Il quorum deliberativo in seconda convocazione deve far riferimento alla maggioranza degli intervenuti

Redazione scientifica
07 Ottobre 2022

L'art. 1136 c.c., come novellato dalla l. n. 220/2012, stabilisce che per facilitare la formazione della volontà collegiale, il quorum deliberativo deve far riferimento alla maggioranza degli “intervenuti”.

In un recente intervento in materia di condominio, la Corte di Cassazione si è espressa sull'interpretazione dell'art. 1136, comma 3, c.c., con riferimento al quorum deliberativo dell'assemblea condominiale in seconda convocazione.

Una condomina impugnava una delibera assembleare, ma in primo grado veniva dichiarata la cessata materia del contendere in quanto il punto dell'ordine del giorno oggetto dell'impugnazione era stata ratificato con una successiva deliberazione. La condomina ricorreva quindi in Appello lamentando una violazione dell'art. 1136 c.c. per mancato raggiungimento del voto favorevole della maggioranza numerica dei condomini presenti in assemblea, essendo la delibera stata approvata da due condomini anziché tre. La Corte d'Appello riteneva infondata tale doglianza richiamando un principio espresso dalla Cassazione nell'ambito dell'art. 1136, comma 3 c.c., che si deve intendere ‹‹nel senso che coloro che abbiano votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore››. In ragione di ciò, in secondo grado fu ritenuta validamente assunta la delibera impugnata dalla condomina, la quale ha proposto, quindi, ricorso per Cassazione allegando la violazione dell'art. 1136 c.c. e, con riferimento alla soccombenza nelle spese processuali dovute dalla stessa alla cessata materia del contendere, dell'art. 91 c.p.c.

La Suprema Corte ritiene che la condanna al pagamento di queste ultime è stata erroneamente irrogata dalla Corte d'Appello ‹‹richiamando un principio di diritto ratione temporis non corretto››, avendo giudicato della validità della deliberazione assembleare del 2016 sulla base del testo dell'art. 1136, comma 3 c.c. vigente fino a giugno 2013. Quest'ultimo articolo è stato novellato dalla l. n. 220/2012: la previgente versione imponeva per la validità della delibera approvata dall'assemblea in seconda convocazione un numero di voti che rappresentasse sempre il terzo dei partecipanti e almeno un terzo del valore dell'edificio. La riforma ha, invece, stabilito che l'intervento di tanti condomini che rappresentano almeno un terzo del valore dell'edificio e un terzo dei partecipanti al condomino è condizione per la regolare costituzione dell'assemblea, mentre, proprio per facilitare la formazione della volontà collegiale, il quorum deliberativo deve far riferimento alla maggioranza degli intervenuti.

Nel caso di specie, i partecipanti al Condominio sono quattro; se tutti e quattro intervengono la delibera è approvata col voto favorevole di tre di essi, mentre se gli intervenuti sono dispari la maggioranza è data dal numero che, raddoppiato, superi di almeno una unità il totale dei presenti in assemblea. Essendone intervenuti quattro, il voto favorevole di due soli di essi, in ragione di tutto quanto sopra detto, non è sufficiente per l'adozione della delibera impugnata.

La Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d'Appello.

Fonte: dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.