Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Disinteresse del curatore e possibile surrogatoria del fallito

La Redazione
17 Ottobre 2022

Qualora l'amministrazione fallimentare rimanga inerte, il fallito conserva in via eccezionale la legittimazione ad agire a tutela dei suoi diritti patrimoniali, a patto che l'inerzia del curatore sia determinata da un totale disinteresse e non anche quando consegua a una negativa valutazione circa la convenienza della controversia. La legittimazione suppletiva del fallito opera allorquando vengano in questione diritti patrimoniali del soggetto di cui si disinteressino gli organi fallimentare e non quando si faccia questione dell'impugnativa di atti della procedura rispetto ai quali è dato lo speciale rimedio del reclamo fallimentare.

Il caso . Una società fallita proponeva alcune domande in surroga del curatore fallimentare, dirette a ottenere la dichiarazione di nullità dell'atto di convenzione e divisione stipulato tra questi e le società creditrici convenute. Le domande venivano dichiarate inammissibili in primo grado e veniva altresì respinto il mezzo di gravame presentato dalla fallita.

Questa proponeva, quindi, ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 43 l. fall. e della giurisprudenza in tema di azione surrogatoria del fallito. La Suprema Corte, muovendo dal principio codificato secondo il quale al solo curatore spetta la legittimazione processuale, riconosce la possibilità che, qualora quest'ultimo rimanga inerte, il fallito conservi, eccezionalmente, la legittimazione ad agire per la tutela dei propri diritti patrimoniali «a patto che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia» (da ultima, Cass. pen., 2 febbraio 2018, n. 2626). Un disinteresse qualificato nei suddetti termini non era rimproverabile al curatore, nel caso de quo, avendo lo stesso avuto cura dei diritti patrimoniali della società fallita addivenendo alla conclusione del contratto di divisione.

Aggiunge la Corte, che «a fronte di atti di questa natura, assunti sulla base di determinazioni dell'ufficio fallimentare, può riconoscersi al fallito una diversa legittimazione: quella alla proposizione, in nome e nell'interesse proprio, del reclamo» di cui all'art. 26 l. fall..

Nessuna inerzia da parte degli organi della procedura, quindi, secondo la Corte di Cassazione, che rigetta pertanto il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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