Obblighi di natura fiscale in relazione alle valute virtuali

18 Agosto 2022

I detentori di valute virtuali sono soggetti ad obblighi di natura fiscale sempre più dettagliati: il presente contributo analizza tali obblighi, alla luce di recenti interventi della giurisprudenza e dell'Agenzia delle Entrate.
Premessa

In relazione agli obblighi di natura fiscale relativi alle valute virtuali, di particolare rilievo è la pronuncia del T.A.R. Roma, sez. II, sentenza del 27 gennaio 2020, n. 1077.

Tale sentenza in prima istanza si è espressa in merito alla natura giuridica delle valute virtuali. In particolare, secondo il T.A.R. le valute virtuali vanno qualificate come “beni” immateriali, poiché non svolgono le funzioni tipiche della moneta, per via della loro estrema volatilità e della mancanza di potere liberatorio nei pagamenti.

Tuttavia, seppur non condivisibile tale qualificazione circa la natura giuridica delle valute virtuali, la sentenza del T.A.R. merita attenzione in quanto si è espressa, altresì, in relazione agli obblighi di natura fiscale cui sono tenuti i detentori di valute virtuali.

Infatti, a seguito del recepimento in Italia della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14) accolta dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 72/E del 2 settembre 2016, secondo la sentenza del T.A.R., le valute virtuali sono da equiparare alle valute estere e ciò, pertanto, comporta l'obbligo di inserire le stesse nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

In particolare, con la citata Risoluzione, l'Agenzia delle Entrate - anche se ha escluso la rilevanza dell'attività ai fini IVA - ha deliberato che, ai fini della tassazione diretta delle imprese che offrono servizi di cambio di valute virtuali con valute tradizionali, i bitcoin dovrebbero essere valutati in base al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale valutazione assume rilievo ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 9 del TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Appare opportuno fare delle precisazioni. La sentenza del T.A.R. Roma e la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate recepiscono la citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, la quale si è espressa in relazione unicamente all'utilizzo di bitcoin, in un periodo storico in cui questi ultimi erano considerati quali unica valuta virtuale.

Pertanto, è evidente che le disposizioni della Corte di Giustizia appaiono poco adeguate al contesto socio-economico attuale, in quanto adottando tali disposizioni – come anzidetto circoscritte alla valuta virtuale bitcoin - non è tenuta in adeguata considerazione l'attuale proliferazione ed evoluzione delle valute virtuali.

Comunicazione dei dati contabili relativi a valute virtuali: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 23 maggio 2022 Prot. n. 176227 ha reso noto le Disposizioni concernenti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni”.

Le disposizioni del provvedimento in argomento saranno applicabili dal 1° gennaio 2023 e riguarderanno la comunicazione dei dati contabili riferiti all'anno 2022.

Di particolare rilievo sono le disposizioni del paragrafo n. 5 riguardanti “Dati oggetto della comunicazione annuale. Riferimento ai saldi contabili e rapporti in valuta”.

Il paragrafo 5.2. chiarisce che “Ai fini del controllo della qualità delle informazioni relative ai dati contabili, i rapporti finanziari tenuti in criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari od ogni altra grandezza presa a riferimento per la valutazione, diversa dalle valute a corso legale, devono essere contraddistinti, secondo le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato n. 2 e seguendo le istruzioni di carattere generale fornite nell'Allegato 1 al presente provvedimento”.

In aggiunta il paragrafo n. 6 denominato “Dati oggetto della comunicazione. Servizi di pagamento e Contratti di convenzionamento” al punto 6.2. stabilisce che “Ai fini dell'individuazione delle posizioni, anche derivanti da atti, negozi giuridici o accordi di natura non finanziaria, che costituiscono oggetto di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari, per servizio di pagamento si intende qualsiasi servizio che consenta il trasferimento dal debitore al creditore di fondi in valuta a corso legale nonché in ogni altra grandezza finanziaria presa a riferimento per la valutazione, tra cui criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari”.

Seppur sono citate solo alcune delle modifiche apportate dal provvedimento in argomento, il medesimo ha lo scopo di migliorare la qualità delle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari, in particolare ha lo scopo di “ottimizzare l'elaborazione delle comunicazioni in ingresso; migliorare la rappresentazione di alcuni dati qualificativi dei rapporti finanziari; migliorare e precisare le istruzioni amministrative sulle modalità di calcolo della giacenza media; chiarire la semantica dei saldi e dei movimenti dei rapporti per cui tali valori sono previsti; adeguare i termini di conservazione delle informazioni contabili a quelli previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011”.

Di particolare interesse è l'introduzione, nelle note al tracciato, della necessità di qualificare con codici specifici i rapporti tenuti in: multivaluta; metalli preziosi; valuta virtuale; asset finanziari e altro.

Tale novità consentirà di tracciare tutti i “rapporti tenuti in qualsivoglia valuta, anche di natura innovativa, rimanendo predisposti per la raccolta di eventuali rapporti corrispondenti a nuove tipologie di servizi o prodotti per cui la legge preveda la comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari”.

È evidente che tali disposizioni non si riferiscono unicamente alla valuta virtuale bitcoin, ma all'intera fattispecie oggetto di analisi.

In conclusione

È da precisare, infine, che le nuove disposizioni rientrano nel piano di una regolamentazione più strutturale della materia in ottica delle norme antievasione contenute nella Legge del 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, commi 681-686 (c.d. legge di bilancio 2020).

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