L'importanza dell'analisi chimica delle droghe da strada
04 Luglio 2017
Abstract
Gli accertamenti tecnici di laboratorio eseguiti su droghe da strada sono uno strumento imprescindibile per la valutazione di problematiche relative alla qualità e alla quantità del materiale sequestrato. I test strumentali sono infatti indispensabili per comprendere le reali capacità droganti di un determinato preparato e quindi, oltre che inquadrarlo in ambito legislativo, fornisce spunti per ulteriori approfondimenti di indagine. Analogamente, le analisi condotte con metodologie controllate, rendono possibile l'applicazione dei criteri guida per l'applicazione o meno dell'aggravante della quantità ingente.
Descrizione delle sostanze oggetto di accertamenti
La cocaina è un alcaloide contenuto in quantità comprese tra il 0,2% e l'1,8% nelle foglie di Erythroxilon Coca, pianta originaria dell'America Latina. Oltre alla cocaina, le foglie di questa pianta contengono altri alcaloidi quali metilecgonina, metilecgonidina, benzoilecgonina, tropocaina, diidrossitropano, igrina e cuschigrina. Una volta estratta dalle foglie, la cocaina viene poi lavorata per ottenere diversi tipi di prodotti quali la cocaina free-base, il crack e la cocaina cloroidrato. La cocaina da strada si trova associata a sostanze da taglio, che possono essere suddivise in sofisticanti o diluenti. I sofisticanti hanno essi stessi un'azione farmacologica e tra questi i più frequenti sono alcuni anestetici locali, quali la lidocaina, la procaina o la butocaina. I diluenti sono invece sostanze prive di un'attività propria e per questo sono considerati inerti. Tra questi i più comuni sono alcuni zuccheri come il mannitolo, il lattosio e l'inositolo. Dose media singola e soglia drogante
Con decreto del Ministero della Salute dell'11 aprile 2006 (pubblicato nella G.U. n. 95 del 24 aprile 2006), emanato di concerto con il Ministero della Giustizia si è provveduto alla determinazione dei limiti quantitativi massimi (in termini di dose media singola e quantità massima detenibile ad uso personale) relativi alle sostanze stupefacenti incluse nella tabella I (come nel caso della cocaina) prevista dal testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, cosi come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272. A tal proposito, è utile ricordare che, indipendentemente dalle modifiche normative apportate successivamente alla emanazione delle suddette specifiche, resta inalterata la validità delle valutazioni tecniche condotte da un collegio di esperti nel settore tossicologico, che ha portato a determinare i parametri quantitativi che vengono di seguito esposti. Il presente lavoro, è infatti dedicato ad una valutazione tecnica dell'aspetto droga, più che strettamente normativo, che deve essere necessariamente demandato ad una successiva valutazione. La Quantità Massima Detenibile (Q.M.D.), è stata ottenuta moltiplicando la Dose Media Singola (D.M.S.), cioè la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente, individuata da una commissione di esperti e tossicologi, per un moltiplicatore variabile stabilito dal decisore politico. Il fattore moltiplicativo tiene conto delle caratteristiche e degli effetti di ciascuna classe di sostanze e, in particolare, del grado di alterazione comportamentale, dello scadimento delle capacità psico-motorie nell'esecuzione di compiti complessi di interazione uomo-macchina (lavoro e guida) e dell'intensità del condizionamento psico-fisico indotti dalle diverse sostanze stupefacenti. Le "soglie" indicate dalla norma si riferiscono al principio attivo dello stupefacente e non al peso reale (lordo) della sostanza sequestrata.
Estratto del prospetto riepilogativo per i limiti massimi delle principali sostanze stupefacenti previsti dall'art. 73 comma 1-bis del Testo Unico approvato con d.P.R. 309/1990, come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 49 Legenda: D.M.S. (Dose Media Singola) – Q.M.D. (Quantità Massima Detenibile) – D.M.G. (Dose Media Giornaliera) Valutazioni tecniche
Per poter valutare un caso in maniera precisa e poter capire come inquadrarlo a livello giuridico, si rendono indispensabili specifiche analisi di laboratorio, sia di carattere qualitativo, per capire di che sostanza si tratta, sia di tipo quantitativo, per valutare il grado di purezza del campione analizzato. Nel caso preso in esame, dalle analisi di laboratorio condotte si può constatare come la quantità di principio attivo ritrovata nei campioni, soprattutto nel caso delle miscele, sia decisamente bassa se confrontata con le dosi medie singole previste dall'art. 73 comma 1-bis del Testo unico approvato con d.P.R. 309/1990, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. L'analisi di laboratorio è strumento imprescindibile per comprendere le reali capacità droganti di un determinato preparato e quindi, oltre che inquadrarlo in ambito legislativo, fornisce ulteriori approfondimenti di indagine ed è un ottimo criterio guida per gli inquirenti in tutti quei casi si rendano necessari confronti tra diversi lotti di sostanza stupefacente. In base ai risultati ottenuti in fase di analisi è infatti possibile, ad esempio, capire se si è in presenza di dosi destinate allo spaccio al dettaglio oppure a sostanza pura ancora da tagliare. Tramite analisi comparative si possono inoltre collegare campioni provenienti da più indagati ad un unico lotto di partenza iniziale, risalendo a ritroso lungo la filiera di spaccio. Per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'articolo 75, comma 1-bis, del d.P.R. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, Per definire se il materiale proveniente dal sequestro di sostanza stupefacente abbia le caratteristiche di quantità ingente, bisogna rifarsi ai criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo detenibile, secondo i principi espressi dalla sentenza delle Sezioni unite, 24 maggio 2012, Biondi, dove si è affermato che: « La circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, prevista dall'articolo 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a ‘2000 volte' il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata ». Il valore di 2000, è stato ricavato dalla disamina di una casistica cui ha proceduto l'Ufficio del massimario della Cassazione sulle decisioni di merito oggetto di ricorso per cassazione. Ancora una volta, l'importanza delle analisi di laboratorio viene rimarcata dal fatto che alla base del criterio determinativo della quantità ingente viene considerato il quantitativo di principio attivo e non il valore ponderale globale della sostanza: infatti, la base di calcolo è fondata sui valori soglia stabiliti nella tabella ministeriale, che risultano costruiti avendo riguardo proprio dell'attivo e, quindi, alla sostanza pura. Esemplificando:
Pur, come detto, non volendo approfondire alcuni profili critici della sentenza delle Sezioni unite Biondi, è importante comunque notare come sia stato fatto uno sforzo per dare una “guida” ai giudici, al fine di garantire, laddove possibile, soluzioni uniformi. Va comunque ricordato che il criterio basato sul tasso-soglia e sul moltiplicatore ha funzione di criterio guida ma non ha valore assoluto, poiché si mantiene sempre la discrezionale valutazione del giudice, sia nel caso in cui la soglia sia stata superata o meno.
Baccini C: Sostanze d'abuso e tossico-dipendenze, Sorbona 1997; Mercuriali G: Tossicodipendenza: definizioni, patologia, quadri clinici, Edizioni ETS, Pisa, 1993; Malizia E: Le Droghe, Newtun Compton Editori, Roma, 1995; Atavico U, Macchia T: La determinazione delle droghe d'abuso, CLAS 1991; Clarke's: Analysis of Drugs and Poisons, Fourth Edition 2011. Le Basi Farmacologiche della Terapia; Goodman & Gilman ; J.G. Hardman
In giurisprudenza: Corte cost., 25 febbraio 2014, n. 32; Cass. pen., Sezioni unite, 24 maggio 2012, Biondi; Cass. pen., Sez. VI, 19 novembre 2014, n. 47907; Cass. pen., Sez. IV, 20 giugno 2014, n. 32126, Jitaru ed altri; Cass. pen., Sez. III, 21 maggio 2014, n. 25176, Amato. |