Presupposti per l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza dell'opposizione

09 Settembre 2022

Il focus ripercorre le questioni processuali più significative sull'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo nella fase di opposizione.
Premessa

Ai sensi dell'art. 648, primo comma, c.p.c. il giudice istruttore, laddove l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo alla prima udienza, con una ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, laddove non sia stata già concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c.

Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. Il primo comma della norma è stato modificato nella sua seconda parte nel 2016, con la sostituzione della parola «concede» con le seguenti: «deve concedere». La norma era stata in precedenza cambiata nel 2013 con la sostituzione dell'espressione «con ordinanza non impugnabile» con il termine «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile».

Il secondo comma continua a prevedere che il giudice «deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni». La norma, in sostanza, affida al giudice istruttore il potere di concedere, su istanza del creditore, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, nonostante quest'ultimo sia stato opposto e nell'attesa dell'esito della sentenza conclusiva del giudizio. Adesso, alla luce delle più recenti modifiche, il giudice è vincolato alla concessione dell'esecuzione in parola rispetto alle somme non contestate e sempre che l'opposizione non sia stata proposta per vizi meramente procedurali.

I presupposti per la concessione dell'esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione: il primo comma dell'art. 648 c.p.c.

A norma dell'art. 648 c.p.c., il giudice ha il potere discrezionale di concedere l'esecuzione provvisoria del d.i. opposto quando l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

Nella originaria versione della disposizione normativa, non essendoci alcuna previsione al riguardo, si riteneva che non vi fosse il diritto per l'opposto di ottenere la pronuncia sulla esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo nella prima udienza. La giurisprudenza di merito in realtà, nella prassi, aveva già più volte affermato che il giudice poteva senz'altro concedere l'esecuzione provvisoria in prima udienza senza dover aspettare che le parti comparissero personalmente (per tutti Trib. Roma, 7 maggio 1996; Trib. Parma 16 marzo 1996). Come anticipato il legislatore ha poi modificato la norma inserendo la previsione che il giudice possa provvedere alla prima udienza e, quindi, alla udienza di prima comparizione e trattazione il giudice deve decidere sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto proposta dal creditore. Va segnalato che, secondo quanto specificato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010 i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. Un. 18 settembre 2020, n. 19596; conforme Cass. 8 gennaio 2021 n. 159; contra, Cass. 3 dicembre 2015 n. 24629)

Con l'espressione «prova scritta» si intende qualunque documento atto a provare l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dal ricorrente opposto o l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi di esso. Nella giurisprudenza di merito si è affermato che ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in fase di opposizione, è necessaria la «adeguatezza» della prova dei fatti costitutivi del diritto dell'opposto nel rispetto dei canoni propri del giudizio di merito (così in precedenza Trib. Torino, 21 febbraio 2007); questa adeguatezza si può ritenere esistente o nel caso in cui la documentazione prodotta in fase sommaria abbia valore di prova scritta anche nella fase di opposizione o allorchè tale documentazione sia integrata da una ulteriore documentazione o, infine, quando, pur mancando la prova scritta secondo i criteri propri del giudizio ordinario di cognizione, non vi sia stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente (di recente Trib. Palermo 9 ottobre 2019, in www.ilcaso.it; nello stesso senso in precedenza Trib. Salerno 6 maggio 2004; Trib. Roma 7 agosto 1991). In mancanza del rispetto del così delineato canone della adeguatezza la giurisprudenza di merito rigetta l'istanza: ad es. di recente si è detto che laddove non sia stata integrata la prova scritta fornita nel procedimento monitorio né con la produzione degli estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente di cui si discute, né con i documenti di sintesi o le condizioni economiche dei rapporti dedotti in giudizio, non esiste sufficiente dimostrazione del credito alla base del decreto ingiuntivo opposto e pertanto non può essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto (Trib. Rimini 23 maggio 2018, in www.ilcaso.it).

Quanto all'eventuale disconoscimento della scrittura privata prodotta dall'opponente da parte dell'opposto, secondo una tesi giurisprudenziale, dati i poteri discrezionali affidati al giudice in questo vaglio della provvisoria esecuzione, il giudice potrebbe effettuare una valutazione relativamente alla attendibilità del disconoscimento (in tal senso Trib. Bologna 15 giugno 2020 ma contra si veda, in epoca più risalente, Trib. Latina, 20 febbraio 1996).

L'espressione «pronta soluzione», invece, riguarda i mezzi di prova posti a sostegno dell'opposizione, quelli cioè che non comportino un'istruzione probatoria vera e propria, come quelli che si fondino sul fatto notorio, su fatti pacifici inter partes o su ammissioni del ricorrente.

Generalmente si ritiene che per pronta soluzione si intenda l'opposizione che non richieda una lunga trattazione o istruttoria. L'art. 9, comma 3, d.lgs. 231/2002 ha inserito un periodo al comma 1 dell'art. in questione stabilendo che il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del d.i. opposto rispetto alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali, dando seguito anche ai suggerimenti della giurisprudenza sul punto (Trib. Milano 27 marzo 1991, in Giust. civ., 1991, I, 2816; Trib. Como, 17 aprile 1996, in Giur. it., 1996, I, 2, 814 e ss.; Cass. 10 febbraio 2006, n. 3013).

Infine il comma 2 della norma, come reinterpretato dalla Consulta (C. cost. 4 maggio 1984, n. 137) prevede che il giudice possa concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto se la parte che l'ha chiesta offra cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

In generale, dato che in entrambe le ipotesi, sia nel caso della «prova scritta» che della «prova di pronta soluzione», il giudice «può» ma non deve concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, nella giurisprudenza di merito si è andato affermando un orientamento che ritiene necessaria una ponderazione rispetto al fumus posto a base della pretesa creditoria; in tal senso ad es. si è precisato che nella valutazione degli elementi fondanti l'applicazione dell'art. 648 c.p.c. , oltre alla verifica dei presupposti che la norma richiede (opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione), deve altresì effettuarsi un'indagine, ancorché sommaria, del fumus sottostante il credito, dal momento che la pretesa del credito deve essere di per sé adeguatamente sostenuta dalle prove agli atti, in ragione della veste di attore sostanziale ricoperta dall'opposto e allo scopo di evitare che il decreto ingiuntivo, benché sia prevedibile che il credito non venga riconosciuto, sia munito di forza esecutiva (Trib. Roma 5 febbraio 2015, in www.ilcaso.it); si tratta, in sostanza, del vaglio già ricordato della «adeguatezza» della prova; nel senso che secondo la giurisprudenza di merito è necessario che vi sia anche un ragionevole fumus del credito che si può ottenere indagando sull'esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto dell'opposto (riconduce questo vaglio sul fumus alla adeguatezza della prova Trib. Torino 22 gennaio 2016, in www.ilcaso.it). Sempre nello stesso senso si è precisato che non è idoneo a contrastare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. il comportamento dell'opponente che si limiti a dedurre genericamente la illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse, commissioni spese, e l'applicazione di un tasso effettivo globale qualificabile come usurario e non adempia, invece, al dovere prescritto dall'art. 167 c.p.c. di proporre tutte le sue difese prendendo posizione, contestandoli, sui fatti posti a dall'attore a fondamento della domanda (Trib. Pescara 16 agosto 2013). In tal senso si è rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla base di una valutazione della complessità dei rapporti tra le parti in causa, complessità che rende non opportuna tale concessione dovendosi prima provvedere a qualificare in modo esatto il rapporto dedotto in causa ed effettuare una compiuta istruzione della controversia (così Trib. Santa Maria Capua Vetere 6 ottobre 2020).

Di recente si è altresì affermato che il presupposto del provvedimento ex art. 648 c.p.c. è una notevole disparità del supporto probatorio delle tesi di opponente e opposto, e di conseguenza il giudice non può concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto laddove l'opponente, pur non disponendo di prova scritta a sostegno delle sue ragioni, eccepisca la nullità del titolo dedotto in giudizio riportando l'orientamento seguito da una parte della giurisprudenza (Trib. Pisa 6 febbraio 2020, in www.ilcaso.it).

L'esecuzione provvisoria parziale

Parte della dottrina aveva evidenziato come la norma dovesse essere interpretata nel senso dell'esistenza di un vincolo per il giudice, in presenza dei presupposti da essa previsti – e quindi non contestazione delle somme, opposizione non fondata su vizi procedurali e istanza di parte - alla concessione dell'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto (Vullo, Le disposizioni processuali, 22; Conti, il d.lgs. 231/2002 di trasposizione, 119). In sostanza tale dottrina aveva segnalato come la previsione della disposizione che utilizza(va) il verbo «concede» e non «può concedere» doveva essere intesa come vincolante, in presenza dei presupposti ivi previsti, per il giudice (Vullo, Le disposizioni processuali, 22).

Spunti nello stesso senso della dottrina erano giunti anche dalla giurisprudenza di merito la quale aveva in più occasioni affermato che la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per le somme non contestate deve essere concessa, in assenza di vizi procedurali, nei limiti in cui la contestazione dell'opponente non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dovendosi funzionalmente collegare la seconda proposizione dell'art. 648, comma 1, c.p.c. alla prima proposizione della stessa disposizione (Trib. Reggio Calabria, sez. II, 13 dicembre 2004; Trib. Palermo 10 dicembre 2002, in Giur. merito, 2005, 41 e ss.; Trib. Verona, 8 ottobre 2004, ivi, 2005, 288 e ss.). In giurisprudenza di merito si era anche precisato che una volta proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo la provvisoria esecuzione rispetto alle somme non contestate non si estenderebbe alle spese processuali che siano state eventualmente liquidate con il provvedimento monitorio (così Trib. Belluno, 31 marzo 2004, in Foro it., 2006, I, 213, con nota di Cea).

Sempre nella giurisprudenza di merito si era affermato, inoltre, che ai sensi del disposto della norma, come modificato nel 2002, non può essere concessa la provvisoria esecuzione parziale allorché la contestazione dell'opponente investa l'intera somma ingiunta, poiché ciò si tradurrebbe in una sostituzione o modifica del decreto, che spetta al Giudice soltanto in fase di decisione, visto che l'orientamento giurisprudenziale contrario all'ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, ha trovato conferma nella citata modifica dell'art. 648 c.p.c. ad opera dell'art. 9 d.lgs. 231/2002 che l'ha selettivamente introdotta nella sola e specifica ipotesi in cui sia contestata solo una parte dell'importo ingiunto (Trib. Torino 4 febbraio 2011; Trib. Torino, sez. III, 5 dicembre 2006; Trib. Torino, ord., 17 marzo 2006 in Giurisprudenza Piemonte on line, in Giuraemilia on line ed in Giurisprudenza di merito UTET Giuridica on line; Trib. Ivrea, 5 novembre 2004 in Redazione Giuffrè 2004; Trib. Verona, 8 ottobre 2004 in Giur. merito 2005, f. 2, 288; Trib. Verona 18 agosto 2003 in Giur. merito 2004, 1118; Trib. Milano, 16 dicembre 1997 in Foro padano 1999, I, 212; Trib. Torino 25 febbraio 1992 in Giur. it. 1993, I, 2, 110; Cass. civile 7 luglio 1976 n. 2549 in Giust. civ. 1976, I, 1620).

Sul testo della norma è intervenuto il legislatore nel 2016 inserendo l'obbligo per il giudice di concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto. Alla luce del testo del primo comma dell'art. 648 c.p.c. come risultante dalle ultime modifiche, pertanto, il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. Si è quindi posto rimedio alla incongruenza per cui poteva ritenersi, in parte qua, esistente un potere discrezionale del giudice, mentre in presenza di non contestazione, pur se parziale, e in presenza dei presupposti richiesti dalla norma, il giudice dell'opposizione è obbligato a concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di una ipotesi diversa da quella prevista dalla prima parte del primo comma della previsione nel caso di opposizione non basata su prova scritta o di pronta soluzione (A. Tedoldi, sub art. 648, 828 e ss.).

Quanto alla giurisprudenza formatasi sull'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo vanno segnalate quelle pronunce che hanno affermato che al di là dell'ipotesi disciplinata dall'art. 648, comma 1, c.p.c., seconda parte, non può essere concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo per una somma inferiore rispetto a quella portata dall'ingiunzione, dato che ciò si tradurrebbe in una sostituzione o modifica del decreto, valutazione che spetta al giudice nella fase della decisione (Trib. Torino, 5 ottobre 2015, www.ilcaso.it, e, in precedenza, Trib. Torino 4 febbraio 2011, Trib. Torino 5 dicembre 2006; Trib. Ivrea 5 novembre 2004, Trib. Verona 8 ottobre 2004). In sostanza questo orientamento di merito, contrario all'ammissibilità della concessione dell'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo, trova conferma nella modifica dell'art. 648 c.p.c. effettuata nel 2002, dato che essa è stata introdotta limitatamente all'ipotesi specifica in cui venga contestata solo una parte dell'importo ingiunto; in sostanza dal contenuto della modifica normativa può essere desunta l'inammissibilità di un provvedimento parziale al di là del caso disciplinato dalla disposizione (così sempre Trib. Torino 5 ottobre 2015; Trib. Torino 5 dicembre 2006; Trib. Verona 18 agosto 2003).

Di recente la Cassazione ha chiarito che la soggezione del decreto ingiuntivo alla imposta di registro è connessa e commisurata alla relativa esecutività, senza che rilevi che la stessa consegua alla concessione provvisoria del giudice in fase sommaria o in pendenza dell'opposizione, o derivi dalla manata opposizione dell'intimato o dalla inattività dell'opponente. Quando l'esecutività non corrisponda all'intero ammontare del credito, ma sia soggettivamente o oggettivamente limitata, poiché relativa ad uno dei condebitori o a una frazione del credito, l'imposta di registro deve essere liquidata e riscossa in questi limiti, salvo l'eventualità di un rimborso o di un conguaglio in relazione all'esito variabile della sentenza del giudizio di opposizione (Cass. 11 febbraio 2021, n. 3455).

L'esecuzione provvisoria su cauzione

Il secondo comma della norma stabilisce testualmente che il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni. Il comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost. 4 maggio 1984, n. 137) nella parte in cui dispone che il giudice debba in questa ipotesi concedere l'esecuzione provvisoria e non già possa concederla dopo aver deliberato gli elementi probatori di cui all'art. 648 c.p.c. e la corrispondenza della cauzione offerta all'entità degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso art. 648 c.p.c.

La Suprema Corte ha specificato che la cauzione offerta dalla parte che ha chiesto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere anche prestata, se il giudice lo dispone, tramite garanzia fideiussoria di un terzo perché, ai sensi degli artt. 119 c.p.c. e 86 disp. att. c.p.c., fuori dei casi in cui non sia diversamente previsto dalla legge, è sempre il giudice a determinare le modalità concrete dell'oggetto e del tempo della cauzione che non deve, di conseguenza, necessariamente consistere nel deposito di una somma di denaro (Cass. 2 dicembre 1992, n. 12861). Più di recente la SC ha affermato che la deduzione, da parte del debitore ingiunto, nei cui confronti sia stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo a fronte della prestazione di cauzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 648 c.p.c., che la cauzione è stata prestata in favore della creditrice da compagnia assicuratrice posta in liquidazione e, quindi non in grado di mantenere la garanzia, integrando la deduzione del venir meno della garanzia e, quindi, dell'efficacia del decreto come titolo esecutivo, è prospettabile con l'opposizione all'esecuzione, dovendosi escludere che rappresenti questione inerente la formazione del titolo esecutivo da dedursi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 5 giugno 2007, n. 13069).

Il vaglio nel merito dei presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 649 c.p.c. il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, in presenza di gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo che sia stata concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e quindi prima dell'eventuale opposizione. I presupposti per la sospensione in parola sono quindi sostanzialmente tre, il fatto che sia stata già proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo, che l'opponente presenti la relativa istanza e, infine, che sussistano gravi motivi. Va inoltre specificato che la norma dell'art. 649 c.p.c. fa riferimento espresso alla esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e pertanto non è possibile invocare tale sospensione laddove l'esecuzione provvisoria sia stata, invece, concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Poiché la norma non fornisce alcun criterio univoco per l'individuazione dei «gravi motivi» che potrebbero legittimare alla concessione della sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, è opportuno affidarsi alla ricostruzione della giurisprudenza di merito, per individuare possibili contenuti concreti della gravità dei motivi che consentano la concessione del provvedimento ex art. 649 c.p.c.

Secondo la giurisprudenza di merito l'espressione «gravi motivi» va intesa nel senso che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo a danno del debitore possa provocare gravi danni allo stesso, senza che vi sia una garanzia di ottenere un risarcimento laddove l'opposizione sia accolta; la verifica dell'esistenza dei gravi motivi così come ricostruiti va effettuata dal giudice anche sulla base della fondatezza dell'opposizione proposta dal debitore (Trib. Modena 22 gennaio 2014 ma anche Trib. Chieti 18 settembre 2015, in www.ilcaso.it) e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso (Trib. Velletri 5 marzo 2020, in www.ilcaso.it). Nello stesso senso la prevalente giurisprudenza di merito: si è detto che l'istanza con cui il debitore, in sede di opposizione, chiede la sospensione ex art. 649 c.p.c. deve essere intesa né come diretta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. ex art. 642 c.p.c., né implicante la valutazione della ricorrenza, in negativo, dei presupposti dell'art. 648 c.p.c., perché i gravi motivi che, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., condizionano la sospensione dell'esecuzione provvisoria devono riguardare solo il pericolo che l'esecuzione stessa possa danneggiare in modo grave il debitore, con necessario riferimento, in ogni caso, alla probabile fondatezza della opposizione (Trib. Padova 27 gennaio 2015). Ancora si è precisato che i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. devono essere collegati alla possibile caducazione del decreto munito di esecutività provvisoria (Trib. Savona 23 luglio 2019; Trib. Fermo 24 settembre 2018, in www.ilcaso.it).

Si è affermato che nell'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, costituiscono gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c. le contestazioni attinenti alla violazione della normativa in materia di usura in un contratto di leasing strumentale, con indeterminatezza degli interessi, qualora finalizzate ad evidenziare l'erroneità dell'importo del debito complessivo e comprovare anzi la sussistenza di un controcredito da parte dell'impresa locataria. La parte opposta, anche in tale fase, è tenuta a indicare specificamente l'entità delle somme pretese, al fine di consentire la verifica del lamentato superamento del tasso soglia. Il periculum in mora è rappresentato dal concreto rischio di decozione della parte opponente in caso di mancata sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, quando quest'ultimo abbia ad oggetto la restituzione di mezzi costituenti il complesso produttivo aziendale, che risulterebbe irrimediabilmente depauperato (Trib. Bergamo 22 gennaio 2015); o ancora costituiscono gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c. le specifiche contestazioni attinenti alla violazione della normativa in materia di anatocismo ed usura, con illegittima capitalizzazione degli interessi ed indeterminatezza degli stessi, qualora supportate da analitici conteggi contenuti nella perizia di parte e finalizzate ad evidenziare l'erroneità dell'importo del debito complessivo (Trib. Roma 21 gennaio 2014; nello stesso senso Trib. Ravenna 21 gennaio 2014 entrambe in www.ilcaso.it).

Ancora si è affermato che la notevole sproporzione tra il considerevole importo di cui al decreto opposto e il capitale sociale integra certamente un grave motivo idoneo alla concessione della sospensione ex art. 649 c.p.c., perché è opportuno, a fronte di questa sproporzione, prevedere che l'eventuale versamento del rilevante importo del decreto ingiuntivo venga disposto all'esito del giudizio, nel caso di rigetto dell'opposizione (Trib. Perugia, 4 dicembre 2018); ovvero che la semplice sollecitazione di una inammissibile ctu contabile per verificare l'esposizione debitoria degli opponenti non costituisce un «grave motivo» tale da legittimare la concessione della sospensione ex art. 649 c.p.c. (Trib. Pescara, 12 febbraio 2013).

Riferimenti

In generale, sull'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, vedasi:

  • A. Tedoldi, sub art. 648, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, vol. VII, Tomo I, Torino, 2013;
  • C. Trapuzzano, sub art. 648 c.p.c. in Codice di procedura civile commentato, di N. Picardi, a cura di R. Vaccarella, Milano, 2021;
  • C. Asprella, sub art. 649 c.p.c. in Codice di procedura civile commentato, di N. Picardi, a cura di R. Vaccarella, Milano, 2021;
  • A. Tedoldi, sub art. 649 c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, vol. VII, Tomo I, Torino, 2013.

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