Niente risarcimento se uno dei passeggeri non indossa la cintura di sicurezza
23 Agosto 2022
La vittima di un sinistro stradale impugnava la decisione del Giudice di Pace di Lecce che aveva solo parzialmente accolto la sua domanda risarcitoria, proposta nei confronti del proprietario di un'auto e della compagnia assicurativa per le lesioni subite.La vettura che aveva causato l'incidente, svoltando a sinistra aveva invaso la corsia opposta, andando a collidere con l'automobile della vittima. La peculiarità di questa vicenda risiede nel fatto che in occasione del sinistro stradale il terzo trasportato sul sedile posteriore dell'auto che subiva l'incidente, avesse riportato danni in quanto non indossava la cintura di sicurezza. Esiste infatti, un nesso di causalità tra la condotta illecita e l'evento dannoso e questo può essere constatato dal giudice anche semplicemente sulla base di una prova che lo renda probabile. Secondo il Giudice del Tribunale pugliese il ricorso proposto deve essere rigettato, in quanto l'evento lesivo è ascrivibile alla condotta colposa dell'appellante che ha causato il danno. Infatti, emerge dal giudizio che se fossero stati correttamente utilizzati i presidi di sicurezza personale, previsti come obbligatori anche per i sedili posteriori dall'art. 172 del Codice della strada, il terzo passeggero (figlia dell'appellante) non si sarebbe potuta protendere in avanti al punto di riportare delle lesioni. Quello che emerge chiaramente dalla vicenda in esame è che «l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza deve qualificarsi come condotta eziologicamente capace di causare l'evento dannoso; del resto, l'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che siffatta prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio »(Cass. n. 23933/2013, n. 13214/2012 e n. 12686/2011).Alla luce di questi motivi, l'appello è stato rigettato dal Tribunale di Lecce.
(Fonte: Diritto e Giustizia)
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