L'anticipazione della prima udienza richiesta dall'attore
21 Settembre 2022
L'art. 163-bis, secondo comma, c.p.c. prevede che il presidente del tribunale, su istanza dell'attore, possa, con decreto motivato, abbreviare i termini di comparizione, ove ritenga che la causa richieda pronta spedizione; tale decreto è steso in calce all'originale ed alle copie della citazione.
L'effetto del provvedimento è quello di ridurre i termini fino alla metà.
Si tratta di quei casi in cui ragioni di urgenza consiglino di sottoporre la controversia al giudice quanto prima. Si pensi, ad esempio, alle controversie relative ad assegni alimentari.
Il presidente del tribunale dovrà valutare se la riduzione del termine per comparire consenta o meno al convenuto di predisporre adeguatamente la propria difesa, tenuto conto delle ragioni che consigliano l'abbreviazione del termine.
Se la circostanza appare abbastanza semplice, ove la giurisprudenza si esprime sulla sussistenza o meno dei presupposti per la concessione della abbreviazione dei termini, non altrettanto si può dire sulle modalità di presentazione dell'istanza stessa.
Nella prassi si afferma che l'istanza si presenti con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa. Il presidente provvede con decreto motivato apposto in calce all'originale ed alle copie della citazione.
In sostanza, l'istanza viene proposta una volta che sia stata notificata la citazione ed iscritta a ruolo la causa, dovendosi solamente verificare che sia stata o meno assegnata ad un giudice istruttore per decidere quale sia il “presidente” competente a ricevere l'istanza medesima.
Tuttavia, a parere di chi scrive, è proprio la norma in questione che sospinge l'interprete verso un'altra direzione.
Ritengo che l'istanza vada proposta prima che si proceda alla notificazione ed iscrizione a ruolo della citazione e per più di una ragione.
Innanzitutto, ove l'istanza sia proposta pendente il giudizio ed anteriormente alla prima udienza, non si comprenderebbe la necessità di apporre il decreto di anticipazione in calce all'originale ed alle copie della citazione.
Questo si spiega solo ove venga depositata l'istanza di abbreviazione dei termini unitamente all'originale ed alle copie della citazione che poi verrà notificata alla parte convenuta e quindi iscritta a ruolo.
Non solo, ma in questo modo si renderà edotta la parte chiamata in causa della reale data di udienza ove, al contrario, essendo ancora in corso i termini per costituirsi, la parte convenuta potrebbe non venire a conoscenza dell'udienza anticipata, creandosi, in tal modo, una disfunzione processuale; non è prevista, infatti, una comunicazione dell'anticipazione di udienza al convenuto. |