Sorti del giudizio sull'assegno divorzile e del giudizio di revisione dell'assegno in caso di morte dell'ex coniuge

Caterina Costabile
12 Luglio 2022

Le Sezioni Unite, con due sentenze gemelle, hanno chiarito che, tanto nel giudizio di divorzio che prosegue sulle altre domande dopo la definitiva decisione sullo scioglimento del vincolo che in quello di modifica delle relative condizioni, il decesso di uno dei coniugi non impedisce la prosecuzione del procedimento.
Massima

Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.

Nel caso di procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi della l. 898/1970, art. 9, comma 1, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute.

La questione

Le Sezioni Unite della Cassazione, in due sentenze gemelle, hanno affrontato la questione relativa alla sorte della domanda di assegno divorzile nell'ipotesi di morte del coniuge in pendenza del giudizio di divorzio, sopraggiunta dopo l'emissione ed il successivo passaggio in giudicato di una sentenza parziale sullo status, ed alla sorte del giudizio di revisione dell'assegno divorzile in caso di morte del coniuge ricorrente nel corso del procedimento.

Le soluzioni giuridiche

Costituisce da tempo principio pacifico in giurisprudenza che la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio prima della pronuncia sullo status comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 20 novembre 2008, n. 27556).

Tale conclusione si fonda sul pacifico assunto che, a norma dell'art. 149 c.c., il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi. Non vi è pertanto alcun interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, per l'assorbente ragione che il giudice non potrebbe statuire sulla modifica o la cessazione di un rapporto giuridico – quello matrimoniale– già venuto meno per morte di uno dei coniugi. Sul piano processuale, la declaratoria di cessazione della materia ha l'effetto di travolgere ogni statuizione in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, e di rendere improseguibile il giudizio anche per le domande di natura economica che siano connesse alla separazione o al divorzio.

Tuttavia, la giurisprudenza non era ancora pervenuta ad una soluzione unitaria in ordine agli effetti della morte del coniuge in pendenza del giudizio di divorzio sopraggiunta dopo l'emissione ed il successivo passaggio in giudicato di una sentenza parziale sullo status.

Secondo un primo e più risalente orientamento, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status, il procedimento di divorzio può proseguire nonostante il decesso del coniuge, per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale, permanendo l'interesse dall'altra parte alla pronuncia (cfr. Cass. civ., sez. VI, 24 luglio 2014, n. 16951; Cass. civ., sez. VI, 11 aprile 2013, n. 8874; Cass. civ., sez. I, 3 agosto 2007, n. 17041).

Una diversa e più recente impostazione riteneva, invece, che la morte di una delle parti in qualsiasi fase del procedimento divorzile determinasse la cessazione della materia del contendere ed il conseguente travolgimento delle domande accessorie ancora sub iudice, a nulla rilevando l'intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia non definitiva sullo status divorzile (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2018, n. 4092; Cass. civ., sez. VI, 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2013, n. 18130).

Le S.U., con la sentenza n. 20494, hanno risolto il contrasto ritenendo ammissibile la prosecuzione del giudizio concernente l'obbligo di corresponsione di un assegno divorzile nei confronti degli eredi del preteso obbligato, per l'accertamento della debenza del diritto all'assegno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status a quella del decesso.

I giudici di legittimità hanno in particolare evidenziato che, pur dopo il decesso del coniuge in corso di causa, permane un interesse di fatto alla prosecuzione del giudizio in capo al coniuge aspirante all'assegno divorzile a vari fini, estranei in sé al processo stesso: per conseguire l'assegno periodico a carico dell'eredità ai sensi della l. 898/1970, art. 9-bis; per costituirsi il presupposto al fine dell'attribuzione della pensione di reversibilità l. 898/1970, ex art. 9; oppure quale premessa per la quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge l. 898/1970, ex art. 12-bis.

Sulla base delle medesime motivazioni, le S.U., con la sentenza n. 20495, hanno ritenuto che il decesso del coniuge ricorrente intervenuto nel corso del procedimento di revisione ex art. 9 l. 898/1970 non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, subentrando gli eredi nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute.

Osservazioni

La conclusione cui sono pervenute le S.U. è stata indotta dalla considerazione che la perdurante pendenza del solo giudizio sulle domande accessorie può costituire una causa di "scissione" del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio, che si protrarrà ai fini di una pronuncia su di quelle in via differita per mere ragioni occasionali.

I giudici di legittimità hanno osservato che il processo di divorzio ha una finalità e con essa un contenuto compositi, mirando in primo luogo a realizzare il diritto potestativo del coniuge alla elisione dello status matrimoniale, ma con esso, simultaneamente, anche a tutelare una serie di diritti fondamentali relativi alle primarie esigenze della parte eventualmente sul piano economico meno solida, nonché dei figli della coppia. Riconoscendo e determinando l'assegno di divorzio, il giudice traduce nel linguaggio della corrispettività quanto i coniugi abbiano compiuto, durante la vita comune, nello spirito della gratuità.

Possono, inoltre, esservi obblighi pecuniari già entrati nel patrimonio dell'avente diritto: si tratta dei c.d. arretrati, i quali, in ipotesi concessi in via provvisoria oppure da una sentenza non passata in giudicato, non siano stati corrisposti dal coniuge obbligato da tale provvedimento e sino al suo decesso, e la cui debenza dunque permane.

Infatti, essi restano acquisiti, quale debito, al patrimonio del dante causa, e, come tali, passano agli eredi: onde l'altro coniuge rimasto in vita ben potrà agire, se sia ne mancato il pagamento, direttamente in executivis nei confronti di essi, giovandosi del medesimo titolo.

Ove, dunque, sussista un simile debito come avente titolo in una sentenza sull'assegno impugnata, il quantum liquidato dal giudice, afferente il periodo tra il momento del giudicato della sentenza sullo status (o la diversa decorrenza stabilita, anche da un provvedimento provvisorio) e quello del decesso è un debito maturato in vita dal de cuius e passa agli eredi, così che avverso i medesimi potrà essere fatto direttamente valere in via esecutiva.

Riferimenti
  • Bonilini, La morte di uno dei coniugi intervenuta durante il procedimento di divorzio, in Fam. Pers. Succ., 2009, 3 ss.;
  • Costabile, La morte del coniuge dopo il passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status determina la cessazione della materia del contendere?, in IlFamiliarista.it, fasc., 12 aprile 2019;
  • Danovi, Morte della parte prima del giudicato di divorzio: i rimedi per il coniuge superstite, in Famiglia e Diritto, 2017, 3, 259 ss.;
  • Parlanti, Effetti della morte del coniuge in pendenza del giudizio di separazione e divorzio, in IlFamiliarista.it, fasc., 13 aprile 2018.

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