Redditi da cessione di valute virtuali e imposta sostitutiva sui redditi esteri

La Redazione
05 Agosto 2022

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta a interpello n. 397 pubblicata il 1 agosto, si è occupata di una fattispecie relativa alla cessione, da parte di un soggetto residente, di valute virtuali detenute in un wallet gestito da un intermediario non residente.

Le plusvalenze generate dalla cessione, operata da una persona fisica residente, di valute virtuali, nel caso in cui il wallet sia detenuto presso una piattaforma exchange online gestita da un intermediario non residente, costituiscono un reddito diverso prodotto all'estero: a livello di tassazione, pertanto, rientrano fra i redditi a cui risulta applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 24-bis d.P.R. n. 917/1986.

A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 397 del 1 agosto 2022.

Nel caso di specie, l'istante ha trasferito la propria residenza dalla Gran Bretagna all'Italia; alla data del trasferimento in Italia, risultava titolare di un portafoglio di valute virtuali, in parte depositate sulla piattaforma exchange Coinbase, gestita da una società di diritto statunitense, ed in parte depositate in un cold storage wallet, localizzato nel Regno Unito. In seguito al trasferimento della residenza, l'istante ha ceduto il proprio portafoglio di valute virtuali. Ha chiesto, pertanto, se le plusvalenze generate da una persona fisica residente, in sede di cessione di valute virtuali, nel caso in cui il wallet sia detenuto presso una piattaforma exchange online, gestita da un intermediario non residente, costituisca un reddito di fonte estera, ai sensi dell'art. 165 Tuir e se, dunque, rientri fra i redditi di fonte estera soggetti a tassazione sostitutiva, per i soggetti che optino per l'applicazione del regime di cui all'articolo 24-bis del Tuir.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, affinché le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti da parte di neo residenti rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 24-bis del Tuir, è necessario che tali attività non siano detenute in un conto di deposito presso un intermediario italiano.

E, aggiunge l'interpello, con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, si prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi: con riferimento alla detenzione di valute virtuali, si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.