Licenziamento illegittimo: applicazione della tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, Stat. Lav.

19 Ottobre 2022

È illegittimo il licenziamento nei fatti diretto a operare la sostituzione di un dipendente sgradito con altri dipendenti, qualificato formalmente come per giustificato motivo oggettivo.

È illegittimo il licenziamento solo formalmente qualificato come per “giustificato motivo oggettivo”, ma nei fatti diretto a operare la sostituzione di un dipendente sgradito con altri dipendenti, anche neoassunti.

A tanto consegue l'applicazione della tutela reintegratoria, ai sensi dell'art. 18, comma 7, Legge n. 300/1970, posto che con riferimento alle ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'assenza di nesso causale fra recesso datoriale e motivo addotto a suo fondamento è sussumibile nell'alveo di quella particolare evidenza richiesta per integrare la manifesta insussistenza del fatto che giustifica, ai sensi dell'art. 18, comma 7, Stat. lav. come modificato dalla l. n. 92 del 2012, la tutela reintegratoria attenuata.

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