Ingiunzione UE: sospensione del termine per proporre opposizione

23 Settembre 2022

Gli articoli 16, 20 e 26 del Regolamento CE 1896/2006 ostano all'applicazione di una normativa nazionale, che è stata adottata al momento dell'insorgenza della pandemia da Covid-19 e che ha interrotto i termini processuali in materia civile, al termine di trenta giorni previsto per presentare opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento europea?

Gli articoli 16, 20 e 26 del Regolamento CE 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, come modificato dal Regolamento UE 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano all'applicazione di una normativa nazionale, adottata al momento dell'insorgenza della pandemia da COVID-19 e che ha interrotto i termini processuali in materia civile per circa cinque settimane, al termine di trenta giorni impartito dall'articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento al convenuto per presentare opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento europea.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.