Rapporto di pregiudizialità tra due giudizi e sospensione del processo

Redazione scientifica
08 Settembre 2022

Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo.

La Corte di cassazione ha enunciato tale principio di diritto in una controversia in materia condominiale in cui risultavano pendenti due separati giudizi, tra un Condominio e un Super Condominio e tra un negozio di ottica situato all'interno dello stabile e il Condominio.

In particolare, un primo giudizio veniva instaurato nel 2015 dal Condominio contro il Super Condominio Residenze (omissis), per lamentare il mancato funzionamento delle scale mobili di proprietà condominiale.

Tale causa si concludeva nel 2019 con il rigetto della domanda attorea e la decisione veniva impugnata dal soccombente Condominio in appello.

Un secondo giudizio veniva instaurato nel 2018 da un negozio di ottica situato all'interno dello stabile condominiale, il quale citava il Condominio perché fosse condannato al ripristino delle scale mobili e a risarcire il danno procurato (calo delle vendite).

Tale secondo giudizio pendente in primo grado veniva sospeso dal Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sul presupposto che occorresse attendere l'esito della causa pendente in appello tra il Condominio e il Super Condominio.

Avverso tale decisione ricorreva il negozio di ottica mediante istanza di regolamento di competenza, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 295 c.p.c., lamentando che la causa assunta come pregiudicante non pendeva fra le stesse parti di quella affermata pregiudicata e che le due cause versavano in gradi diversi.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che «secondo la consolidata e condivisa opinione di questa Corte, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2» (Cass. n. 13823/2016).

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