Danno morale: accertamento e quantificazione tramite prova presuntiva nei c.d. reati di danno

Vincenzo Liguori
05 Settembre 2022

La condanna generica in sede penale con rimessione al giudice civile per la liquidazione risarcitoria non esime quest'ultimo dall'accertamento dell'esistenza del danno e del relativo nesso causale tra lo stesso e l'evento lesivo.Per quanto concerne l'accertamento e la quantificazione del danno morale, trattandosi di un danno attinente ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante, potendo costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice.

Il Trib. penale di Vibo Valentia e la Corte di appello penale di Catanzaro riconoscevano, rispettivamente in primo ed in secondo grado, la responsabilità degli imputati per i fatti loro addebitati in relazione ai reati di lesioni personali e di minaccia, condannandoli genericamente a risarcire i danni “anche morali” subiti dalle parti civili, da liquidarsi in separata sede e rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la determinazione del solo quantum debeatur.

Pur essendo stata dichiarata l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, le statuizioni relative ai danni da essi derivanti diventavano irrevocabili in virtù dell'intervenuto giudicato penale.

Radicatosi, a tale scopo, il giudizio civile, il giudice di prime cure (G.d.P. civile di Pizzo Calabro) accoglieva in toto la domanda risarcitoria dei danneggiati.

Tale decisione, tuttavia, trovava parziale riforma in appello (Trib. civile di Vibo Valentia), giacché, in tale sede, veniva esclusa l'esistenza della prova relativa al danno morale subito dalle vittime.

Avverso la pronuncia del giudice di seconde cure i danneggiati ricorrevano in Cassazione sulla base di un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione, da parte del giudice civile di appello, degli artt. 2043, 2059, 2056, 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c. in combinato disposto con gli artt. 115 e 278 c.p.c. e con l'art. 185 c.p. in relazione a due censure:

  • La non necessità di accertare – come invece aveva ritenuto il Tribunale civile vibonese - l'an debeatur relativo al danno morale patito, in quanto il giudice penale avrebbe demandato al giudice civile la sola quantificazione sul punto e non l'accertamento della sua esistenza, invece rilevata in sede penale e passata in giudicato essendo divenuto irrevocabile "il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno”;
  • L'errata omessa considerazione delle allegazioni difensive e delle risultanze probatorie comunque offerte dai danneggiati in sede civile, nel cui giudizio essi avevano comunque sufficientemente dedotto e provato il pregiudizio morale tramite fatti noti e presunzioni semplici, quali sufficienti elementi indiziari tali da ritenere presunta l'esistenza di tale danno, sicché "nessun ulteriore onere probatorio" poteva gravare sui ricorrenti-danneggiati.

Prima doglianza

La Suprema Corte ha ritenuto ovviamente non fondata la censura con cui i ricorrenti hanno assunto che il giudice penale, nel dichiarare la prescrizione del reato e nel disporre la condanna generica degli imputati al risarcimento del danno in favore delle parti civili, avrebbe demandato al giudice civile la sola quantificazione del danno e non, invece, l'accertamento della sua esistenza.

Difatti la pronuncia in esame ha ribadito il consolidato e risalente orientamento secondo cui:

  • "la condanna generica al risarcimento del danno, contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera declaratoria iuris e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, indipendentemente dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione" (Cass. Sez. 3, sent. 16 dicembre 2005, n. 2772:3, Rv. 587248-01, in senso conforme Cass. Sez. 1, sent. 19 aprile 2010, n. 9295, Rv. 612779-01)”;
  • “nel caso di "sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio", non è esclusa "la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza" (e non solo "della entità") "delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come «potenzialmente» dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati" (Cass. Sez. 3, sent. 27 agosto 2014, n. 18352, Rv. 632612-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 marzo 2018, n. 5660, Rv.648292-01)”.

Seconda doglianza

La Suprema Corte ha invece ritenuto fondata la censura con cui i ricorrenti hanno contestato l'affermazione del giudice di appello relativa all'impossibilità di applicare una "presunzione di sofferenza e paterna subito dalle vittime del reato" in quanto, così motivando, il Tribunale vibonese ha erroneamente escluso la possibilità di provare presuntivamente il danno morale.

Sul punto la S.C., con la decisione in esame, ha:

  • dapprima evidenziato e ribadito l'oramai indiscussa autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico e agli altri danni che violano interessi costituzionalmente protetti in quanto esso è inerente al "vulnus di un diritto costituzionalmente protetto [...] diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, del rapporto parentale", (così, in particolare, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2018, n. 901, Rv. 647125-02)”;
  • ribadito che la relativa prova può senz'altro raggiungersi sulla base del notorio, di massime di esperienza e di presunzioni.

Osservazioni

La S.C. ha condivisibilmente dato seguito al suo consolidato orientamento riguardo entrambe le questioni rappresentate dai ricorrenti.

a. Poteri di accertamento del giudice civile nei c.d. reati di danno

Riguardo i poteri di accertamento del giudice civile e la necessità, per tale giudice, di accertare preliminarmente l'an della pretesa risarcitoria nell'ambito dei c.d. reati di danno, è oramai granitico l'orientamento espresso dalla S.C. secondo cui “nel caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati.” (Cass., sez. III Civile, ord. n. 8477 del 5/5/2020; cfr. anche Cass. civ. 9 marzo 2018, n. 5660; Cass. civ. 14 febbraio 2019, n. 4318).

Tale principio non è posto in dubbio da un'altra recente pronuncia della S.C. penale, la quale ha affermato che “L'azione civile assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, tanto da doverne subire le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, inserendosi all'interno del suo statuto. In questa cornice, la deviazione da tale paradigma nel caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di ultima istanza trova fondamento nella consumazione dell'accertamento circa la responsabilità penale dell'imputato, a seguito della quale il rinvio al giudice civile atterrà, esclusivamente, al profilo risarcitorio e restitutorio della vicenda.” (Cass., sez. III Penale, sentenza n. 14229 del 11/5/2020).

Infatti, laddove si afferma che l'esistenza del danno, nei c.d. reati di danno, è implicita nell'accertamento della commissione del fatto-reato, bisogna tener presente che il riferimento all'esistenza del danno (an debeatur) è inerente al mero danno-evento, il quale è correlato al fatto-reato da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno-conseguenza, rispetto al quale invece l'indagine va compiuta dal giudice civile in termini di nesso di causalità giuridica (cioè del nesso eziologico tra l'eventus damni e le sue conseguenze pregiudizievoli).

Nel giudizio civile instaurato al fine di ottenere il risarcimento del danno a seguito dell'intervenuto giudicato penale con cui siano stati irrevocabilmente dichiarati estinti i reati per prescrizione, dunque, se è indubbio che non possa essere rimessa in discussione l'esistenza del reato e la sua commissione - poiché elementi coperti da giudicato in relazione all'esistenza “implicita” dell'evento lesivo conseguente al reato - l'accertamento del giudice civile deve comunque riguardare il danno-conseguenza, secondo i normali canoni civilistici derivanti dall'art. 1223 c.c.

Dunque la pur intervenuta condanna generica in sede penale non esime affatto il giudice civile dall'accertamento del nesso causale, dell'an e del quantum relativi al danno-conseguenza, dovendosi ricondurre tale aspetto al normale onere di allegazione e prova gravante sulla parte danneggiata.

Va dunque inteso che, in coerenza con il vigente sistema risarcitorio - nel quale il danno è sempre danno-conseguenza e non è mai predicabile in re ipsa, cfr. ex multis Cass. n. 7385/2021 - il riparto dell'onere assertivo e probatorio deve seguire i già menzionati criteri fissati in materia civile, alla luce dei principi da tempo enunciati dalla S.C. (già da SS.UU. n. 13533/2001).

È chiaro che dovrà essere altresì la vittima ad allegare e dimostrare (quantomeno in via presuntiva) l'esistenza del pregiudizio morale-sofferenziale subìto in conseguenza del reato.

b. L'autonomia ontologica del danno morale

Da oramai quattro anni la S.C. ha sancito la “non più discutibile” (cit. contenuta in Cass. n. 23586/2022) ontologica autonomia del danno sofferenziale rispetto al danno biologico.

Infatti, in materia risarcitoria, pur nell'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, occorre distinguere, relativamente agli aspetti sofferenziali del danno:

  • da un lato, la “sofferenza psicofisica” (o sofferenza biologica, o sofferenza menomazione-correlata), che si riferisce a plurimi tipi di dolori comportanti effetti invalidanti apprezzabili dal punto di vista medico-legale e/o nosologico (così il “dolore nocicettivo”, il “dolore neuropatico”, il “dolore psichico”, il “dolore misto”, nel quale v'è la presenza di alcune o tutte le componenti precedenti);
  • dall'altro, la “sofferenza morale” (o patema d'animo o sofferenza interiore), categoria fenomenologicamente variegata e complessa, inclusiva di tutti i risvolti negativi dell'evento dannoso apprezzabili in relazione alla sfera del pathos, cioè la “sfera dell'intimo sentire” (ex multis Cass. n. 4712/2008).

In tale seconda categoria, per giurisprudenza costante e come pure sottolineato dagli ultimi approdi della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2464/2020, Cass. n. 28989/2019, Cass. 7513/2018), si pone l'aspetto interiore e più intimo del danno non patrimoniale, ossia la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, non avente base organica ed estranea alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente e/o temporanea.

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