Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale: nuovi criteri liquidatori nel solco della tradizione per un diritto più calcolabile

Paolo Mariotti
Raffaella Caminiti
03 Ottobre 2022

Il Focus illustra come cambiano i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale con le nuove tabelle integrate a punti, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, che partono dai valori monetari delle «tradizionali» tabelle meneghine, pervenendo a una maggiore coerenza con le più recenti indicazioni della Corte di Cassazione.
Premessa

Prima di addentrarsi nella disamina dei criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale proposti dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, di recente pubblicazione, è d'uopo muovere da una premessa di carattere sistematico ripercorrendo, con necessaria sintesi, l'evoluzione giurisprudenziale che ha avuto, quale approdo finale, l'elaborazione delle tabelle integrate a punti.

Il danno non patrimoniale che deriva dalla perdita della relazione parentale, in conseguenza della morte di un congiunto per fatto illecito altrui e che incide sul piano sia morale soggettivo (sofferenza soggettiva interiore) sia dinamico-relazionale (Cass. civ., sez. III, sent. 11 novembre 2019, n. 28989), è liquidabile ricorrendo a criteri equitativi ex art. 1226 c.c.

L'uccisione di un componente del nucleo familiare realizza la lesione dell'interesse costituzionalmente protetto e garantito, non avente natura economica, all'intangibilità della sfera dei reciproci affetti e della scambievole solidarietà, come pure all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia (in termini, tra le tante, Cass. civ., sez. III, sent. 31 maggio 2003, n. 8828), oggi non più solo tradizionalmente intesa e comunque costituita, in presenza di determinati caratteri di stabilità e di funzionalità morale e materiale.

Ad essere leso è allora l'interesse al vincolo familiare e affettivo che intercorreva con il defunto, e ancora alle altre utilità non patrimoniali che i prossimi congiunti traevano dalla vicinanza e dalla comunità di vita e interessi con la vittima (Rossetti M., Danno non patrimoniale da morte del congiunto, in Ridare.it 5 giugno 2014).

Ma il danno risarcibile iure proprio ai prossimi congiunti, in quanto danno-conseguenza, non coincide, sic et simpliciter, con tale lesione, ovvero non è integrato per il solo fatto che quel vincolo sia venuto meno (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 29 settembre 2021, n. 26301: «Il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione. È il dolore, non la vita, che cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a se stessi nel mondo»).

Oggetto di ristoro è un vero e proprio sconvolgimento dell'esistenza che si riflette negativamente sui familiari superstiti, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), riverberandosi anche in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (in termini, tra le tante, Cass. civ., sez. III, sent. 13 maggio 2011, n. 10527), venendo privati anzitempo e in modo insanabile dell'assistenza morale (oltre che materiale) e affettiva scaturente dal rapporto parentale reciso.

Ricordando le parole del filosofo e psichiatra Karl Jaspers, la morte di un familiare è il «taglio» più netto che possa subire una persona e richiama quel «naufragio nel tempo» che è la cifra del suo pensiero.

Sui criteri per una corretta aestimatio del danno da perdita del vincolo parentale è intervenuta a più riprese la Corte di Cassazione affermando, a partire dal 2021, il seguente principio: «Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti — tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza — con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella» (Cass. civ., sez. III, sent. 21 aprile 2021, n. 10579).

La Sezione terza civile della Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema, riaffermando l'enunciato principio con ordinanza 29 settembre 2021, n. 26300 e, a seguire, con sentenza 10 novembre 2021, n. 33005, la quale ha peraltro affermato che il danneggiato ha l'onere di fare istanza affinché la liquidazione del danno non patrimoniale avvenga applicando il criterio tabellare, ma non anche l'onere di produrre in giudizio le tabelle, in quanto esse, «quale monitoraggio della giurisprudenza di merito sul danno non patrimoniale ed estrazione da essa di parametri standard per la relativa liquidazione, integrano il diritto vivente se acquistano, come nel caso delle tabelle del Tribunale di Milano, la valenza di determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto».

Con sentenza 11 aprile 2022, n. 11689 la Suprema Corte, nel rinviare alla Corte d'appello di Venezia, ha inteso dare continuità all'orientamento giurisprudenziale in questione, così statuendo: «il giudice lagunare, all'esito della contestazione formulata dai ricorrenti in ordine alla immotivata applicazione delle tabelle locali, provvederà all'applicazione delle tabelle elaborate presso la Corte di appello di Roma (e non di quelle milanesi, pur invocate in ricorso), alla luce dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza di questa Corte».

Non è, tuttavia, mancata una pronuncia favorevole all'applicazione dei criteri di liquidazione elaborati dall'Osservatorio di Milano (Cass. civ. sez. III, ord. 5 maggio 2021, n. 11719, in Ridare.it 25 maggio 2021, con nota di Berti L., Perdita del rapporto parentale: marcia indietro della Cassazione sulla validità della tabella di Milano?: «Le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida (Cass. civ., 22 gennaio 2019, n. 1553). Pertanto, la decisione del giudice di merito di avvalersi delle tabelle del Tribunale di Milano, indipendentemente dal fatto che una o entrambe le parti ne abbiano invocato l'applicazione, è in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte che, al fine di evitare che il giudice incorra nella equità pura, ritiene che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale, ma sono legittimamente adottabili come parametro di riferimento (Cass. civ., 9 giugno 2020, n. 10924)».

In senso conforme a Cass. civ. n. 10579/2021 cit. si è, invece, espressa Cass. civ., sez. VI, ord. 23 giugno 2022, n. 20292.

E così, allorché i vari uffici giudiziari hanno dovuto procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, nel richiamare e far applicazione di tale principio, hanno finito con adottare, in significativa misura, le tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle di Milano (tra le altre, Corte appello Genova, sez. II, 18 gennaio 2022, n. 57 «L'identikit della Cassazione porta a considerare, come sistema meglio rispondente ai principi sopra delineati, tra le tabelle attualmente in uso presso gli uffici giudiziari, quella del Tribunale di Roma, in quanto in grado di dare maggior certezza e maggior prevedibilità delle decisioni»).

A rigore, mancava una tabella a punto variabile che rispondesse pienamente alle indicazioni fornite dai Giudici nomofilattici, non potendo ritenersi tali le tabelle capitoline precipuamente per difetto della «estrazione del valore medio del punto dai precedenti».

Sulla preferenza espressa dalla Suprema Corte per il sistema a punti (anziché per quello basato sulla «forbice» edittale risarcitoria, con valori monetari diversificati per categorie di congiunti), si è interrogata la dottrina (tra gli altri, Ponzanelli, Ziviz).

È stata fatta anche una comparazione tra i differenti criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale al fine di analizzare gli effetti che l'utilizzo delle une o delle altre tabelle comporta nella quantificazione di analoghe fattispecie e, per l'ulteriore effetto, l'impatto sul mondo assicurativo (Vismara L., Tabelle del Tribunale di Roma vs tabelle del Tribunale di Milano: una rivalità infinita, in Ridare.it 17 maggio 2021).

Nel frattempo, la Sezione decima civile del Tribunale di Milano, in una causa promossa per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, conseguenti a sinistro stradale in cui perse la vita il congiunto delle attrici, si era così espressa:

«[...] In attesa della predisposizione di una tabella coerente con le indicazioni fomite dalla Corte di Cassazione, è necessario individuare il regime transitorio che disciplini le modalità di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, così da fronteggiare “l'impatto di un simile mutamento evolutivo della giurisprudenza di legittimità sulle controversie” in corso (Cass. n. 10579/2021). [...] Si può ragionevolmente affermare che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ben potrà essere effettuata all'interno della cornice edittale individuata dalle Tabelle milanesi, in quanto, comunque, consente di ridurre, “in modo relativamente significativo, il margine di generalità” e, conseguentemente, di discrezionalità che diversamente sarebbe rimesso al giudice procedente (Cass. n. 10579/2021)» (Trib. Milano, sez. X, 7 luglio 2021, n. 5947).

A questo punto era pienamente avvertita l'esigenza in seno all'Osservatorio milanese, e in particolare al Gruppo di studio dedicato («Gruppo danno alla persona», composto da giudici e avvocati, i cui lavori hanno avuto inizio sin dall'ottobre 2015), di aprire ulteriore riflessione (invero, mai sopita in questi anni) sui criteri orientativi di liquidazione di questa tipologia di danno, al fine di individuare un nuovo metodo, alternativo alla formulazione «a forbice», e maggiormente conforme alle indicazioni della Cassazione, com'è nello spirito dell'Osservatorio.

Nuovi criteri di liquidazione

Come s'è detto in premessa, dalla morte di un proprio congiunto, a causa del fatto illecito altrui, discende quale conseguenza la privazione pro futuro, in maniera innaturale e definitiva, del reciproco legame affettivo.

Ciò può tradursi in un danno destinato ad accompagnare i familiari superstiti per il resto della loro vita, meritevole di essere risarcito sì integralmente, ma unitariamente.

La tematica è indubbiamente complessa e delicata: l'esperienza comune della perdita di una persona cara rende evidente come la sua mancanza porti con sé, per chi resta, un vuoto incolmabile e, in linea di principio, non monetizzabile.

Cionondimeno, lo sforzo meritorio è quello di elaborare criteri risarcitori conformi e coerenti con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità mirando a «tradurre», sia pur convenzionalmente, in termini monetari le conseguenze nefaste di quella irreversibile perdita.

Il riferimento è in primis ai principi espressi dalle cc.dd. sentenze di San Martino del 2008 (Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975, sulla liquidazione unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale, per cui quando si procede alla «monetizzazione» di tale danno occorre tener conto di tutte le sue manifestazioni, e dunque di tutte le pregiudizievoli conseguenze che ne sono derivate evitando, al contempo, di incorrere in un'artificiosa e indebita duplicazione risarcitoria.

Avendo come «faro» tali principi e in considerazione del più recente indirizzo giurisprudenziale andato affermandosi dal 2021, che accorda preferenza alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale mediante tabelle basate sul sistema a punti, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha aggiornato i criteri orientativi già elaborati per il ristoro di tale tipo di danno.

Le nuove tabelle integrate a punti, previamente sottoposte a uno «stress test» presso 24 giudici civili che si occupano del danno alla persona presso il Tribunale e la Corte d'appello di Milano e licenziate il 16 maggio 2022 dall'Osservatorio meneghino, sono state pubblicate il 29 giugno 2022 sul sito del predetto Tribunale e su quello dell'Osservatorio stesso, opportunamente accompagnate da due allegati: l'uno avente ad oggetto «Esempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio» e l'altro «Domande & risposte».

Per un approfondimento sul lungo, complesso e articolato iter che ha, infine, condotto all'elaborazione delle tabelle in esame si rinvia, in questo portale, a Spera D., Tabelle milanesi integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Edizione 2022, oltre che al «Report cronologico dei lavori del gruppo 3», e pubblicato anche sul sito dell'Osservatorio milanese (milanosservatorio.it) limitandosi, in questa sede, a porre in luce le principali caratteristiche delle nuove tabelle.

Alla base dell'adeguamento delle tabelle sono stati posti i valori monetari previsti dalla «forbice» individuata nelle precedenti Edizioni, trattandosi di criteri liquidatori adottati da almeno l'80% degli uffici giudiziari sull'intero territorio nazionale e, ad ogni modo, non essendo stati detti valori oggetto di censura da parte della Suprema Corte.

È stata mantenuta, come in passato, la distinzione tra le due tabelle per la liquidazione del danno a seconda del tipo di rapporto parentale perduto.

È stato quindi ricavato il «valore punto» per le ipotesi (a) di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari a € 3.365,00 e (b) di perdita di fratelli/nipoti, pari a € 1.461,20, dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle precedenti tabelle milanesi - Edizione 2021 (ovvero, € 336.500,00 per i primi ed € 146.120,00 per i secondi).

Ha prevalso la scelta della costruzione della curva per «somma di punti partendo da zero» («si parte da € 0,00 e si tiene conto dell'importo legato ai punti»).

È previsto, in altre parole, un punteggio per ciascuno dei parametri individuati e il totale dei punti è determinato in rapporto alle circostanze caratterizzanti il caso di specie, per poi moltiplicare il totale dei punti per il «valore punto» sopra indicato, giungendo così a determinare il quantum risarcibile.

Come precisato nella nota esplicativa delle tabelle, è stata proposta una distribuzione dei punti:

  • secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di Cassazione, corrispondenti (1) all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, (2) alla convivenza tra le due, (3) alla sopravvivenza di altri congiunti, (4) alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (circostanze oggettive, che è dato evincere dalla documentazione anagrafica);
  • tenendo conto delle risultanze di un amplissimo monitoraggio delle decisioni di merito in tema di rapporto parentale (circa 600);
  • prevedendo poi, sempre per adeguarsi ai risultati del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (rispettivamente, 118 per genitori/figli/coniuge/assimilati e 116 per fratelli/nipoti), con un «cap» (ovvero un «tetto» massimo non superabile) pari al valore monetario massimo della «forbice» delle precedenti tabelle (rispettivamente, «cap» di € 336.500,00 e di € 146.120,00), in modo da permettere «la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso», ferma restando l'esistenza di eccezionali circostanze di fatto, «che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti» (Cass. civ. n. 11689/2022 cit.).

Se è pur vero che un danno avente il peculiare contenuto sopra descritto può ritenersi conseguente, sulla scorta del criterio dell'id quod plerumque accidit, alla perdita di un componente della c.d. famiglia nucleare, tanto da potere essere provato anche par presunzione desunta dal grado di parentela (tra le altre, Cass. civ., sez. III, sent. 7 luglio 2010, n. 16018; Cass. civ., sez. III, sent. 16 marzo 2012, n. 4253), non contrastata da elementi di prova contraria (gravante sul danneggiante), ciò non consente di ritenere superati gli oneri di tempestiva allegazione e di prova a carico dei familiari superstiti, non trattandosi comunque di un danno in re ipsa.

Ciò posto, salva sempre la possibilità di accertare la sussistenza del danno non patrimoniale subito dai congiunti della vittima primaria dell'illecito in via presuntiva, la parte interessata dovrà allegare e provare tutte quelle circostanze di natura soggettiva, afferenti agli aspetti sia esteriori, incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si sostanziano in una radicale modificazione, in termini peggiorativi, del rapporto tra il superstite e l'ambiente esterno), sia interiori (sofferenza interiore) del pregiudizio in parola.

Per la circostanza indicata con lettera E («qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto»), provabile anche tramite testimoni e documenti, sono previsti fino a 30 punti.

Si osserva in dottrina che «si tratta di un'indicazione coerente con l'unico dato normativo oggi esistente in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale (vale a dire l'art. 138 cod. ass. il quale prevede che il danno non patrimoniale alla salute per lesioni di non lieve entità possa essere aumentato fino al 30%)» (Ziviz P., Il nuovo sistema milanese di misurazione a punti del danno da perdita del rapporto parentale, in Ridare.it 18 luglio 2022).

Non sono condizioni indispensabili per invocare il risarcimento né la sussistenza di un vincolo formale di tipo giuridico, coniugale o familiare né la presenza di una situazione di coabitazione o di convivenza, ciò che rileva è comunque la dimostrazione della qualità e intensità dei rapporti e legami affettivi perduti, mentre è rimessa al giudice di merito la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro sopra descritto con un unico importo monetario oppure, in alternativa, con somme distinte per ciascuna delle voci/componenti del danno non patrimoniale (sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale).

Come nei precedenti criteri orientativi, sempre sul presupposto che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non è in re ipsa, non esiste un «minimo garantito»: la parte richiedente resta – come s'è detto – gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito, fermo il ricorso alla prova per presunzioni.

È ora specificato che «contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella».

Difatti, comprovati screzi, litigi o quant'altro all'interno del nucleo familiare possono portare a concludere per un allentamento se non, addirittura, per una rottura dei rapporti tra i suoi componenti e, dunque, per la mancanza dell'affectio parentalis o coniugalis.

In continuità con il passato, le tabelle si applicano solo alle ipotesi integranti fatti illeciti colposi. Se, invece, il fatto illecito è doloso (id est, a titolo esemplificativo, rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale) il giudice, valutate ancora una volta tutte le peculiarità del caso concreto, potrà liquidare importi superiori a quelli massimi previsti, in considerazione dell'intensità delle sofferenze patite dal danneggiato, di regola maggiore in casi consimili.

Più in generale, non è precluso al giudice aumentare il quantum risarcitorio discostandosi dai valori monetari tabellari, potendo porre a fondamento della decisione anche le nozioni di comune esperienza (fatto notorio; cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 10 novembre 2020, n. 25164; in senso conforme, tra le più recenti, Corte appello Bari, sez. III, 23 febbraio 2022, n. 314).

Ogni caso va valutato all'esito di compiuta istruttoria, rifuggendo da qualsiasi automatismo risarcitorio o dal mero calcolo matematico.

Resta ferma la necessità di specifica e adeguata motivazione, indicando le circostanze allegate e provate dal danneggiato che giustifichino l'eventuale incremento, trattandosi pur sempre di valori orientativi, finalizzati a un congruo ed equo ristoro compensativo nelle ipotesi di danno conseguente a fattispecie non dolose.

Le tipologie di rapporto parentale restano invariate.

Non è richiesta la ricorrenza di un rapporto di coniugio tra il superstite e la persona deceduta, tenuto conto dell'evoluzione della società e dei costumi e, per l'effetto, del nostro ordinamento giuridico, dovendo accordarsi identico rilievo ai fini risarcitori anche ad altri legami affettivi, purché non si tratti di un rapporto ad tempus, il che significa senza alcuna previsione di scadenza e con un progetto di vita comune, valevole perciò anche per le persone civilmente unite (istituto giuridico introdotto dall'art 1, commi 1-35, della legge 20 maggio 2016, n. 76, cd. legge Cirinnà)

La valutazione sulla possibilità di riconoscere, nella fattispecie, tutela risarcitoria anche a soggetti diversi da quelli previsti nelle tabelle compete al giudice, che individuerà quale delle due tabelle sia maggiormente appropriata ai fini della liquidazione del danno.

Ciò che conta ai fini risarcitori, come si è visto, sono l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza, della qualità e dell'intensità del vincolo affettivo con il defunto, oltre che della sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, che assuma rilevanza in ragione del momento di verificazione dell'illecito.

Sebbene l'aggiornamento abbia riguardato esclusivamente le tabelle sul danno da perdita del rapporto parentale, gli uffici giudiziari, nel liquidare il danno non patrimoniale derivante da grave lesione di tale rapporto, potranno utilizzare, quale utile parametro di riferimento, le tabelle in esame opportunamente adattate alla fattispecie, iusta alligata et probata.

Prima applicazione giurisprudenziale

In attesa di conoscere se anche ai nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, proposti dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, sarà riconosciuta, nel tempo, una «vocazione nazionale», si registra già una loro prima applicazione.

La Sezione decima civile del Tribunale di Milano, in una causa promossa dalla prossima congiunta di un uomo deceduto nel corso di una battuta di caccia, ha applicato le nuove tabelle milanesi integrate a punti - Edizione 2022, «tenendo conto che la componente del danno dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva interiore sono presumibili come particolarmente intense nel caso di perdita della figura paterna, atteso che la perdita di un genitore costituisce sempre un evento tragico e sconvolgente per i congiunti» (Trib. Milano, sez. X, 11 luglio 2022, n. 6059).

Nella fattispecie, sono stati riconosciuti all'attrice:

  • punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria (lett. «A» della tabella);
  • punti 26 in considerazione dell'età della vittima secondaria (lett. «B» della tabella);
  • nessun punto in relazione alla lett. «C» della tabella, essendo «incontroverso che, al momento del decesso, l'attrice non conviveva con il padre»;
  • punti 9 in considerazione della sopravvivenza di 3 superstiti (lett. «D» della tabella);
  • punti 25 in considerazione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. «E» della tabella);
  • per un totale quindi di punti 80, pari ad € 269.200,00 (vale a dire, esplicitando il calcolo operato, 80 punti moltiplicati per il «valore punto» di € 3.365,00).

Per l'approfondimento su questa prima sentenza, occasione di riflessione sugli attuali criteri liquidatori si rinvia, in questo portale, al commento di Ponzanelli G., Prima applicazione delle nuove tabelle milanesi in tema di liquidazione del danno da relazione parentale, ove ne è illustrata la rilevanza anche quale «interpretazione storica e autentica delle nuove tabelle».

È facile prevedere che altre decisioni saranno a breve pubblicate facendo applicazione delle tabelle milanesi integrate a punti, potendosi attendere un'ampia adesione degli uffici giudiziari a questo metodo tabellare.

In conclusione

In mancanza di criteri stabiliti dalla legge, le tabelle integrate a punti per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, contribuiscono a perseguire il massimo livello di uniformità (dando luogo a risarcimenti omogenei a fronte di situazioni analoghe, v. Corte Cost. 14 luglio n. 184 e Cass. civ., sez. III, sent. 7 giugno 2011, n. 12408) e, con essa, la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni future.

È ragionevole attendersi che – al pari di quanto avvenuto sinora con la nota «forbice» risarcitoria, indicante i valori monetari base e l'aumento personalizzato massimo per ciascun rapporto di parentela – anche le ultime tabelle, meglio rispondenti ai principi affermati dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, troveranno ampia applicazione su tutto il territorio nazionale.

L'applicazione del nuovo modello liquidatorio (ove la «novità» va letta in «una sostanziale continuità con il passato», Ziviz P., op. cit., tant'è che – come evidenziato nella nota esplicativa – sarebbe preferibile parlare di«stesse tabelle milanesi integrate con un sistema a punti»), frutto di un vasto monitoraggio e analisi delle decisioni di merito in tema di perdita del rapporto parentale, razionale e logico nell'elaborazione dei parametri e del «valore punto» (si veda il citato allegato «Domande & risposte»), e con possibilità di adeguare la liquidazione al caso concreto, porta al riconoscimento di importi risarcitori sovrapponibili a quelli sinora liquidati con le precedenti tabelle, alla ricerca di un equo contemperamento tra due esigenze: da una parte, quella dell'integrale ristoro del pregiudizio subito per l'insanabile e incommensurabile perdita del vincolo affettivo e, dall'altra, quella della «tenuta» del sistema macroeconomico.

Ferma restando la perfettibilità dei criteri orientativi sopra illustrati, anche alla luce delle criticità che potranno emergere dallo loro applicazione (come rilevato dal dottor Spera, op. cit., «le tabelle 2022 costituiscono uno strumento imperfetto e certamente migliorabile ma “il meglio è spesso nemico del bene”»), l'auspicio è che questo nuovo strumento liquidatorio fondato su una misurazione a punti, in parte individuabili su circostanze provabili documentalmente (circostanze oggettive, ricavabili dalla documentazione anagrafica), e che «circoscrive» (senza «ingabbiare») la discrezionalità dei giudici nella valutazione equitativa e, quindi, nella liquidazione del danno (prima spaziante all'interno dell'ampia «cornice edittale» indicata dalle tabelle, pur tenendo conto delle circostanze del caso concreto, tipizzabili e già individuate nei criteri orientativi delle precedenti tabelle), agevoli una definizione stragiudiziale delle liti insorgende e insorte, poiché in grado di dare maggiore certezza e maggiore prevedibilità alle decisioni.

Difatti se, da un lato, non può sottacersi il rischio, come rilevato da autorevole dottrina, che «l'attribuzione di punti in via automatica in ragione dell'età e della convivenza, oltre che della sussistenza di altri congiunti, porterà il risarcimento concesso assai vicino a quella di un danno in re ipsa» (Ponzanelli G., op. cit.),dall'altro va riconosciuto che le tabelle integrate a punti renderanno maggiormente prevedibile l'esito delle controversie, contribuendo in qualche misura a prevenirle.

Sempre in dottrina è condivisibilmente rilevato: «Un sistema di misurazione “a punti” mira, in definitiva, a graduare sul piano quantitativo le distinte variabili che il giudice prende in considerazione ai fini della liquidazione del pregiudizio in questione» (Ziviz P., op. cit.).

Non va dimenticato che la prevedibilità delle sentenze è un valore che contribuisce alla certezza del diritto.

Questo valore tutela la libertà di azione di ciascuno, che si esplica anche attraverso la conoscenza di quali conseguenze risarcitorie potranno derivare da un fatto illecito.

Un valore che trova il proprio fondamento nel rispetto del principio di uguaglianza affermato dall'articolo 3 della Costituzione, principio che, a maggior ragione nell'attuale contesto storico ove le diseguaglianze stanno accrescendosi, assume ancora più rilevanza.

Guida all'approfondimento

Ludovico Berti, Perdita del rapporto parentale: marcia indietro della Cassazione sulla validità della tabella di Milano? Ridare.it 25 maggio 2021

Marco Bona, La tabellazione del danno parentale dopo la proposta milanese: Roma, Milano o altro? Ridare.it 28 luglio 2022

Giuseppe Chiriatti, La liquidazione del danno parentale secondo Cass. 10579/2021: più che un endorsement per Roma, un invito a Milano, Ridare.it22 giugno 2021

Karl Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der christlichen Offenbarung, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel-Stuttgart 1960; trad. Roberto Garaventa (a cura di), La fede filosofica a confronto con la rivelazione cristiana, Orthotes, Napoli-Salerno 2014

Paolo Mariotti, Raffaella Caminiti, La liquidazione tabellare milanese del danno non patrimoniale a garanzia di uniformità, eguaglianza e prevedibilità delle decisioni, Ridare.it 22 gennaio 2019

Paolo Mariotti, Raffaella Caminiti, La nomofilachia nel danno non patrimoniale e nelle tabelle milanesi: un antidoto contro la frammentazione delle decisioni, Ridare.it 23 settembre 2021

Filippo Martini, Il danno non patrimoniale rifugge dall'apparenza e da liquidazioni forfettizzate in re ipsa: “quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito”, Ridare.it 1° luglio 2022

Lilia Papoff, La tabella di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e il valore dell'uniformità del giudizio nella sentenza Cass. n. 10579/2021, Ridare.it 20 luglio 2021

Giulio Ponzanelli, Prima applicazione delle nuove tabelle milanesi in tema di liquidazione del danno da relazione parentale, Ridare.it 25 luglio 2022

Redazione Scientifica, Criteri per la liquidazione tabellare del danno da perdita del rapporto parentale secondo la Cassazione, Ridare.it 22 aprile 2021

Marco Rodolfi, La fine della tabella di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (o danno da morte)? Conseguenze e riflessi, Ridare.it 28 aprile 2021

Marco Rodolfi, Prima risposta del Tribunale di Milano sui valori da applicare in tema di danno da perdita del rapporto parentale post Cass. n. 10579, Ridare.it 12 luglio 2021.

Marco Rossetti, Danno non patrimoniale da morte del congiunto, Ridare.it 5 giugno 2014

Damiano Spera, Tabelle milanesi integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Edizione 2022, Ridare.it 29 giugno 2022

Cesare Trapuzzano, La sentenza della Cass. n 10579/2021 e la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, Ridare.it 27 maggio 2021

Lorenzo Vismara, Tabelle del Tribunale di Roma vs tabelle del Tribunale di Milano: una rivalità infinita, Ridare.it 17 maggio 2021

Patrizia Ziviz, Il nuovo sistema milanese di misurazione a punti del danno da perdita del rapporto parentale, Ridare.it 18 luglio 2022

Patrizia Ziviz, Misura per misura (del danno da perdita del rapporto parentale), Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 3, 2021, 815 ss.

Patrizia Ziviz, Verso un nuovo metodo di conversione in denaro del danno da perdita del rapporto parentale?, Ridare.it 24 maggio 2021

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