Compensi avvocati: da quando decorrono gli interessi di mora?

Redazione scientifica
22 Agosto 2022

Anche per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di avvocato gli interessi devono essere fatti decorrere dalla messa in mora, e ciò anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011.

La Corte di cassazione, nella sentenza in esame, si è pronunciata sulla questione del termine di decorrenza degli interessi di mora, in caso di richiesta di pagamento di pagamento avente ad oggetto i compensi dell'avvocato.

Richiamati i termini del dibattito giurisprudenziale, il Collegio si è espresso a favore della soluzione che ritiene che anche per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di avvocato gli interessi debbano essere fatti decorrere dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e ciò anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011.

Depone a favore di tale soluzione il rilievo, più volte sottolineato, che nel nostro ordinamento non è stato riproposto il principio romanistico non illiquidis non fit mora, e che pertanto, non ravvisandosi valide ragioni per differenziare il diritto di credito dell'avvocato da quello degli altri creditori, non è dato dettare una regola differente solo in tale ambito.

Va altresì ricordato che sussiste la mora del debitore e cioè il ritardo colpevole di lui ad adempiere quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere al fatto doloso o colposo, quale è il suo legittimo comportamento processuale per avere egli a torto contestata la propria obbligazione.

Ne consegue che la sentenza ovvero l'ordinanza che liquidano l'obbligazione inadempiuta legittimamente stabiliscono la decorrenza degli interessi moratori dalla data della interpellatio, sempre che la stessa permetta al debitore di comprendere le ragioni in base alle quali il pagamento gli viene richiesto.

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