Turnista e lavoro festivo infrasettimanale: cumulo delle maggiorazioni e danno da usura psico-fisica per mancato riposo

Teresa Zappia
26 Ottobre 2022

La pronuncia in commento affronta la questione inerente la possibilità dell'accumulo, da parte del turnista, delle maggiorazioni previste dagli artt. 22 e 24 CCNL Autonomie locali. Quando può lamentare un danno da usura psico-fisica il lavoratore che non abbia goduto del riposo settimanale?
Massima

Le maggiorazioni di cui all'art. 22 CCNL 2000 Autonomie Locali non sono cumulabili con quelle previste dal successivo art. 24 in quanto le prime compensano interamente i disagi del turnista derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa durante un giorno festivo. Il mancato godimento del riposo settimanale, ove esso non sia stato sostanzialmente soppresso, non comporta ex se un danno da usura psico-fisica.

Il fatto

La Corte d'Appello di Napoli riformava la sentenza del giudice di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso del lavoratore, con condanna del datore-ente municipale al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno, per l'attività di vigile urbano svolta in giorno festivo infrasettimanale senza fruire di riposo compensativo.

La Corte territoriale evidenziava che il lavoratore aveva agito in giudizio invocando l'applicazione dell'art. 24 del CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto enti locali, sul presupposto che le maggiorazioni previste da detta disposizione fossero cumulabili con il trattamento economico previsto dall'art. 22, co. 5, del medesimo contratto.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il giudice di secondo grado affermava che, in caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale o in quella domenicale, i dipendenti turnisti possono rivendicare unicamente il trattamento retributivo previsto dall'art. 22 del CCNL, il quale compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario. Relativamente al godimento del riposo settimanale, la Corte evidenziava che il lavoratore aveva solo accennato al mancato riposo, senza introdurre la questione specifica dello sforamento del termine bimestrale previsto dalla contrattazione collettiva, né aveva indicato quali giornate domenicali non fossero state recuperate. La Corte distrettuale precisava, infine, che il danno da usura psicofisica doveva essere allegato e provato dal lavoratore, ma nulla era stato dedotto al riguardo.

Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. In sintesi il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 22 e 24 del CCNL 14.09.2000 per il personale del comparto enti locali, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto non cumulabili le maggiorazioni previste dalle disposizioni negoziali prefate, nonché omesso di pronunciare sulla questione della mancata concessione dei riposi compensativi. Il lavoratore asseriva, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d'appello, la domanda di risarcimento del danno era stata proposta proprio facendo leva sull'illegittimità del turno il quale prevedeva la sistematica elusione del diritto al riposo settimanale. Un'ulteriore doglianza veniva puntualizzata sul danno da usura psicofisica in quanto, ad avviso del lavoratore, tale pregiudizio non solo poteva essere provato attraverso presunzioni, ma doveva anche ritenersi in re ipsa, avendo egli svolto la sua prestazione oltre il sesto giorno consecutivo.

La questione

Possono essere cumulate dal turnista le maggiorazioni previste dagli artt. 22 e 24 CCNL Autonomie locali? Quando può lamentare un danno da usura psico-fisica il lavoratore che non abbia goduto del riposo settimanale?

La soluzione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso.

Si è evidenziato che la sentenza impugnata aveva deciso la controversia attenendosi all'orientamento giurisprudenziale in materia (ex multis: n. 32905/2021, n. 19326/2021, n. 28628/2020 e n. 8458/2010), secondo cui la speciale disciplina dettata dall'art. 22 del CCNL 2000 compensa interamente il disagio che deriva dall'articolazione dell'orario, a condizione che risulti rispettato il limite massimo settimanale, sicché l'applicazione dell'art. 24 dello stesso contratto, che riguarda l'attività prestata in giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via eccezionale ovvero occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato.

La Corte di appello aveva, dunque, correttamente escluso il cumulo delle erogazioni previste dagli artt. 22 e 24 CCNL, dal momento che la prestazione nel giorno festivo era stata resa nel rispetto dei turni programmati e senza che si fosse verificata un'eccedenza rispetto all'orario complessivo settimanale.

In relazione al danno da usura psicofisica, la Corte ha rammentato che né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie, né le fonti normative interne e sovranazionali, impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, deve anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, doveva ritenersi smentita ab imis la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato rispetto dell'intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno.

A diverse conclusioni non poteva pervenirsi richiamando quella giurisprudenza di legittimità che, in continuità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 142/2013, ha riconosciuto il danno da usura psico-fisica in ragione del solo svolgimento della prestazione di lavoro nel settimo giorno consecutivo, dal momento che in quelle fattispecie era stata accertata la totale soppressione del riposo settimanale, sia pure per un tempo limitato, e non il mero spostamento temporale dello stesso (Cass. n. 24563/2016 e n. 24180/2013).

La risarcibilità del danno da usura psico-fisica, ha precisato la Corte, presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., giacché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è ex se produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito. Ne consegue che nel caso in cui la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al dipendente, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive.

Osservazioni

Le questioni affrontate nella decisione in commento sono essenzialmente due: la possibilità di affermare che l'attività lavorativa prestata dal turnista durante il giorno di festività infrasettimanale rientri o meno nell'orario di lavoro ordinario; la configurabilità di un danno da usura psico-fisica per il solo mancato godimento del riposo settimanale.

Con riferimento al primo punto, la Corte di Cassazione conferma l'orientamento giurisprudenziale che, a partire dal 2010, nega la cumulabilità delle maggiorazioni previste dall'art. 22 CCNL 2000 Autonomie locali con quelle di cui al successivo art. 24, in quanto le prime - secondo quanto si evince anche dal dato letterale della regola negoziale - compenserebbero interamente il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro, sempreché risulti rispettato il limite orario massimo settimanale.

L'applicazione dell'art. 24 rimarrebbe, pertanto, limitata al caso in cui si verifichi un'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via eccezionale o occasionale, venga richiesto di prestare l'attività lavorativa nella giornata di riposo ebdomadario, che gli compete in base al turno assegnato e che può coincidere con un giorno festivo, ovvero oltre l'orario settimanale. Nell'ipotesi in cui la prestazione sia svolta in un giorno festivo ma nel rispetto dei turni programmati, dunque, potrebbe trovare applicazione soltanto l'art. 22, comma 5. La volontà negoziale così interpretata dai giudici di legittimità troverebbe conferma nel testo del CCNL, ove al quinto comma dell'art. 22 è stato impiegato l'avverbio “interamente” per definire la funzione compensativa delle maggiorazioni riconosciute.

A questo punto appare utile operare un confronto con la disciplina delineata dalle parti sociali per il personale del comparto sanità: la giurisprudenza ha escluso l'incompatibilità fra l'indennità prevista per i lavoratori turnisti dal CCNL 01.09.1995, art. 44 (commi 3 e 12) ed il diritto, riconosciuto dall'art. 9 CCNL 20.09.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo, precisando che la prima compensa unicamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario.

La Corte di Cassazione (n. 2006/2022, n. 1505/2021, n. 6716/2021, n. 33126/2021) ha ritenuto non potersi estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000 per i dipendenti degli enti locali, in quanto la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività della compensazione a favore del lavoratore turnista, riconoscendo una maggiorazione, per il lavoro prestato nel giorno festivo, determinata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista.

La tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 prefato non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL del 2001 all'art. 9 non rispetterebbe, pertanto, i canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 ss. c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione, venendo piuttosto smentito dal rilievo che le parti collettive, dove hanno ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, l'hanno espressamente precisato (commi 7 e 17 dell'art. 44).

Da quanto sopra, ed in estrema sintesi, sembra possibile constatare come la diversità delle posizioni ermeneutiche seguite dalla giurisprudenza trovi la propria giustificazione nel dato letterale, ossia nella volontà delle parti sociali così come espressa in sede di contrattazione collettiva.

Con riferimento alla seconda questione, ossia al danno da usura psico-fisica correlato al mancato godimento del riposo ebdomadario, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 41891/2021, n. 41273/2021) ha precisato che né il CCNL 2000 né le fonti normative interne (art 9 D.lgs. n. 66/2003) e sovranazionali (direttiva 2003/88) impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo. Pertanto il mancato rispetto di tale intervallo temporale non potrebbe ritenersi sufficiente a generare un danno risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova.

Diversa soluzione è stata adottata in ipotesi ove allo svolgimento della prestazione di lavoro nel settimo giorno consecutivo si accompagnava l'accertata totale soppressione del riposo ebdomadario, sia pure per un tempo limitato. È necessario distinguere, infatti, il caso del mancato godimento del riposo settimanale da quello del semplice slittamento dello stesso in un giorno non consecutivo al sesto e non coincidente con la domenica, in quanto la risarcibilità del danno da usura psico-fisica presuppone che la prestazione sia stata resa in violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c. Solo in tale ultima ipotesi la perdita definitiva del riposo determinante ex se un danno liquidabile in via equitativa.

Alcune considerazioni possono essere svolte in merito all'affermata automaticità del danno da usura psico-fisica (c.d. in re ipsa) qualora il riposo non sia stato semplicemente posticipato. La giurisprudenza più recente ha ritenuto necessarie l'allegazione e la prova del solo danno alla salute, considerando presunto juris et de jure quello sopportato dal lavoratore in conseguenza del definitivo mancato godimento del riposo ebdomadario. Tale orientamento, tuttavia, difficilmente è conciliabile con il dibattito che negli ultimi tempi ha interessato gli operatori del diritto, ossia la configurabilità nel nostro ordinamento giuridico della categoria del danno in re ipsa, da tenere distinto da quello c.d. presunto, ossia contestabile mediante prova contraria (praesumptio iuris tantum).

Sebbene non si dubiti che l'inadempimento da parte del datore dell'obbligo, costituzionalmente previsto, di garantire periodicamente al lavoratore un giorno di riposo possa tradursi in una lesione degli interessi di quest'ultimo non strettamente patrimoniali che quel riposo è diretto a tutelare, opinabile sarebbe sostenere che tale inadempimento comporti in ogni caso, recte automaticamente, il risarcimento del danno subito a causa dell'usura psico-fisica che il lavoro nel settimo giorno comporta, senza che occorra neppure allegare e, conseguentemente, provare il pregiudizio concreto subito.

Anche per tale fattispecie dovrebbe trovare applicazione il principio generale secondo il quale il pregiudizio concreto di un diritto inviolabile della personalità (c.d. danno conseguenza) deve essere allegato e dimostrato dal richiedente il risarcimento (si vd. Cass. n. 5207/2003 e n. 9009/2001). La giurisprudenza più recente ha, invece, ritenuto di poter ricavare dalla rilevanza costituzionale dell'interesse al riposo non già soltanto la risarcibilità del danno non patrimoniale che deriva dalla lesione di tale interesse, ma anche la giustificazione della presunzione di esistenza di tale danno.

Per approfondire

S. P. Emiliani, Il diritto inviolabile alla dignità della prestazione lavorativa e il danno in re ipsa per il superamento dei limiti del lavoro straordinario, in Dir. rel. ind., 2022, 2, pp. 592 ss.

V. Lealini, La vexata quaestio del turno in giorno festivo infrasettimanale, nuove pronunce, in Azienditalia, 2021, 4, pp. 774 ss.

G. Schiraldi, Lavoro domenicale tra disvalore sociale e valore economico, in Lavoro nella Giur., 2019, 10, pp. 944 ss.

T. Grandelli, M. Zamberlan, Il turno in giorno festivo infrasettimanale, in Azienditalia - Il Personale, 2017, 1, pp. 33 ss.

D. Rizzuti, Usura psicofisica da lavoro prestato oltre il sesto giorno: considerazioni in tema di trattamento economico, in questa Rivista, 10 febbraio 2017.

S. Bertocco, La mancata fruizione del riposo compensativo per il servizio di reperibilità passiva non configura un danno in re ipsa, in Lavoro nella Giur., 2016, 3, pp. 273 ss.

M. Gallo, Questioni relative al lavoro degli appartenenti al corpo di polizia municipale, in Azienditalia - Il Personale, 2015, 1, pp. 20 ss.

A. Fenoglio, La periodicità del riposo settimanale nuovamente al vaglio della Cassazione, in Giur. It., 2014, 10, pp. 2239 ss.

I. Bresciani, Il lavoro oltre il sesto giorno, in Lavoro nella Giur., 2014, 6, pp. 563 ss.

R. Squeglia, Compenso del lavoro turnario in festività infrasettimanali nelle regioni e negli enti locali, in Lavoro nella Giur., 2011, 5, pp. 485 ss.

M. Palla, Delle conseguenze derivanti dal lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, in Riv. it. Dir. lav., 2001, II, pp. 48 ss.

L. Nogler, Sul danno alla salute per soppressione o differimento del riposo settimanale, in Riv. it. Dir. lav., 1997, II, pp. 113 ss.

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