Conflitto di competenza e spese di lite
03 Agosto 2022
Come è noto il provvedimento che decida sulla competenza, avendo carattere decisorio, reca la naturale liquidazione delle spese di lite.
Nel caso sottoposto dal quesito in esame si chiede se anche quella particolare fattispecie dettata dall'art. 45 c.p.c. si debba concludere con la liquidazione delle spese di lite.
Appare necessario riflettere sulla natura del procedimento richiamato il quale viene promosso d'ufficio dal giudicante, il quale ritenendo di non essere a sua volta competente dopo un provvedimento giudiziale di altro giudice che lo abbia ritenuto tale, si rivolga alla Corte di Cassazione per dirimere definitivamente la quesitone.
In questo caso, in vero, il procedimento, non essendo promosso da una delle parti processuali, non sembra sottostare al principio della soccombenza, di talché non sembra potersi dare luogo alla liquidazione delle spese di lite.
Tuttavia, della decisione del giudice di Cassazione si dovrà tenere conto nella determinazione delle spese nel procedimento riassunto, questo sì introdotto processualmente da una delle parti.
Così si esprime la cassazione ove afferma che «La richiesta del regolamento di competenza d'ufficio, accordata dall'art. 45 c.p.c. esclusivamente al giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali rimangono, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, nella identica posizione di partecipanti non volontarie ma obbligate, qualunque sia l'attività svolta nel corso della stessa, con la presentazione di scritture difensive e documenti consentita dall'art. 47, comma 5, c.p.c. Pertanto, tale attività delle parti non può dar luogo a soccombenza che possa essere valutata limitatamente alla predetta fase del giudizio, con la conseguenza che anche la liquidazione delle spese sostenute nel corso della stessa va riservata alla sentenza che definisce l'intero giudizio» (Cass. civ., sez. I, 7 settembre 1984, n. 4784). |