Anche se la compensatio lucri cum damno è eccezione in senso lato è onere di chi la invoca dimostrarne il fondamento
03 Ottobre 2022
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27736/2022 depositata il 22 settembre u.s., si pronuncia in tema di compensatio lucri cum damno e ne definisce gli oneri probatori.
Il fatto. L'attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce il Ministero della Sanità per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti per l'aver contratto il virus HCV a seguito della somministrazione di alcune emotrasfusioni negli anni 70 presso l'Ospedale di Gallipoli. L'attrice specificava di aver preso atto della propria positività al virus solo dopo aver effettuato specifici esami di laboratorio. Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione del diritto, ma comunque il Tribunale di Lecce rigettava la domanda rilevando che nel 1978 la scienza medica non era in grado di prevenire il rischio di contagio. L'attrice ricorreva alla Corte d'Appello territoriale, evidenziando l'intervenuto indennizzo ai sensi della legge 210/1992 e l'illogicità del dictum di primo grado. In effetti, il Collegio di seconda istanza riteneva sussistente la responsabilità del Ministero e, previo scomputo delle somme già percepite a titolo di indennizzo, accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria.
L'attrice ricorreva per Cassazione e, in quella sede, veniva enunciato il principio di diritto secondo cui l'eccezione della compensatio lucri cum damno è da ritenersi in senso lato, come tale rilevabile dal giudice, il quale, ai fini dell'acquisizione della prova, può far riferimento a tutte le risultanze del giudizio e anche a quelle intervenute in corso di causa. Tuttavia – precisava la Corte di legittimità – presupposto per la compensatio è che la somma da scomputare sia stata corrisposta e, soprattutto, sia determinata o determinabile nell'ammontare. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, il Ministero produceva la documentazione attestante l'intervenuto indennizzo.
Tuttavia, la Corte d'Appello di Lecce riteneva inammissibile tale produzione documentale, vertendosi in un giudizio di rinvio in cui erano maturate le preclusioni processuali. Avverso tale provvedimento ricorre il convenuto, lamentando l'erronea applicazione da parte del Collegio territoriale dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in punto di acquisizione probatoria da parte del giudice sulla scorta della natura di eccezione in senso lato della compensatio lucri cum damno.
I motivi di ricorso sono infondati. La Sesta Sezione della Suprema Corte rileva l'infondatezza delle censure sollevate dal Ministero della Salute, attraverso un interessante iter argomentativo. Con l'ordinanza in commento, nello specifico, la Corte di legittimità afferma che la natura di eccezione in senso lato della compensatio lucri cum damno non esime chi la invoca di dimostrarne il fondamento; in caso di giudizio di rinvio a seguito di cassazione del provvedimento la lacuna probatoria non può essere colmata perché trattasi di un giudizio a istruzione chiusa.
L'art. 394 c.p.c., infatti, contempla il giudizio di rinvio come fase processuale ad istruttoria cristallizzata, eccetto che la nuova produzione documentale non sia giustificata da fatti sopravvenuti, o da esigenze istruttorie connesse all'annullamento o all'impossibilità di precedente produzione per causa di forza maggiore. Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente.
(Fonte: dirittoegiustizia.it) |