Mancata notifica del provvedimento giudiziale per riempimento della casella PEC dell’avvocato destinatario

Maurizio Tarantino
14 Settembre 2022

Una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli a tale indirizzo, indicato negli atti processuali. Con specifico riferimento alla ipotesi di saturazione della casella PEC, è escluso che essa configuri un impedimento non imputabile al destinatario.

Il caso. La conduttrice Tizia aveva chiesto la condanna di Caia al risarcimento dei danni subìti a seguito dello sprofondamento di parte dell'immobile adibito ad uso commerciale condotto in locazione. A sostegno della domanda evidenziava che la convenuta aveva omesso di rappresentarle che l'immobile si trovava in grave stato di pericolo già prima della stipula del contratto di locazione. Nel giudizio di primo grado, il giudice adito dichiarava risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. e, per l'effetto, condannava la convenuta. Nel giudizio di secondo grado, invece, la Corte d'appello rigettava la domanda di risarcimento. Avverso il provvedimento in esame, Tizia proponeva ricorso in cassazione eccependo che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere non provata la responsabilità della locatrice. Controparte, invece, contestava l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché tardivamente proposto dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta presso la cancelleria della Corte d'appello. Difatti, parte resistente pur avendo tentato la notifica della sentenza d'appello alle caselle PEC dei difensori della odierna ricorrente, questa non era andata a buon fine in quanto non è stata consegnata sia per «casella piena» (primo legale di parte ricorrente), sia per «errore tecnico presso il gestore ricevente» (altro legale di parte ricorrente). Considerato che la ricorrente non aveva eletto domicilio nel circondario in cui aveva sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si era svolto il giudizio d'appello, bensì presso lo studio dei suoi difensori, parte resistente aveva eseguito la notifica presso la cancelleria della Corte d'appello.

Notificazione digitale. In argomento, giova ricordare che l'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, nell'ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c. per il giudizio di Cassazione), impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis d.lgs. 82/2005, (Codice dell'amministrazione digitale), ovvero presso il Re.G.Ind.E, di cui al d.m. n. 44/2011, gestito dal Ministero della giustizia, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, «salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo PEC, per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione».

Saturazione della posta elettronica certificata. Premesso ciò, nel caso di specie, essendo l'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 entrato in vigore il 19 agosto 2014 e trovando esso immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione del principio del tempus regit actum, la notificazione della sentenza di appello alla ricorrente Tizia avrebbe dovuto essere effettuata presso l'indirizzo PEC dei difensori della stessa risultante dagli elenchi/registri indicati dall'art. 16-sexies citato e, soltanto ove impossibile per causa imputabile a detti difensori, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pendeva la lite. Come emerso dagli atti, il difensore della resistente aveva effettuato la notificazione della sentenza d'appello nei confronti dei difensori della odierna ricorrente a mezzo PEC, ma il sistema aveva generato un avviso di mancata consegna, segnalando, da una parte, che la casella risultava «piena» e, dall'altra, che «presso il gestore ricevente si era verificato un errore tecnico che impediva la consegna».

Notifica tardiva del ricorso di Cassazione. Secondo i Giudici di legittimità, a fronte del mancato perfezionamento della notifica all'avvocato di parte ricorrente a causa del riempimento della casella PEC, e dunque per una ragione non imputabile al notificante, ma piuttosto addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi, il difensore della resistente aveva comunque proceduto alla notificazione della sentenza d'appello mediante deposito dell'atto presso la cancelleria della Corte di appello presso la quale pendeva la lite, considerato che entrambi i difensori della odierna ricorrente erano domiciliati extra discrictum, cosicché da tale momento era sicuramente iniziato a decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. per la impugnazione della sentenza d'appello.

Peraltro, restava del tutto irrilevante che la notificazione telematica della sentenza di appello eseguita nei confronti dell'altro difensore della ricorrente, non era stata consegnata a causa di un errore tecnico imputabile al gestore, e non al titolare della casella di posta elettronica, posto che la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte era idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 c.p.c. Di conseguenza, il ricorso per cassazione, notificato in data 28 giugno 2019, era stato tardivamente proposto oltre il termine di 60 dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 325 c.p.c., avvenuta presso la cancelleria della Corte d'appello in data 22 gennaio 2019.

In conclusione, per le ragioni esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della ricorrente conduttrice.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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