Il ricorso per Cassazione deve essere notificato esclusivamente presso il domicilio indicato in atti?

Redazione scientifica
25 Agosto 2022

La Cassazione si è pronunciata sulla corretta individuazione del termine per il deposito in cancelleria del ricorso ex art. 369 c.p.c., in ragione della validità della notificazione a controparte tramite PEC estratta dal registro INI-PEC.

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato come non sia necessario che la notifica del ricorso per Cassazione ex art. 369 c.p.c. avvenga esclusivamente presso il domiciliatario eletto, ma che possa essere validamente effettuata estrapolando l'indirizzo PEC dal registro INI-PEC o da Reginde (Cass. n. 2460/2021).

Si ha tale pronuncia a seguito di un procedimento giudiziario in cui la notifica del ricorso alla controparte era avvenuto in data 25 ottobre 2017 tramite indirizzo estratto dagli indici nazionali degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) a cui era seguita la spedizione di tre copie del ricorso, depositate in data 27 ottobre presso l'ufficio postale e ritirate il 31 ottobre.

Il deposito in cancelleria era, infine, avvenuto in data 16 novembre 2017 e i controriccorenti ne avevano eccepito l'improcedibilità, in quanto depositato oltre il termine di 20 giorni per la notificazione a controparte (art. 369 c.p.c.), individuato nel giorno 14 novembre 2017.

La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione, chiarendo i seguenti due punti: l'indirizzo PEC può validamente essere estratto da Reginde, indipendentemente dal domiciliatario indicato (Cass. n. 12876/2018).

Inoltre, le comunicazioni e le notificazioni sono validamente effettuate tanto se l'indirizzo PEC viene estratto da Reginde, quanto dal registro INI-PEC (Cass. n. 2460/2021).

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