Distanze tra edifici che non si fronteggiano perfettamente
13 Ottobre 2022
Con ordinanza n. 28147/2022, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società per una causa riguardante la distanza minima fra due edifici. Nello specifico, nel 2013, era stato convenuto in giudizio un uomo per l'accertamento della violazione della distanza di 10 metri, prescritta dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, tra la proiezione in altezza del proprio edificio e la parete finestrata dell'appartamento del convenuto, per la demolizione delle parti costruite non rispettando le prescrizioni di legge, chiedendo inoltre il risarcimento del danno subito. Il motivo, poi accolto dal Collegio, deduceva che la Corte d'Appello avesse mal applicato la normativa anche ad edifici che non si fronteggiano perfettamente sul piano orizzontale e che per la loro conformazione non sono idonei a compromettere la salubrità e le condizioni igienico sanitarie degli spazi intercorrenti tra i medesimi fabbricati. Pertanto, la Corte di Cassazione ha affermato che «l'obbligo di rispettare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall'art. 9, d.m. 1444/1968, vale anche quando la finestra di una parete non fronteggi l'altra parete (per essere quest'ultima di altezza minore dell'altra), tranne che le due pareti aderiscano in basso l'una all'altra su tutto il fronte e per tutta l'altezza corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui». Alla luce di queste considerazioni, il Collegio ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto.
Fonte: dirittoegiustizia.it |