Spese di giustizia e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

14 Luglio 2016

Interpretazione dell'art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi di equivalenza e di effettività in tema di spese di giustizia.

L'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa, come quella di cui al procedimento principale, che esenta le persone giuridiche di diritto pubblico dal pagamento delle imposte di bollo sugli atti giudiziari quando esse presentano opposizione all'esecuzione forzata di una decisione giudiziaria relativa al rimborso di tasse riscosse in violazione del diritto dell'Unione, e che le esenta dall'obbligo di depositare una cauzione al momento della presentazione della domanda di sospensione di un tale procedimento di esecuzione forzata, mentre le domande presentate da persone fisiche e giuridiche di diritto privato nell'ambito di tali procedimenti restano, di norma, soggette alle spese di giustizia.

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