Conflitto di competenza in sede esecutiva
31 Agosto 2022
La disposizione contenuta nell'art. 45 c.p.c. contempla l'ipotesi del conflitto di competenza quando, avendo il giudice adito per primo dichiarato la propria incompetenza, ed avendo indicato come competente un altro giudice, quest'ultimo ritenga, a propria volta, di non essere competente.
In questo caso, al fine di evitare una interminabile sequela di pronunce da parte del giudice di volta in volta ritenuto competente da altro giudice, viene previsto che ci si debba rivolgere alla Corte di Cassazione perché stabilisca chi sia il giudice competente.
La norma, anche se non espressamente specificato, si rivolge al giudizio di cognizione ma non al processo esecutivo che ne è sovente conseguenza.
Infatti, l'incompetenza del giudice adito per la fase esecutiva non si riferisce alla potestas iudicandi ma all'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo.
Altro rimedio, allora, si prospetterà esperibile e, nella specie, si dovrà introdurre un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. ove viene contemplata l'opposizione «ai singoli atti di esecuzione».
In questo senso si esprime costantemente la giurisprudenza ove stabilisce che è «inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell'esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi» (Cass. Civ., ord., 8 agosto 2014, n. 17845).
Più recentemente: «È inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata), che è assicurata per il tramite di ordinanze del giudice dell'esecuzione, avverso le quali è proponibile il rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi» (Cass. Civ. sez. VI, 11 febbraio 2022, n. 4506). |