Il recupero transfrontaliero dei crediti

22 Novembre 2019

L'art. 4, punto 10, del reg. (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che...

L'art. 4, punto 10, del reg. (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'ingiunzione di pagamento, come quella di cui al procedimento principale, che non è esecutiva, non rientra nella nozione di «atto pubblico», ai sensi di tale disposizione.

L'art. 5, lettera a), del reg. n. 655/2014 deve essere interpretato nel senso che un procedimento ingiuntivo in corso, come quello di cui al procedimento principale, può essere qualificato come «procedimento di merito», ai sensi di tale disposizione.

L'art. 45 del reg. n. 655/2014 deve essere interpretato nel senso che le ferie giudiziarie non rientrano nella nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione.