Limiti e modalità di calcolo della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale

Marco Rodolfi
07 Ottobre 2022

Il Tribunale di Milano è tornato sulla vexata quaestio della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale, non limitandosi a ricordare quelli che sono i noti presupposti di tale componente del danno alla persona ma proponendo una nuova modalità di calcolo, in consapevole e motivato contrasto con quelli che sono gli ultimi recenti orientamenti della Suprema Corte.

Nel caso di specie, il conducente di un autovettura, in conseguenza di un tamponamento, subiva, come accertato dall'espletata CTU medico-legale, oltre ad un periodo di invalidità temporanea di complessivi 105 giorni (tra temporanea assoluta e parziale), un danno biologico permanente valutato nella misura del 22%, con sofferenza soggettiva di grado da medio ad elevato nel periodo di invalidità e di grado da 2 su 5 per i postumi permanenti, oltre ad un maggior affaticamento nell'attività lavorativa di carpentiere, che prevedeva lo stazionamento in una posizione eretta prolungata.

Dopo aver ricordato quelle che sono le diverse componenti del danno non patrimoniale, come analiticamente riportate dalla c.d. ordinanza decalogo della Suprema Corte (n. 7513/2018), nonché i principi che l'Osservatorio di Milano ha adottato nell'edizione 2021 della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, proprio al fine di rendere le predette Tabelle compatibili con i nuovi orientamenti del Supremo Collegio e le disposizioni di cui agli articoli 138 e 139 del CdA, il Giudicante ha liquidato il danno non patrimoniale.

Per il danno biologico temporaneo è stato riconosciuto il danno dinamico relazionale nella misura standard di euro 72,00 ed il danno da sofferenza interiore (euro 27,00) maggiorato di circa il 30% pro die e quindi nell'importo complessivo di euro 35,00, alla luce di quanto è stato accertato in sede di CTU (“sofferenza soggettiva di grado elevato (non inferiore a 4, su una scala da 1 a 5) nel corso della inabilità temporanea assoluta (quindici giorni), di grado medio-elevato (non inferiore a 3, su una scala da 1 a 5) per tutto il periodo di inabilita temporanea parziale al 75% (trenta giorni) e di grado medio (non inferiore a 2, su una scala da 1 a 5), per il restante periodo”).

In definitiva, è stata liquidata la somma di euro 4.320,00 per il danno dinamico relazione ed euro 2100,00 (già aumentata) per la sofferenza soggettiva interiore per un totale di euro 6.420,00.

Par quanto attiene, invece, al danno biologico permanente, il Tribunale ha ritenuto: “in primo luogo, aderenti alla fattispecie concreta gli importi standard previsti nella quinta colonna della Tabella Milanese”.

Il ctu infatti: “ha accertato l'esistenza di postumi permanenti dinamico-relazionali residui nella misura del 22% con una sofferenza soggettiva di grado 2 su 5; pertanto, non si procede in questa fase della liquidazione ad alcun aumento o diminuzione di quanto indicato nella Tabella milanese in relazione al danno da sofferenza soggettiva interiore”.

Rilevato giustamente poi il Giudicante che il ctu ha peraltro: “accertato altresì un maggior affaticamento nell'attività di carpentiere, che giustifica, quindi, una personalizzazione anche del danno biologico permanente”.

Riportati ancora una volta i principi dell“ordinanza decalogo” n. 7513/2018 in tema di personalizzazione (e quindi che “in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”), il Tribunale evidenzia che: “a differenza di quanto esposto innanzi sulla liquidazione del danno da sofferenza soggettiva correlata al danno biologico standard, quando il giudice procede alla personalizzazione del danno riconducibile ad “aspetti dinamico-relazionali personali”, il giudice valuterà circostanze di fatto che sono tutte peculiari di quella specifica vittima”.

La parte nel processo, pertanto, dovrà conseguentemente: “allegare compiutamente una circostanza personalizzante, affatto peculiare, pregiudicata dalla menomazione e dovrà fornire prova della sussistenza, in concreto, della allegata circostanza. Solo a questo punto il giudice disporrà una C.T.U. medico-legale volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra evento lesivo e pregiudizio peculiare lamentato”.

Arrivati a questo punto della motivazione, il Tribunale affronta la questione della modalità di calcolo della “personalizzazione”.

Secondo le ultime decisioni della Suprema Corte: “in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, il giudice dovrà procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni” (Cassazione n. 25164/2020; in senso conforme Cassazione n. 15733/2022 e Cassazione n. 15924/2022).

Orbene, a parere del Giudicante: “tale orientamento giurisprudenziale pone delle criticità”.

In primo luogo, si osserva che quando si fa “riferimento al valore massimo del 30% previsto per la personalizzazione del danno non patrimoniale dal citato art. 138 del CdA”, pare non tenersi conto del fatto che tale norma non sarebbe: “ancora applicabile, neppure in parte”, atteso che: “ai sensi dell'art. 1, comma 18 della L. n. 124/2017 c.d. “Legge Concorrenza”, la disciplina novellata dell'art. 138 citato “si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica” (ai sensi del comma 1 del novellato art. 138)”.

Di conseguenza: “ai fini della personalizzazione, deve farsi riferimento (salvi i casi di cogente applicazione del citato art. 139 Codice assicurazioni) ai soli criteri indicati nell'ultima colonna della Tabella milanese, che prevede un possibile aumento nel range dal 50% al 25% di quanto liquidato complessivamente a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e di danno da sofferenza”.

Ma vi è di più.

Il Tribunale osserva ancora che nel richiamare l'art. 138, terzo comma, la Suprema Corte: “motiva l'aumento del valore liquidato ai fini della personalizzazione sulla base del solo danno dinamico-relazionale”.

Tuttavia, tale comma così dispone: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento”.

Ma: “la tabella dei valori pecuniari di cui al comma 2 dell'art. 138 comprende anche la componente del danno morale di cui alla lett. e) del medesimo comma, che incrementa il valore base del danno biologico nella componente dinamico-relazionale in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori”.

La prospettata autonomia ontologica tra le due componenti del danno non patrimoniale, pertanto: “non comporta una separata valutazione/liquidazione dell'aumento del valore monetario a titolo di personalizzazione”.

In definitiva: “se nel processo risulta provata la sussistenza di “specifici aspetti dinamico-relazionali personali” tempestivamente allegati (di regola desumibili dalla considerevole quantità di tempo dedicato prima dell'evento lesivo all'attività in parola) e il C.T.U. abbia accertato che tale attività sia stata in tutto o in parte pregiudicata in maniera rilevante dalla menomazione psico-fisica, il giudice potrà procedere alla personalizzazione aumentando la liquidazione del complessivo danno già liquidato con le aliquote di personalizzazione previste dall'art. 139 Codice Assicurazioni o dalla Tabella milanese”.

La personalizzazione dovrà quindi avvenire in maniera unitaria: “tenendo congiuntamente conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale sia della correlata maggiore sofferenza soggettiva interiore” (che, sia detto per amor di verità, è quello che gli operatori del diritto facevano prima della sentenza n. 25164/2020).

Del resto, si chiede il Tribunale: “come potrebbe mai il giudice discernere effettivamente e quantificare congruamente il danno per il “non poter più fare” da quello per la sofferenza che ne consegue?”.

Nel noto (perché riportato in tutte le edizioni della Tabella Milanese) esempio della lesione del “dito del pianista dilettante”: “il giudice dovrà valutare il maggior danno derivante dal pregiudizio dinamico-relazionale di non poter più partecipare a concerti amatoriali o di non poter più suonare ogni giorno il pianoforte; ma è di tutta evidenza che costituisce solo una diversa prospettiva del medesimo fatto valutare il pregiudizio derivante dalla sofferenza (presuntivamente provata) per non poter più fare quelle medesime cose che prima riempivano la vita emotiva di quella (specifica) persona danneggiata”.

Siamo sicuri che questa sentenza contribuirà ad arricchire il dibattito sia a proposito dell'attuale efficacia vincolante o meno delle disposizioni di cui all'art. 138 del CdA in mancanza (purtroppo) della Tabella a cui fanno riferimento le disposizioni di tale norma (siamo arrivati a diciassette anni di attesa) che in relazione alla base di calcolo della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale (solo danno biologico o anche la componente sofferenziale ?).