La legge applicabile alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari

05 Ottobre 2018

L'art. 4, par. 3, del protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che ...

L'art. 4, par. 3, del protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che non risulta, da una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui l'assegno alimentare da pagare è stato fissato con una decisione che ha acquistato forza di giudicato, su domanda del creditore e, in forza di tale art. 4, par. 3, secondo la legge del foro indicata in conformità a tale disposizione, che tale legge disciplini un'ulteriore domanda presentata dal debitore dinanzi ai giudici dello Stato in cui risiede abitualmente contro il creditore, al fine di veder ridotto tale assegno alimentare.

L'art. 4, par. 3, del protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, deve essere interpretato nel senso che l'autorità competente dello Stato di residenza abituale del debitore degli alimenti non deve considerarsi «adita», ai sensi di detto articolo, nel caso di comparizione in giudizio del creditore, accompagnata dalla deduzione di contestazioni nel merito, ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, nell'ambito di un procedimento avviato dal debitore dinanzi alla medesima autorità.

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