Valida la notifica della cartella in formato PDF se l'Ente impositore utilizza la PEC del pubblico registro
11 Luglio 2022
La vicenda di contenzioso trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento affinchè i giudici di merito dichiarassero l'inesistenza della notifica in quanto il documento era mancante di firma digitale e/o di dichiarazione di conformità all'atto analogico. Sia il giudice di primo grado che di appello avevano respinto tale richiesta, confermando la legittimità del provvedimento impugnato e il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione insistendo nella richiesta di nullità della notifica.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso attraverso una ricostruzione del significato della copia digitale di un documento analogico e della riconducibilità al mittente del documento trasmesso a mezzo di posta certificata, affermando che ciò sia sufficiente al raggiungimento dello scopo legale della notifica.
I giudici di legittimità sono partiti da una precedente ordinanza della Corte (n. 30948/2019) con la quale era stato confermato il principio che la notifica della cartella di pagamento può validamente essere eseguita, se viene utilizzato come mezzo la Posta Elettronica Certificata e come indirizzo email uno di quelli, riferibili al mittente, risultante dagli elenchi previsti dalla legge (nel caso del processo tributario INI PEC (Indice nazionale degli Indirizzi PEC) e IPA (Indice delle pubbliche Amministrazioni). Di seguito nella motivazione della decisione, ricostruendo il combinato disposto dell'art. 1, lett. f) del d.P.R. n. 68/2005 e dell'art. 1, lettera 1-ter del CAD, ossia che il messaggio di posta certificata è “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati” e che la “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico è il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto”, sono giunti alla conclusione della decisione assunta.
Il percorso logico dianzi descritto ha portato, difatti, i giudici della Suprema Corte ad affermare che la notifica della cartella di pagamento può avvenire indifferentemente allegando al messaggio di PEC un documento nativo digitale, oppure una copia per immagini di un originale cartaceo (la c.d. copia informatica); il successivo richiamo nella decisione alle precedenti sentenze n. 30948/2019 e n. 36462/2021 ha consentito poi di precisare che “in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso”.
Da altro profilo, la Suprema Corte ha anche specificato che devesi altresì tenersi conto “che è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti del diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria” (ad esempio in materia di notificazione degli avvisi di accertamento che richiamano espressamente il c.p.c.).
In conclusione, quindi, la cartella del contenzioso in questione, notificata a mezzo Posta Elettronica Certificata e sotto forma di copia informatica dell'originale cartaceo non aveva bisogno di essere dotata dell'estensione di firma digitale w.p7m “atteso che la consegna telematica aveva comunque comportato la conoscenza dell'atto e determinato il raggiungimento dello scopo legale”.
Fonte: Ilprocessotelematico.it |