L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 23 maggio 2022 Prot. n. 176227 ha reso noto le “Disposizioni concernenti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni”.
Le disposizioni del provvedimento in argomento saranno applicabili dal 1° gennaio 2023 e riguarderanno la comunicazione dei dati contabili riferiti all'anno 2022.
Di particolare rilievo sono le disposizioni del paragrafo n. 5 riguardanti “Dati oggetto della comunicazione annuale. Riferimento ai saldi contabili e rapporti in valuta”.
Il paragrafo 5.2. chiarisce che “Ai fini del controllo della qualità delle informazioni relative ai dati contabili, i rapporti finanziari tenuti in criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari od ogni altra grandezza presa a riferimento per la valutazione, diversa dalle valute a corso legale, devono essere contraddistinti, secondo le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato n. 2 e seguendo le istruzioni di carattere generale fornite nell'Allegato 1 al presente provvedimento”.
In aggiunta il paragrafo n. 6 denominato “Dati oggetto della comunicazione. Servizi di pagamento e Contratti di convenzionamento” al punto 6.2. stabilisce che “Ai fini dell'individuazione delle posizioni, anche derivanti da atti, negozi giuridici o accordi di natura non finanziaria, che costituiscono oggetto di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari, per servizio di pagamento si intende qualsiasi servizio che consenta il trasferimento dal debitore al creditore di fondi in valuta a corso legale nonché in ogni altra grandezza finanziaria presa a riferimento per la valutazione, tra cui criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari”.
Seppur sono citate solo alcune delle modifiche apportate dal provvedimento in argomento, il medesimo ha lo scopo di migliorare la qualità delle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari, in particolare ha lo scopo di “ottimizzare l'elaborazione delle comunicazioni in ingresso; migliorare la rappresentazione di alcuni dati qualificativi dei rapporti finanziari; migliorare e precisare le istruzioni amministrative sulle modalità di calcolo della giacenza media; chiarire la semantica dei saldi e dei movimenti dei rapporti per cui tali valori sono previsti; adeguare i termini di conservazione delle informazioni contabili a quelli previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011”.
Di particolare interesse è l'introduzione, nelle note al tracciato, della necessità di qualificare con codici specifici i rapporti tenuti in: multivaluta; metalli preziosi; valuta virtuale; asset finanziari e altro.
Tale novità consentirà di tracciare tutti i “rapporti tenuti in qualsivoglia valuta, anche di natura innovativa, rimanendo predisposti per la raccolta di eventuali rapporti corrispondenti a nuove tipologie di servizi o prodotti per cui la legge preveda la comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari”.
È evidente che tali disposizioni non si riferiscono unicamente alla valuta virtuale bitcoin, ma all'intera fattispecie oggetto di analisi.