Litispendenza e connessione nella disciplina eurounitariaFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 39
13 Ottobre 2020
Inquadramento Il sistema processuale europeo, accanto alle norme sulla giurisdizione dei giudici europei e sul riconoscimento ed esecuzione delle relative sentenze, si è dotato anche di regole che attribuiscono rilevanza alla contemporanea pendenza di più processi innanzi a giudici appartenenti a diversi Stati membri, o fra un giudice europeo e uno appartenente ad uno Stato terzo, allorché detti processi si celebrino fra le stesse parti ed abbiano ad oggetto questioni identiche o connesse (sul piano soggettivo e/o oggettivo). Gli istituti della connessione e della litispendenza eurounitarie trovano la loro collocazione sistematica in alcuni regolamenti adottati sulla base delle previsioni dell'art. 81del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, norma che ha codificato il concetto di cooperazione giudiziaria nelle materie civili e commerciali con implicazioni transnazionali; il nucleo fondamentale dell'art. 81 TFUE verte attorno al principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, legittimando altresì l'intervento europeo per “l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”. Sulla scorta di tale base normativa sono quindi state adottate anche delle regole specifiche per le ipotesi di lis pendens e di connessione fra processi civili, pur distinguendo meccanismi operativi e la relativa base legale a seconda della materia oggetto della lite (civile e commerciale da un lato, e famiglia e successioni dall'altro). Invero, è ormai costume consolidato del Consiglio dell'UE di procedere alla regolamentazione, anche processuale, operando per settori di materie ed elaborando atti normativi derivati spesso costituenti ciascuno un universo a sé stante, sia sul piano delle definizioni, che su quello contenutistico e delle scelte normative, con la conseguenza che l'assetto complessivo di palesa di difficile assimilazione, in quanto non sempre omogeneo e coerente, o comunque composto da un insieme di norme simili ma non del tutto coincidenti. Definizioni e fonti normative: litispendenza, connessione e pregiudizialità Nel sistema processuale italiano la litispendenza ricorre allorché innanzi a due giudici - appartenenti a diversi uffici giudiziari - vengono promosse cause con identità di tutti gli elementi dell'azione, sia dal punto di vista soggettivo (il mutamento a seguito di successione mortis causa è irrilevante), che dal punto di vista oggettivo (petitum e causa petendi). L'art. 39 c.p.c. codifica il principio della prevenzione in base al quale la competenza spetta al giudice adito per primo e, pertanto, quello successivamente adito «in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo». La litispendenza può dunque essere eccepita in ogni momento, con l'unico limite della formazione del giudicato. Non si ha litispendenza quando le due cause pendono in gradi diversi, potendo in tal caso ricorrere un'ipotesi di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. La finalità è, all'evidenza, quella di ovviare all'anomalo caso in cui una sola causa abbia dato origine a due distinti giudizi ed a far rispettare il principio del ne bis in idem processuale, evitando altresì il formarsi di giudicati incompatibili. Quanto alla connessione, essa ricorre quando due azioni, promosse innanzi a giudici appartenenti ad uffici diversi, hanno in comune i soggetti, cd. connessione soggettiva, oppure il petitum o la causa petendi, c.d. connessione oggettiva. Il legislatore italiano (art. 40 c.p.c.) ha previsto che il giudice fissi con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice preventivamente adito, ove non vi sia fra le stesse un rapporto di accessorietà nel qual caso il giudice delle questioni principali – anche se successivamente adito – attrae a sé la competenza anche in merito alla causa accessoria. In caso di procedimenti pendenti in gradi diversi non è possibile operare la riunione per ragioni di connessione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 9 marzo 2012, n. 3690). Anche tale istituto muove dal principio di economicità processuale, garantendo alle parti la possibilità di realizzare in un secondo momento quel simultaneus processus che avrebbe dovuto realizzarsi sin dall'inizio. Il legislatore italiano si è occupato della pendenza del processo straniero che abbia ad oggetto la stessa causa o cause in rapporto di pregiudizialità nella l.31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il cui art. 7 prevede la sospensione del processo italiano se il giudice italiano, in presenza di specifica eccezione di parte, ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per il nostro ordinamento. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata. La norma specifica che la pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge. Com'è noto, l'ambito di applicazione di questa disposizione è stato eroso dall'intervento del legislatore europeo, la cui produzione normativa ha sostituito in parte le norme di diritto internazionale privato e processuale nell'ambito dei rapporti fra Stati membri ed in quelli con i Paesi Terzi laddove le norme abbiano carattere universale; tale connotazione, tuttavia, non ricorre per la maggior parte delle norme processuali europee, fra le quali quelle oggetto del presente esame. Litispendenza e connessione vanno distinte dalla pregiudizialità fra diversi processi, evenienza affine che si verifica qualora nel corso di un processo civile una questione di merito debba necessariamente essere risolta dal giudice anteriormente ad un'altra, oggetto di altro processo, essendo la decisione sulla prima idonea a pregiudicare, o comunque a caratterizzare, l'esito del secondo, fungendo da presupposto, logico o giuridico, di quest'ultima. Nel sistema processuale italiano l'art. 295 c.p.c. prevede che nei casi di pregiudizialità il processo relativo alla questione pregiudicata sia sospeso in attesa della definizione, da parte di altro giudice, della controversia relativa alla questione (causa) pregiudiziale. L'art. 7, comma 3, l. n. 218/1995 prende in considerazione questa evenienza nelle relazioni fra processi che si svolgono innanzi a giudici di Paesi diversi e prevede la facoltà per il giudice italiano di sospendere il giudizio in caso di pendenza all'estero di una causa, instaurata prima o dopo quella italiana, avente ad oggetto una questione che è pregiudiziale per la causa italiana, previa valutazione prognostica da parte del giudice italiano stesso di riconoscibilità della sentenza straniera nell'ordinamento italiano (esame analogo a quello che si opera per valutare la litispendenza). In ambito europeo, invece, non sono previste specifiche disposizioni per tale istituto, di talchè operano le norme nazionali previste al riguardo. Tornando, invece, alla litispendenza e alla connessione eurounitarie, tali fenomeni processuali sono stati regolati in alcune disposizioni di carattere generale del regolamento Reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, cd. Bruxelles I bis, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (artt. da 29 a 34 e considerando 21, 22 e 23), mentre regole specifiche, anche se simili, si trovano in altri regolamenti settoriali, le cui materie sono rimaste estranee all'ambito di applicazione del regolamento(UE) n.1215/2012: si tratta del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, c.d. Bruxelles II bis relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (art. 19), oggetto di recente rifusione nel regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori (art. 20), che entrerà in vigore dal 1° agosto 2022; del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (artt. 12 e 13); dei regolamenti “gemelli” (UE) n. 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e n. 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (artt. 17 e 18); e, infine, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (artt. 17 e 18). Avuto riguardo ai rimedi esperibili dalle parti avverso il provvedimento di sospensione per litispendenza internazionale (europea o extra-europea) o il diniego dello stesso, o comunque in pendenza del giudizio promosso anteriormente, dopo orientamenti altalenanti che avevano visto affermare ora l'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 1988, n. 6756; Cass. civ., Sez. Un., 15 ottobre 1992, n. 11262; Cass. civ., Sez. Un., 2 agosto 2011 n. 16862; Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 21108), ora l'esperibilità del regolamento di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., 13 febbraio 1998, n. 1514; Cass. civ., Sez. Un.,17 ottobre 2002, n. 14769; Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2007, n. 11185), la Suprema Corte è ormai costante nel ritenere che l'accertamento della sussistenza o meno di una situazione di litispendenza internazionale non attiene a una questione di giurisdizione essendo viceversa ammissibile il regolamento necessario di competenza (cfr. Cass.civ., n. 20841/2018 che richiama Cass, civ., Sez. Un., n. 30877/2017). Invero la Cassazione, proprio alla luce della conformazione della disciplina eurounitaria, è giunta a tale conclusione facendo leva sull'argomento che il complesso dei poteri attribuiti al giudice successivamente adito non consiste in una delibazione in merito alla competenza internazionale, ma si risolve sostanzialmente nella verifica dei presupposti processuali della litispendenza e della concreta applicabilità del criterio fondato sulla prevenzione temporale. Non vi è quindi alcuna verifica che attiene la giurisdizione, il cui accertamento è riservato al giudice preventivamente adito. Litispendenza e connessione eurounitarie in materia civile e commerciale (intra UE ed extra UE) Come già accennato supra, il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, c.d. Bruxelles I bis, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, agli artt. da 29 a 34 e nei considerando 21, 22, 23 e 24 si occupa specificatamente di litispendenza e connessione, col precipuo intento di garantire un “funzionamento armonioso della giustizia” attraverso “un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione”, il quale poggia su una definizione autonoma europea del momento in cui una causa si considera pendente (cfr. CGUE sentenza del 20.1.1994, in causa C-129/92, Owens Bank, ove si legge che scopo della Convenzione di Bruxelles 1968, che prevedeva norme simili a quelle del regolamento in esame, è "l'interesse di una corretta amministrazione della giustizia evitare i procedimenti paralleli dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti"). La Corte di Giustizia ha più volte affermato che le norme di tale regolamento vanno interpretate in modo autonomo, alla luce soprattutto del loro sistema e delle loro finalità (v. in particolare: CGUE sentenza del 15.11.2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., in causa C‑456/11). Il meccanismo configurato per la litispendenza, tipico e sganciato dagli schemi nazionali nonché da interpretarsi in modo ampio (cfr., seppur in riferimento alla versione precedente del regolamento, CGUE sentenza del 27.06. 1991, Overseas Union Insurance e a., C‑351/89, punto 16), risulta nel complesso più dettagliato rispetto alla disciplina italiana ma pur sempre basato sulla regola generale della prevenzione: l'art. 29 del regolamento in esame stabilisce che, se non vi sono accordi di scelta del foro esclusivo (art. 25), qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio (non serve eccezione di parte) il procedimento, finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza; se quest'ultima declina la propria competenza, il procedimento sospeso riprende il suo corso, se invece viene accertata la competenza del primo giudice (o se questa non è stata declinata espressamente e non sia stata sollevata nessuna eccezione d'incompetenza dinanzi ad esso, cfr. CGUE sentenza del 27.02. 2014, C-1/13, Cartier), quello successivamente adito dichiara la propria incompetenza in favore del primo. Quest'ultimo può chiedere in qualsiasi momento all'altra autorità giurisdizionale di comunicare senza indugio la data in cui è sorta la pendenza della lite secondo i criteri di cui all'art. 32. Quanto alla nozione di domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo la Corte di Giustizia ne ha dato un'interpretazione autonoma anche se piuttosto flessibile (sentenza 8.12.1987, causa C- 144/86, Gubisch, punti 15 e 17: per stesso “titolo” deve intendersi il “medesimo rapporto contrattuale” e per “medesimo oggetto” deve farsi riferimento al petitum sostanziale e ai fatti sottesi alla causa petendi, “dato che quest'ultima nozione non può essere ristretta all'identità formale delle due domande”; cfr. più di recente CGUE sentenza del 19.12.2013, in causa C-452/12, Nipponkoa Insurance e CGUE sentenza del 19.10.2017, in causa C-231/16, Merck). Sul piano soggettivo, allorchè vi sia connessione soggettiva solo parziale, la Corte ha chiarito già da tempo che qualora le parti di due procedimenti pendenti dinanzi a giudizi di Stati membri diversi coincidano solo parzialmente, il giudice successivamente deve dichiarare la propria incompetenza rispetto alle parti che stiano già partecipando al giudizio precedentemente introdotto, soggiungendo però che ciò non osta alla prosecuzione del procedimento fra le altre parti (CGUE sentenza del 6.12.1994, in causa C-406/92, The owners of the cargo lately laden on board the ship «Tatry»). L'art. 27, che prevede che nelle ipotesi di competenza esclusiva il giudice investito prima o dopo ad altro titolo debba dichiarare la propria incompetenza, implica che, ove tale evenienza accada in presenza di processi già instaurati presso autorità giurisdizionali di vari Stati membri e una di queste sia stata adita in virtù di un criterio di competenza esclusiva, il criterio della prevenzione ceda il passo a quello dell'esclusività della competenza, che prevale attraendo tutto alla cognizione del giudice individuato in forza di un criterio di competenza esclusiva. Qualora invece la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici per l'operatività di diversi criteri appunto di tipo esclusivo, fra costoro si applica la regola della prevenzione e quello successivamente adito deve rimettere la causa a quello adito in precedenza (art. 31). Il legislatore europeo, al fine di contrastare prassi scorrette sorte all'indomani della precedente versione del regolamento in esame (cfr. CGUE sentenza del 9.12.2003, C-116/2002, Gasser, ove anche in presenza di accordi sulla competenza esclusiva la pronuncia sulla competenza è stata ritenuta prerogativa del giudice preventivamente adito), ha poi voluto conferire la massima efficacia agli accordi di scelta esclusiva del foro (art. 25) ed impedire tattiche processuali scorrette, prevedendo una deroga alla regola generale della prevenzione allorché un'autorità giurisdizionale (non designata in un accordo di scelta esclusiva del foro) venga adita per prima in ordine ad una controversia tra le medesime parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, poi intentata innanzi al giudice indicato nell'accordo fra le parti. In tal caso il giudice del primo procedimento è tenuto a sospenderlo non appena l'autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita e fino a quando quest'ultima si pronunci sulla competenza. In tal modo si è voluto assicurare che sia sempre il giudice indicato nell'accordo ad avere la priorità nel decidere sulla validità dello stesso e sulla sua portata nella controversia pendente. L'autorità giurisdizionale prescelta, peraltro, può esaminare la propria competenza a prescindere dal fatto che l'autorità giurisdizionale non prescelta abbia già deciso o meno di sospendere il procedimento. Il criterio della prevenzione, tuttavia, resta operante anche in presenza di accordi di scelta del foro allorché vi sia esigenza di tutelare specifiche categorie di contraenti deboli (assicurato, lavoratore, consumatore – art. 31.4). Desta particolare interesse una recente pronuncia della Cassazione italiana in un caso in cui le parti invocavano confliggenti clausole di proroga della giurisdizione: la Corte ha affermato che, non essendo stato istituito un giudice sovranazionale cui affidare la regolazione dei possibili contrasti di giurisdizione, il conflitto deve risolversi nel senso previsto dalla regola generale sulla litispendenza, secondo cui l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza della autorità giurisdizionale adita in precedenza (Cass. civ. Sez. Un., n. 12638/2019). Altra norma chiave del Regolamento Bruxelles I-bis è contenuta nell'art. 32, ove sono esplicitati i criteri per determinare il momento in cui si considera la pendenza della lite : rileva a tale fine il momento del deposito dell'atto introduttivo presso l'autorità giudiziaria o, se prevista la notifica antecedente al deposito, il momento della consegna dell'atto per la notificazione all'autorità a ciò preposta. In entrambi i casi in capo all'attore grava l'onere successivo di prendere tutte le misure che era tenuto ad adottare affinché l'atto sia notificato, nel primo caso, o depositato nel secondo. Infine, viene disciplinato il caso in cui la litispendenza si realizzi fra processi intentati innanzi ad un giudice di uno Stato membro e un giudice di un Paese terzo (art. 33). Nel caso in cui quest'ultimo sia adito per primo, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro, su istanza di parte o d'ufficio se consentito dalla propria legge processuale (così risulta nel nostro sistema, cfr. infra Cass. civ., Sez. Un., n. 21108/2012) ha facoltà di sospendere il procedimento qualora: a) preveda che il giudice dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta ed eseguita nello Stato membro; e b) ritenga che la sospensione sia necessaria per la corretta amministrazione della giustizia, da valutarsi tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto (di cui vi sono esemplificazioni nel considerando 24). Nel momento in cui il processo si conclude nello Stato terzo con una decisione che può essere riconosciuta o eseguita nello Stato membro cui appartiene il giudice procedente, costui dichiara l'estinzione del proprio giudizio. Qualora i due criteri siano soddisfatti ed il giudice dello Stato membro sospenda il proprio procedimento, sarà possibile riprendere il corso di quest'ultimo in qualunque momento se il parallelo processo è sospeso o interrotto e sia improbabile che la relativa conclusione avvenga entro un termine ragionevole; oppure se la prosecuzione del procedimento sia necessaria per la corretta amministrazione della giustizia. Va, tuttavia, richiamato l'orientamento di parte della dottrina e di alcuna giurisprudenza che ritengono rilevabile d'ufficio la previa pendenza di identica questione al di fuori dell'UE, intendendo la previsione dell'art. 7 comma 1 come una eccezione in senso lato, da intendersi integrata quando l'esistenza dei relativi presupposti emerga dagli elementi offerti dalle parti (Cass. civ., Sez.Un., 28 novembre 2012, n. 21108). Appare appena il caso di evidenziare che le norme qui sopra indicate in tema di litispendenza extra-UE costituiscono una scelta innovativa rispetto agli antecedenti del regolamento in esame, in quanto la Convenzione di Bruxelles del 1968 e il regolamento CE n. 44/2001 nulla prevedevano al riguardo né la Corte di Giustizia era riuscita a colmare le incertezze interpretative (si veda in particolare la sentenza del 1.03.2005, causa C-281/02, Owusu, e il Parere 1/03 del 7.02.2006). Tali norme sono destinate a prevalere rispetto alla disciplina dell'art. 7 della L. 218/1995, e quindi il giudice italiano è tenuto ad applicarle in luogo della disposizione nazionale purchè il procedimento rientri nell'ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles 1-bis, diversamente riespandendosi la forza normativa dell'art. 7. Per quanto concerne la connessione fra più cause promosse innanzi a giudici appartenenti a diversi Stati membri, va da subito chiarito che la nozione europea di connessione è più elastica di quella italiana in quanto è legata alla valutazione della mera esistenza di un «collegamento così stretto da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata».L'esigenza del legislatore europeo di favorire il cosiddetto simultaneus processus, al fine di scongiurare contrasto di giudicati, ha consentito che alle autorità giudiziarie sia rimessa la determinazione della sussistenza di tale opportunità. L'articolo 30 prevede che sia il giudice successivamente adito a compiere tale valutazione e, se del caso, a sospendere il proprio procedimento. Inoltre, ove la causa davanti all'autorità giurisdizionale adita per prima sia pendente in primo grado, è data facoltà a qualunque altra autorità giurisdizionale di dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che l'autorità giurisdizionale precedentemente adita sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge ad essa applicabile ne consenta la riunione (non così in Italia, come accennato supra). Al pari della litispendenza, il legislatore europeo si è preoccupato di disciplinare all'art. 34 le ipotesi in cui vi sia connessione con un procedimento extra UE iniziato prima di quello europeo: all'autorità giurisdizionale dello Stato membro è data facoltà di sospendere il procedimento qualora «siano opportune una trattazione e una decisione uniche sulle cause connesse onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata», e sempre che la decisione extra UE sia suscettibile di essere riconosciuta o eseguita nello Stato membro del giudice procedente e la sospensione sia necessaria per la corretta amministrazione della giustizia. Detta facoltà va esercitata su impulso delle parti o, laddove ammesso dalla legge processuale nazionale del giudice procedente, anche d'ufficio (così sembra anche nel nostro sistema processuale, attesa l'interpretazione lata dell'art. 7 della l. n. 218/1995 - Cass. civ., Sez.Un., n. 21108/2012, cit.). Qualora i suddetti criteri siano soddisfatti ed il giudice dello Stato membro sospenda il proprio procedimento, sarà possibile la ripresa dello stesso in qualunque momento se viene meno il rischio di contrasto di giudicati o se il parallelo processo è sospeso o interrotto e sia improbabile che la relativa conclusione avvenga entro un termine ragionevole. La prosecuzione sarà altrettanto possibile nel caso in cui essa risulti necessaria per la corretta amministrazione della giustizia. Infine, nel momento in cui nello Stato terzo viene emessa una decisione che può essere riconosciuta o eseguita nello Stato membro cui appartiene il giudice procedente, costui potrà pronunciare declaratoria di estinzione del proprio giudizio. Litispendenza e connessione eurounitarie in materia di famiglia e successioni È ormai evidente che il legislatore europeo procede normando specifiche “materie” non sempre preoccupandosi di fornire, anche in tema di litispendenza e connessione, un quadro coerente e omogeneo. Ne deriva che, come già accennato in apertura, le fonti normative europee sono plurime e diversificate a seconda della materia e, più specificatamente, a seconda dello strumento normativo all'interno del quale sono contenute. Quanto ai procedimenti in materia di famiglia, viene in rilievo il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, c.d. Bruxelles II bis relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, il quale contiene una commistione sintetica delle regole già presenti nel regolamento (UE) n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I bis, indistintamente per i casi di litispendenza e connessione, avuto riguardo, più specificatamente, alle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio nonché a quelle relative alla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo. In sostanza, per tali procedimenti opera il criterio della prevenzione con obbligo per il giudice successivamente adito di sospendere d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita (art. 19). È poi previsto che una volta accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita, quella successivamente adita debba dichiarare la propria incompetenza a favore della prima. Inoltre, la parte che ha intentato il processo sospeso può proporre la sua domanda al primo giudice una volta dichiaratosi competente (art. 19 par. 3). La disposizione sembra favorire fenomeni di forum shopping comprendendo non solo casi di litispendenza vera e propria (con identità di cause sul piano oggettivo e soggettivo), ma anche, diversamente dal regolamento Bruxelles I bis, casi di cd “falsa litispendenza” relativi a domande aventi anche titoli diversi, ad esempio un'azione di separazione promossa in Francia e una di divorzio intentata in Italia (cfr. CGUE, sentenza del 6.10.2015, causa C-489/14). Invero, in materia matrimoniale non è richiesta l'identità di causa e di oggetto delle domande proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi, atteso che le domande, pur dovendo riguardare le stesse parti, possono avere oggetto distinto, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o sull'annullamento del matrimonio. Mentre il regolamento Bruxelles I bis ha disciplinato anche i casi di litispendenza extra UE, ciò non è accaduto nell'ambito di questo regolamento, di talché è ragionevole pensare che si rispanda l'operatività delle norme nazionali (art. 7 l. n. 218/1995). Va brevemente accennato al fatto che, di recente, è stato adottato il regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), destinato a sostituire, a partire dal 1° agosto 2022,il regolamento 2201/2003, c.d. Bruxelles II-bis (che aveva a sua volta, com'è noto, sostituito il precedente regolamento(CE) n. 1347/2000), in tutti i paesi membri dell'Unione, con l'eccezione della Danimarca. Tale regolamento, per quanto riguarda litispendenza e connessione, riproduce il precedente assetto normativo ma introduce una deroga al criterio della prevenzione nel caso in cui i procedimenti abbiano ad oggetto questioni in materia di responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, e la competenza sia esclusivamente fondata sui criteri di cui all'art. 15 dettati per i casi di urgenza (individuata la competenza del giudice del luogo ove si trova il minore o dove sono collocati i suoi beni). E' inoltre stato aggiunto – in linea con quanto previsto in materia civile e commerciale – che, dichiarata da parte del giudice successivamente adito la propria incompetenza a favore del giudice adito precedentemente, la parte che ha presentato la domanda davanti all'autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l'azione dinanzi all'autorità giurisdizionale preventivamente adita. In analogia a quanto già compiuto nel regolamento n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I bis, il legislatore europeo nell'esercizio del recast ha colto l'occasione per conferire anche in materia familiare la massima efficacia agli accordi di scelta esclusiva del foro, o alla relativa accettazione in conformità ai criteri di cui all'art. 10, e così impedire tattiche processuali scorrette, prevedendo una deroga alla regola generale della prevenzione allorché un'autorità giurisdizionale (non designata in un accordo di scelta esclusiva del foro) venga adita in ordine ad una controversia tra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. A prescindere dal momento della pendenza della lite, quest'ultima autorità deve sospendere il procedimento fino a quando l'autorità giurisdizionale adita sulla base dell'accordo o dell'accettazione non declini la competenza. Invece, in caso di positivo accertamento della competenza esclusiva in base all'accettazione della competenza, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dovrà dichiarare la propria incompetenza. Va qui brevemente menzionata una recente pronuncia della Corte di giustizia che ha chiarito la natura e la portata delle regole sulla litispendenza, tanto in materia civile e commerciale, quanto in materia di famiglia, allorché la loro violazione emerga in sede di esame dei presupposti per il riconoscimento della sentenza poi divenuta definitiva: partendo da una interpretazione restrittiva dei motivi di non riconoscimento, la Corte è giunta a negare che il mancato rispetto o la cattiva applicazione delle norme europee in materia di litispendenza possa costituire ragione di non riconoscimento delle decisioni conclusive dei relativi procedimenti (CGUE, sentenza del 16.01. 2019, causa C-386/17, Liberato). Regole parzialmente diverse sono state elaborate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Gli articoli 12 e 13 di questo regolamento prevedono, quanto alla litispendenza, una disciplina molto simile a quella del Regolamento n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I bis, basata sul criterio della prevenzione, dovendo il giudice successivamente adito sospendere d'ufficio il procedimento finché sia stata dichiarata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza. Una volta accertata la competenza di quest'ultima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dovrà dichiarare la propria incompetenza a favore della prima (art. 12). In caso di connessione (la cui nozione è sostanzialmente coincidente con quella del regolamento (UE) n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I bis), è prevista invece la facoltà del giudice adito successivamente di sospendere il procedimento e, se le cause connesse pendono in gradi diversi, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti. Per quanto riguarda il sistema italiano, come già accennato in apertura, non è possibile operare la riunione se i procedimenti pendono in gradi diversi. Sono di recente entrati in vigore i c.d. regolamenti gemelli in materia di aspetti patrimoniali derivanti da specifici legami di tipo famigliare: si tratta del regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e del regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Più specificatamente gli artt. 17 e 18 prevedono di regola il medesimo criterio della prevenzione già coniato nel regolamento (UE) n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I bis, con obbligo, in caso di litispendenza, e facoltà, in caso di connessione, per l'autorità giurisdizionale successivamente adita di sospendere d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza. Una volta accertata la competenza di quest'ultima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dovrà dichiarare la propria incompetenza a favore della prima. Vi è poi una previsione analoga all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I bis, ovverosia la possibilità per il giudice preventivamente adito di chiedere all'altra autorità giurisdizionale di comunicare senza indugio la data in cui è sorta la pendenza della lite. Non è stata tuttavia, inspiegabilmente, riprodotta in questa sede la disposizione del regolamento (UE) n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I bis (art. 32) che specifica i criteri da utilizzare per determinare il momento in cui si verifica la pendenza della lite. Quanto alla materia delle successioni, il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, contiene analoghe norme sulla litispendenza e sulla connessione, mutuando i medesimi criteri dell'obbligo di sospensione nel primo caso e della facoltà nel secondo, per il giudice adito successivamente, con declaratoria di incompetenza di quest'ultimo in caso di litispendenza con avvenuto accertamento della competenza da parte del giudice adito precedentemente. La convenzione dell'Aja sul riconoscimento dei giudicati stranieri (cd Convenzione Judgments) e le prospettive de iure condendo nell'ambito dei lavori della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato Le norme europee fin qui descritte saranno auspicabilmente nei prossimi tempi affiancate da quelle esitate dall'elaborazione di alcune importanti Convenzioni e progetti di convenzione condotti nell'ambito dei lavori della Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aja. In particolare merita evidenziare un risultato di recente raggiunto in tema di riconoscimento dei giudicati stranieri ed esprimere l'auspicio che si raggiunga nel prossimo futuro anche una soluzione di compromesso in tema di litispendenza e connessione. Invero, già nel lontano 1992 la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (HCCH) aveva iniziato i lavori su due aspetti chiave del diritto internazionale privato nelle controversie transnazionali in materia civile e commerciale: la giurisdizione internazionale, ivi comprese le questioni della litispendenza e della connessione, e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere (c.d. Progetto Judgments). Mentre l'obiettivo iniziale del progetto era di armonizzare le regole in entrambe le aree attraverso un'unica convenzione, il progetto è stato successivamente ridimensionato per concentrarsi – in un primo tempo – solo su uno strumento che regolasse le ipotesi in cui vi sia l'accordo delle parti in tema di scelta del foro, giungendo all'adozione della Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro. Nel 2011, su richiesta del Consiglio Affari generali e politica dell'HCCH, sono ripresi i lavori in vista dell'elaborazione dell'originario progetto sul riconoscimento dei giudicati stranieri e sull'individuazione dei criteri per determinare la giurisdizione. Abbandonato questo secondo aspetto, è stato deciso di concentrare gli sforzi su uno strumento convenzionale per solo il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere che prevedesse una serie più ampia di criteri per la loro circolazione tra gli Stati contraenti, stralciando le norme sulla giurisdizione. Questo lavoro è infine culminato nella Convenzione del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile o commerciale (Convenzione Judgments). Con la positiva conclusione di tale Convenzione, il focus dell'attività normativa della conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato nell'area del diritto civile e commerciale tornerà nei prossimi mesi sulla questione della giurisdizione, ivi compresi i temi della litispendenza e della connessione. Nel prossimo futuro, quindi, si svolgerà il lavoro degli esperti dei vari Stati aderenti alla Conferenza, cui partecipa anche l'Unione Europea in luogo e a fianco dei suoi Stati membri. Invero, risulta maggioritaria la tesi quella secondo la quale la competenza sulla ratifica della Judgments Convention, e così pure in merito all'elaborazione di una futura Convenzione in tema di giurisdizione (e quindi anche di litispendenza e connessione), spetti alla UE e non ai singoli Stati membri, che in ogni caso possono portare il loro contributo, in quanto l'oggetto dello strumento internazionale de quo rientra nella competenza esterna esclusiva dell'Unione (art. 3, par. 2 e art. 216 TFUE), avendo quest'ultima già legiferato al riguardo proprio con l'adozione dei regolamenti qui esaminati. È probabile che l'Unione, che ha partecipato attivamente ai lavori della Conferenza dell'Aja, si determinerà a prendere parte anche al gruppo di esperti che studierà le soluzioni da adottare nel prossimo strumento internazionale e, di conseguenza, si adopererà perché vi sia coerenza fra gli atti normativi europei esistenti e la futura Convenzione, anche avuto riguardo agli istituti fin qui esaminati. Riferimenti
Potrebbe interessarti |