Responsabilità degli amministratori di fatto per mala gestio della società fallita
27 Settembre 2022
Anche gli amministratori di fatto di una s.r.l. fallita sono tenuti a rispondere per il dissesto, con responsabilità solidale ex art. 2392 comma 2, c.c., derivante dal non aver impedito e non aver attenuato le conseguenze dannose scaturite dai fatti pregiudizievoli di cui erano a conoscenza e dalle condotte che hanno posto in essere (nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che gli amministratori di fatto, convenuti, nella gestione della società fallita, hanno agito in modo da esporre la stessa ad un peggioramento delle condizioni di dissesto esistenti, esponendo, inoltre, la società alle conseguenze derivanti dal mancato pagamento dei debiti tributari; inoltre, hanno compiuto irregolarità nella tenuta delle scritture contabili ed hanno, infine, proseguito l'attività d'impresa, agendo in modo contrario a quanto previsto dalle previsioni di cui agli artt. 2482-ter, 2484 n. 4, 2485 e 2486 c.c., generando l'aggravamento del dissesto della società, e ritardandone la dichiarazione di fallimento).
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