Lavoro in nero e tutela della sicurezza
30 Agosto 2022
Il datore è titolare di una posizione di garanzia ex D.lgs. n. 81/2008 anche nei casi di lavoro in nero?
La questione sottoposta può essere risolta facendo leva sulla definizione di "lavoratore" fornita dall'art. 2, lett. a), D.lgs. n. 81/2008: è tale la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore pubblico o privato, con o senza retribuzione.
La giurisprudenza ha, dunque, ritenuto rilevante non tanto la qualifica del soggetto, quanto piuttosto il fatto che costui abbia svolto, su richiesta del datore - nel luogo da questi indicato e con i mezzi dallo stesso messi a disposizione - mansioni lavorative.
Tale impostazione ermeneutica consente di tracciare i confini anche della definizione di "datore" rilevante in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro: ciò che rileva è l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta del soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva ed è titolare, in concreto, del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo.
Ne consegue che le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008, le quali presuppongono necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro, trovano applicazione anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione. |