Il condomino contrario ai ponteggi non può impedire i lavori del Superbonus 110%

Maurizio Tarantino
21 Ottobre 2022

In materia di Superbonus, il condomino è obbligato a consentire l'accesso e il passaggio nella sua proprietà per l'esecuzione dei lavori deliberati dall'assemblea.

La vicenda. Il Condominio aveva deliberato all'unanimità dei partecipanti l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione. Dunque, il committente aveva dato incarico alla ditta di svolgere le attività di rifacimento delle facciate, dei balconi, dei lastrici e del vano scala, con Ecobonus 110% e Bonus Facciate 90%.

Nel contratto di appalto, le parti avevano previsto la cessione del credito d'imposta a quest'ultima per gli importi ammessi ai bonus fiscali. Nel suddetto contratto era stato, altresì, previsto che, in caso di mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali, il committente sarebbe rimasto debitore dell'appaltatore per la somma che avrebbe dovuto essere corrisposta sotto forma di cessione del credito.

Premesso ciò, in sede di sopralluogo, il direttore dei lavori aveva illustrato a Tizio, proprietario dell'unità ad uso non abitativa posta al piano seminterrato (carrozzeria e meccanica di veicoli d'epoca), le modalità con cui sarebbero stati progressivamente installati, nella sua proprietà, i ponteggi necessari per l'esecuzione dei lavori in modo da salvaguardare l'ingresso nel resede e l'agibilità dello stesso. Tuttavia, a seguito del montaggio dei ponteggi, Tizio aveva chiesto la rimozione in quanto, a suo dire, non gli era permesso il passaggio carrabile al suo magazzino a causa del notevole ingombro. Per i motivi esposti, il Condominio, con ricorso ex art. 700 c.p.c., aveva chiesto al giudice di ordinare a Tizio di consentire l'installazione dei ponteggi nel resede di sua proprietà. Il resistente, a sua volta, replicava che la sua intenzione non era quella di opporsi all'installazione di un ponteggio laterale conforme a quanto gli era stato assicurato, bensì alla ripresa dei lavori con le modalità con cui erano stati avviati.

Fumus bonis iuris : l'installazione dei ponteggi e l'efficacia della delibera condominiale. Nella vicenda, la norma di riferimento è l'art. 843 c.c., la quale, trattandosi di disposizione di carattere generale – applicabile anche alla materia condominiale - e sussistendone i requisiti, in particolare della “necessità”. Invero, spiega il giudice, il suddetto concetto deve essere riferito non all'opera che si intende realizzare, bensì al passaggio/transito nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino – o del condomino – non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio.

Nel caso in esame, invece, era assente una soluzione alternativa per l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate laterali, dovendo i ponteggi essere obbligatoriamente installati a ridosso delle stesse e dunque nel resede di proprietà del resistente, come risultava dallo stato dei luoghi. Oltre a ciò, si aggiunge che ai sensi degli artt. 1136 e 1137, comma 1, c.c. le delibere assembleari, approvate a maggioranza degli intervenuti sono obbligatorie per tutti i condomini e dunque anche per Tizio, il quale, peraltro, non aveva mai impugnato la delibera incriminata.

Periculum in mora: il rispetto delle condizioni temporali dei bonus fiscali. In punto di periculum, il grave danno era conseguente all'eventuale non esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti. Difatti, per usufruire dei bonus fiscali è necessario rispettare precise scadenze temporali, sicché, il trascorrere del tempo necessario per agire in via ordinaria avrebbe comportato la perdita per il condominio della possibilità di avvalersi dei suddetti benefici fiscali, con conseguente grave danno per le casse dello stesso, nonché per il medesimo condomino Tizio.

A questo proposito, in particolare, l'art. 8 del contratto di appalto prevedeva espressamente che “qualora per inadempimento da parte del Committente o per difetto dei requisiti di legge, non fossero riconosciute le detrazioni di cui all'art. 14 del d.l. n. 63/2013 e ss. mm. o, comunque, non si perfezionasse la cessione del relativo credito, il Committente rimarrà debitore dell'Appaltatore per la porzione di corrispettivo che avrebbe dovuto essere corrisposta sotto forma di cessione del credito. Tali somme dovranno essere versate dal Committente in favore dell'appaltatore, entro e non oltre il 31/12/2021”. Nella vicenda in esame, i lavori soggetti a Superbonus 110 % (installazione cappotto facciate laterali, facciata e tetto) dovranno essere ultimati entro il 31/12/2023, mentre quelli soggetti al Bonus Facciate 90% entro il 31/12/2022, avendo il condominio già corrisposto il residuo 10% entro il 31/12/2021.

Soluzione: equo contemperamento dei diversi e opposti interessi in gioco. Orbene, alla luce di ciò, Tizio si era obbligato a consentire l'accesso e il passaggio nella sua proprietà per l'esecuzione dei lavori deliberati all'unanimità dall'assemblea condominiale e, in particolare, il montaggio dei ponteggi sulla rampa carrabile di cui era proprietario. Nell'ottica, però, di un equo contemperamento dei diversi e opposti interessi in gioco, con l'ordinanza in esame, il giudicante ha statuito che i ponteggi dovranno essere installati in maniera tale da consentire il passaggio del veicolo del resistente e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata laterale (sinistra) prospiciente la suddetta rampa così da non arrecare un eccessivo e grave pregiudizio allo stesso.

In conclusione, il ricorso è stato accolto alle condizioni indicate nel provvedimento in commento.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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