2018, n. 6882, in motivazione; Cass. civ., 23 ottobre 2017, n. 25059; Cass. civ., 27 ottobre2016, n. 21774). ORIENTAMENTI CONTRAPPOSTI
Secondo un primo orientamento, il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa presenti presso un determinato ufficio giudiziario rientra nell'ambito dei rapporti di competenza giurisdizionale (Cass. civ., 2 febbraio 2018, n. 4706, in un obiter dictum; Cass. civ.,27 ottobre 2016, n. 21775; Cass. civ.,24luglio 2015, n. 15619; Cass. civ.,23 settembre 2013, n. 21762; sulla scia delle originarie Cass. civ., 14 giugno 2010, n. 14251; Cass. civ., 18 maggio2010, n. 12153; Cass. civ.,25 settembre 2009, n. 20690; Cass. civ.,19giugno 2008, n. 16744). A tale proposito, viene innanzitutto richiamato il tenore letterale degli artt. 3, 4 e 5 d.lgs. n. 168/2003, nonché dell'art. 134 d.lgs. n. 30/2005, in cui si utilizza la nozione di “competenza” con riferimento alle sezioni specializzate. Inoltre, si è valorizzata la circostanza per cui le sezioni specializzate in materia di impresa sono state istituite direttamente dalla legge e non attraverso un provvedimento amministrativo, come avviene per l'attribuzione di determinate materie alle sezioni ordinarie di un ufficio giudiziario. Militerebbe poi in tal senso anche la specifica qualificazione richiesta dell'art. 2 d.lgs. n. 168/2003 per i magistrati addetti alle sezioni in questione. Infine, si è evidenziato che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni distretto, ma, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 168/2003, solamente presso alcuni di essi: con la conseguenza per cui, se il rapporto tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni ordinarie non venisse ricostruito in termini di competenza, si determinerebbe una asimmetria nei mezzi di impugnazione esperibili avverso il provvedimento declinatorio della “competenza” della sezione, a seconda della presenza o meno in un dato ufficio giudiziario della sezione specializzata. Altro orientamento ricostruisce invece il rapporto tra sezioni specializzate in materia di impresa e sezioni ordinarie nei termini di mera distribuzione e ripartizione degli affari all'interno del singolo ufficio giudiziario (Cass. civ., 29 marzo 2018, n. 7882; Cass. civ., 24 novembre 2017, n. 28167; Cass. civ., 23 ottobre 2017, n.25059; Cass. civ., 24 maggio 2017, n. 13138; Cass. civ., 22 marzo2017, nn. 7227 e 7228; Cass. civ., 7 marzo 2017, n. 5656; Cass. civ., 27 ottobre 2016, n. 21774; Cass. civ., 15 giugno 2015, n.12326; Cass. civ., 10 giugno 2014, n. 13025; Cass. civ., 23 maggio 2014, n. 11448; Cass. civ., 20 settembre 2013, n. 21668; Cass. civ., 22novembre 2011, n. 24656). Sotto un profilo testuale è stato innanzitutto evidenziato che se il legislatore avesse voluto operare una scelta nel senso di creare uffici autonomi e distinti, avrebbe potuto usare la formula “tribunale per le imprese”e non quella di “sezione specializzata”,la quale rimanda, al contrario, all'idea di articolazioni facenti parte di un unico ufficio giudiziario. Al riguardo si è inoltre sottolineato che, a mente dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 168/2003, ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, dal presidente del tribunale o della Corte di appello, anche la trattazione di procedimenti non appartenenti alle materie riservate dalla legge a tale sezione, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Un ulteriore argomento viene poi dedotto dall'art. 3 d.lgs. n. 168/2003, che espressamente qualifica come competenza per materia quella in tema di proprietà intellettuale analogamente a quanto fa l'art. 413 c.p.c., che attribuisce al giudice del lavoro la “competenza” a decidere sui rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., nonché l'art. 24 l. fall., che stabilisce la “competenza” del tribunale fallimentare a decidere di tutte le controversie che derivano dal fallimento, e per cui la giurisprudenza è conforme nel ritenere non sia ravvisabile una competenza in senso tecnico, ma un mero riparto di affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario. Viene, infine, evidenziato che, in conformità al “processo del lavoro” e in difformità dal “processo agrario”, l'organo giudicante non è integrato da componenti non togati, ma ne viene solamente stabilito (peraltro, non senza eccezioni) il carattere collegiale. RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE
Come anticipato in apertura, la questione sopra illustrata è stata rimessa dalla prima sezione civile al primo presidente della Suprema corte per l'assegnazione alle Sezioni Unite. L'ordinanza interlocutoria, dopo aver riassunto compiutamente i termini del contrasto emerso tra le sezioni semplici, individuando con precisione i vari argomenti posti a sostegno di ciascuna opzione ermeneutica, ha evidenziato l'esigenza che il massimo consesso del giudice della nomofilachia faccia chiarezza sul punto al fine di evitare il riemergere continuo di opinioni difformi, con conseguente perdurare di uno stato di incertezza del diritto.
SOLUZIONE
Con la sentenza n. 19882 del 23 luglio 2019 le Sezioni Unite hanno ribadito l'orientamento da ultimo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, stabilendo che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, senza involgere in alcun modo la competenza; di contro attiene alla competenza in senso proprio la relazione tra sezione specializzata in materia di impresa e ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita. A sostegno della propria decisione le Sezioni Unite hanno innanzitutto osservato che, diversamente da quanto accade nel rapporto tra sezione lavoro e sezione ordinaria e tra tribunale fallimentare e tribunale ordinario, da qualificare come mera articolazione interna al medesimo ufficio giudiziario, con conseguente esclusione di ogni questione di competenza, per le sezioni agrarie (nonché per il tribunale regionale delle acque pubbliche e per il tribunale dei minorenni) sussiste invece la questione di competenza, in considerazione: - dell'espressa indicazione normativa; - del riferimento alla competenza propria della sezione; - della composizione peculiare, per la presenza di magistrati onorari, i cd. esperti. Dal predetto rilievo viene dunque ricavato il principio secondo il quale la specializzazione per materia non costituisce di per sé un indice sintomatico di diversità in termini di competenza tra ufficio ed ufficio, proprio per il riferimento al giudice altamente specializzato, quale quello del lavoro e quello fallimentare. Ciò in quanto la specializzazione del giudice risponde all'esigenza di una migliore organizzazione e qualità del “sistema giustizia”, non connaturata al profilo della competenza in senso proprio. Inoltre, si è affermato che, nell'impianto complessivo del d.lgs.n. 168/2003, non è sostenibile l'interpretazione che voglia attribuire valenza dirimente ai rilievi di carattere letterale, atteso l'uso spesso atecnico e quindi improprio dei termini “competenza”, “assegnazione”, “trattazione”, tanto più là dove si consideri che solo nella rubrica dell'art.2d.l.n. 1/2012, convertito dalla l.27/2012, è indicato il termine “Tribunale delle Imprese”, che potrebbe far pensare ad un organo giurisdizionale munito di competenza propria, mentre tale indicazione non compare nel d.lgs.n. 168/2003 novellato. Al contrario il legislatore, che con l'istituzione del giudice unico (attuata con l'accorpamento delle preture e dei tribunali), ha inteso chiaramente ridurre le questioni di competenza, ove avesse voluto istituire uffici autonomi e distinti, in aperta controtendenza rispetto alla politica legislativa adottata, ha scelto una formula univoca e chiara in tal senso, quale “tribunale per le imprese”, ma non già l'espressione “sezione specializzata”, che di per sé rimanda ad articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario. Anche il profilo relativo alla cd. asimmetria nei mezzi di impugnazione avverso il provvedimento declinatorio della competenza – a seconda della presenza o meno in un determinato ufficio della sezione specializzata – non è stato ritenuto determinante dalle Sezioni Unite sul presupposto per cui, una volta rilevata la diversità delle situazioni, non comparabili, si deve affermare l'insussistenza della lesione dei principi costituzionali di cui agli artt.2, 3 e 24Cost. Ed infatti, nel caso del rapporto tra sezione specializzata e sezione ordinaria che si trovi nell'ufficio giudiziario ove non è istituita la sezione specializzata, si verifica la sovrapposizione del profilo della competenza territoriale, che, come disposto dall'art.4d.lgs.n. 168/2003, ha natura inderogabile, da cui la possibile questione di competenza in senso proprio che rende ammissibile il regolamento di competenza, mentre è oggettivamente diverso il caso in cui detta sovrapposizione non sussista in quanto la contrapposizione si verifica tra sezione specializzata e sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario. Infine, a sostegno della soluzione prescelta dalle Sezioni Unite, è stato valorizzato anche il possibile uso strumentale del regolamento di competenza, con l'allungamento dei tempi del processo, ove si qualifichi sempre in termini di competenza il rapporto tra la sezione ordinaria e quella specializzata, e ciò in contrasto con la sopra ricordata intenzione del legislatore di ridurre le questioni di competenza, nell'ottica di velocizzare lo svolgimento del processo civile e ridurre al massimo le ipotesi di sospensione. Ciò posto, ed escluso il profilo della competenza nel caso del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata presenti nello stesso ufficio giudiziario, deve ritenersi che, nel caso di controversia “ordinaria” assegnata ad una sezione specializzata, e viceversa, la competenza in ordine alla trattazione del fascicolo va risolta in via interna, con i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare: il giudice assegnatario rimetterà il fascicolo al presidente del Tribunale che lo ritrasmetterà al giudice a quo, nel caso in cui ritenesse errato il rilievo tabellare del primo oppure provvederà alla riassegnazione alla sezione esatta, e se il giudice ad quem negasse la propria competenza interna, il conflitto sarà deciso dal presidente del Tribunale. In caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, la parte ha comunque la possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia emessa, ma ciò nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il giudice monocratico anziché quello collegiale, come specificamente previsto dall'art.50-quaterc.p.c., che richiama l'art.161,comma1,c.p.c. |