Operazioni con soggetti esteri ed esterometro

Matteo Pillon Storti
27 Settembre 2022

Il Quesito si interroga sul perimetro di operatività del c.d. esterometro, ossia dell'obbligo di invio dei dati delle operazioni con/da soggetti esteri, anche alla luce delle recenti modifiche, ad opera del Decreto Semplificazioni.

Mio padre ed io siamo soci di una S.N.C. operante nel settore del mobile. I nostri affari si svolgono anche all'estero, in particolare Francia e Germania.

Spesso riceviamo fatture cartacee da società estere relative a rifornimenti di carburante. Le operazioni fatturate, tuttavia, sono diverse le une dalle altre.

La prima tipologia di fattura ricevuta riguarda, infatti, i rifornimenti fatti in Italia ma, ciononostante, la società emittente la fattura è una società estera (tedesca).

La seconda tipologia di fattura invece riguarda i rifornimenti di carburante fatti durante le trasferte d'affari in Francia o in Germania. In questo secondo caso le fatture che riceviamo sono emesse da società del paese in cui abbiamo fatto rifornimento (francesi o tedesche).

Entrambe le operazioni hanno importi annuali inferiori a 5.000 euro.

La domanda è: queste operazioni vanno inserite nel nuovo esterometro? Anche tenendo conto dell'esclusione da tale obbligo per alcune operazioni sotto i 5.000 euro?

Il cd. “Decreto semplificazioni” (D.L. n. 73/2022) si è occupato anche dell'obbligo di invio dei dati delle operazioni con/da soggetti esteri, ossia le novità riguardanti il cd. “esterometro”.

Nello specifico, il decreto ha confermato l'esenzione dal predetto invio dati relativamente alle operazioni di acquisto di beni / servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ex artt. da 7 a 7-octies, d.P.R. n. 633/72, qualora siano di importo pari o inferiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

Dal punto di vista IVA, le operazioni oggetto del quesito in questione appartengono a due tipologie differenti.

La prima operazione, ossia l'acquisto di carburante in Italia fatturato da società estera, rappresenta un'operazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Di conseguenza, l'acquisto suddetto sarà soggetto all'obbligo di “esterometro” nella sua nuova forma di invio dati tramite lo SDI. Resta fermo anche l'obbligo di applicazione dell'IVA, tramite integrazione della fattura con inversione contabile.

Viceversa, la seconda operazione, ossia l'acquisto di carburante all'estero e fatturato da soggetti passivi IVA esteri, rientra a pieno titolo fra le operazioni non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ex artt. da 7 a 7-octies d.P.R. n. 633/1972). Di conseguenza questa operazione non sarà soggetta all'obbligo di “esterometro” con le nuove modalità valide dal 1/7/2022, nel caso in cui l'ammontare della singola operazione non superi la soglia dei 5.000 euro.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.