Prescrizione dei crediti retributivi e fine della stabilità nel lavoro privato

Luigi Di Paola
21 Ottobre 2022

La Suprema Corte, con la sentenza n. 26246/2022, ha stabilito che per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La sentenza n. 26246/2022 della Cassazione

Come è noto, la S.C., con la recente sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha statuito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

La motivazione della sentenza è incentrata - sulla scorta delle note pronunzie della Corte costituzionale n. 63 del 10 giugno 1966 (con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro), n. 143 del 20 novembre 1969 (ove è stato affermato che il beneficio della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto non può essere riconosciuto al lavoratore pubblico, il cui rapporto è caratterizzato da una forza di resistenza che è data da una disciplina che normalmente assicura la stabilità del rapporto) e n. 174 del 12 dicembre 1972 (nella cui motivazione è precisato che è escluso dal beneficio il lavoratore privato titolare di un rapporto garantito da stabilità, la quale, comunque, non è assicurata “se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”), nonché sul “diritto vivente” formatosi sulla scia di Cass., sez. un., 12 aprile 1976, n. 1268 (su cui v. infra), per effetto delle quali, nella sostanza, la regola della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto vale solo ove sia garantita la “stabilità” - sui seguenti principi:

a) il criterio di individuazione del “dies a quo” di decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore deve soddisfare un'esigenza di conoscibilità chiara, predeterminata e di semplice identificazione, sicché occorre, a tal fine, verificare se, a seguito della riforma sulla disciplina dei licenziamenti, sia configurabile, nelle aziende medio-grandi, un regime di stabilità;

b) la tutela reintegratoria, nel nuovo panorama normativo, ha un carattere recessivo, nel senso che non costituisce la forma ordinaria di tutela contro ogni forma illegittima di risoluzione, sicché:

c) l'attuale quadro normativo non pare assicurare una adeguata stabilità del rapporto di lavoro; infatti:

d) la prescrizione decorre in corso di rapporto solo ove la reintegrazione non solo sia, ma appaia la sanzione contro ogni illegittima risoluzione nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto di lavoro, perché a questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di “metus” del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso;

e) la stabilità non è garantita dalla previsione della reintegra per l'ipotesi di licenziamento ritorsivo (ipotizzabile ove il lavoratore si rendesse autore di rivendicazioni retributive nel corso del rapporto di lavoro), poiché l'individuazione della natura di un tale licenziamento sarebbe opera del giudice, con accertamento “ex post”, “così affidandone l'identificazione, o meno, al criterio del «caso per caso», rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale (stigmatizzato … per essere fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema)”; ne consegue che:

f) per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto, non operando il regime della sospensione della prescrizione, che riguarda ipotesi tassative e, comunque, presuppone la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione.

Opinioni a confronto

Parte della dottrina aveva ritenuto che, a seguito della riforma “Fornero”, non potesse valere l'orientamento imperniato sulla non decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in corso di rapporto; si rilevava, sostanzialmente, che la pronunzia della Corte costituzionale del 1966 (e solo quella, in quanto l'unica a contenere la declaratoria di illegittimità costituzionale per effetto della quale aveva preso corpo la regola della non decorrenza della prescrizione) era intervenuta in un sistema - che non conosceva la tutela reintegratoria - diverso da quello delineato con gli ultimi interventi legislativi, in virtù del quale la garanzia della stabilità andrebbe oggi soppesata, sulla base di una interpretazione adeguatrice dell'

art. 2948, n. 4, c.c.

, in rapporto ai concreti strumenti di cui il lavoratore può disporre per reagire ad un licenziamento che fosse intimato in conseguenza di rivendicazioni retributive; e non parrebbe esservi dubbio che l'apparato normativo volto a sanzionare il licenziamento cd. ritorsivo offrirebbe al lavoratore medesimo un meccanismo di tutela idoneo ad escludere quel “metus” posto dalla Corte costituzionale a fondamento della pronuncia additiva.

A tale tesi si obietta che l'interpretazione adeguatrice del citato articolo, come già modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 1966, non può che muovere dal diritto vivente - come consolidatosi negli anni a seguito delle successive sentenze della Corte costituzionale e della S.C. (cfr. Cass., sez. un., 12 aprile 1976, n. 1268: “Premesso che il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilità - come risulta dalla evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia - deve ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate, e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Il che, se per la generalità dei casi coincide attualmente con l'ambito di operatività della legge 20 maggio 1970, n 300 - dati gli effetti attribuiti dall'art 18 all'ordine di riassunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall'art 8 della legge 15 luglio 1966, n 604 -, può anche realizzarsi ogni qual volta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensità”) -, dal quale promana la regola che la prescrizione non decorre in corso di rapporto, a meno che non vi sia stabilità. In tale ottica, occorre solo verificare se, a seguito delle modifiche normative in tema di licenziamento, la predetta stabilità sia ancora ravvisabile, non potendo ignorarsi il peso del diritto vivente ed accordare esclusivo riguardo alla richiamata pronunzia del 1966 (nella quale il nucleo della motivazione era incentrato sul concetto di “metus” e non su quello di stabilità); infatti, una valutazione isolata della predetta pronunzia non è mai stata effettuata in passato e il mutato panorama normativo non giustifica, oggi, un approccio interpretativo di tipo diverso.

In buona sostanza, la stabilità è sempre stata per lo più intesa come sussistenza, nel sistema, della reintegra generalizzata (la quale esclude il “metus” derivante dalla prospettiva di una intimazione di un licenziamento dalla cui ravvisata eventuale illegittimità non potrebbe in alcun modo discendere la ricostituzione del rapporto), non quindi correlata al solo caso del licenziamento ritorsivo, del resto da sempre ritenuto nullo, attesa la illiceità del motivo ex art. 1345 c.c., punibile, quindi, per principi generali, e in ogni caso, con la misura ripristinatoria.

Il tema, ovviamente, si presenta non poco complesso, perché il dibattito prende origine da due punti di vista diversi.

Nel primo, si dà rilievo al mero timore derivante dalla eventualità di un licenziamento che, in astratto ed “ex ante”, potrebbe essere idoneo, benché dichiarato illegittimo, ad interrompere un rapporto il cui ripristino non è in alcun modo realizzabile; nel secondo, l'attenzione è invece concentrata sulle ragioni di quel timore, che diventano “qualificate” solo in quanto il licenziamento è conseguenza della pretesa retributiva, divenendo “ritorsivo”, sicché, nella valutazione del timore in questione, occorrerebbe guardare solo alla tutela specifica che l'ordinamento appresta per tale forma di licenziamento (non essendo configurabile un “metus” diverso da quello del licenziamento ritorsivo).

Va però al riguardo sottolineato che, nella formazione del diritto vivente, si è verosimilmente tenuto conto, sia pur in via implicita, della strutturazione del sistema, che pone l'onere della prova delle causali classiche del licenziamento in capo al datore di lavoro, mentre la dimostrazione del licenziamento ritorsivo (pur con gli alleggerimenti forniti dalle presunzioni), gravante sul lavoratore, costituendo un appesantimento (evidentemente preso in considerazione al fine di escludere che la prescrizione decorresse in regime di tutela obbligatoria) della sua posizione, non esclude il “metus” (insito, tanto per fare un esempio, nella prospettiva di una intimazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato dalla generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, suscettibile di essere dichiarato illegittimo per mancata osservanza dei criteri di scelta, non comportante la reintegra, senza che il lavoratore riesca a provare l'intento ritorsivo).

In altri termini, potrebbe affermarsi che anche la tutela avverso il licenziamento ritorsivo non esclude il “metus”, che è dato dalla consapevolezza che la mancata prova, ad opera del datore di lavoro, della legittimità del licenziamento, non basterebbe a condurre alla ricostituzione del rapporto (non potendo dalla mancata dimostrazione del giustificato motivo oggettivo trarsi in via meramente automatica quella della ritorsione).

Quanto, infine, all'efficacia dissuasiva dell'indennità risarcitoria - affermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 194 del 26 settembre 2018 in relazione al d.lgs. n. 23 del 2015 -, va detto che essa riguarda la posizione del datore, mentre l'idoneità dell'indennità stessa a costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore non esclude, ovviamente, il “metus” da perdita del lavoro, poiché il mantenimento dell'occupazione costituisce ristoro “pieno” e non semplicemente adeguato.

L'area di incidenza del “metus”

La pronuncia della Suprema Corte non pare possa avere implicazioni in relazione a crediti diversi da quelli aventi ad oggetto la retribuzione.

Certamente, non può escludersi in via di principio il “metus” nell'ipotesi di esercizio di altri diritti garantiti, quali quello a non subire demansionamenti, trasferimenti, ecc.

Tuttavia, in tali casi, il predetto “metus” si appalesa in concreto irrilevante, in quanto non è qui in radice configurabile un ampio indugio del lavoratore nel far valere il proprio diritto, attesa la necessità di rimuovere tempestivamente la situazione in atto pregiudizievole; rimane, pertanto, il solo profilo risarcitorio, che tuttavia spesso il lavoratore, una volta già espostosi con l'azione volta al ripristino delle mansioni o all'annullamento del trasferimento, non mancherà di far valere contestualmente o subito dopo.

In altri termini il “metus”, in tali casi, è, per forza di cose, accantonato ove il pregiudizio non sia tollerabile dal lavoratore.

Del resto - e ciò è quello che più conta -, ove il lavoratore medesimo intenda solo avanzare una pretesa risarcitoria, non potrà ovviamente valere la regola della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, la quale è correlata in via esclusiva alla retribuzione di cui all'art. 36 Cost., essendo solo quest'ultima che, per la sua funzione di soddisfacimento delle fondamentali esigenze di vita del dipendente, sfugge alla regola generale (cfr., in tema, Cass. 28 luglio 2010, n. 17629, ove è affermato che “In tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, c.c. - quali risultanti dalla pronuncia della Cortecostituzionale n. 63 del 1966 -, secondo il quale la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale, riguarda per espressa previsione il solo diritto alla retribuzione e non si estende al diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., la cui prescrizione - decennale in caso di azione di responsabilità contrattuale - decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, anche in corso di rapporto di lavoro”).

Diviene a questo punto rilevante stabilire se una determinata posta sia dovuta a titolo retributivo o risarcitorio; dovendo qui sottolinearsi che se, in precedenza, il lavoratore poteva avere interesse alla qualificazione di una posta come risarcitoria, in ragione del più lungo termine di prescrizione rispetto a quello quinquennale entro cui far valere il credito retributivo, oggi avrà interesse contrario, per effetto della non decorrenza della prescrizione.

Ed è probabile che, in tale scenario, si approfondirà il tema della plausibilità della conversione della retribuzione in risarcimento in quelle ipotesi - ove la somma a titolo risarcitorio viene liquidata sulla base delle retribuzioni non corrisposte - in cui la prima non sia stata erogata per effetto di una “apparente” fattispecie ostativa (il cd. “schermo”) poi venuta meno a seguito di pronuncia giudiziale.

L'azzeramento della prescrizione al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012

Secondo la S.C., per tutti i crediti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge “Fornero” la prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Dal che consegue che, nelle cause pendenti aventi ad oggetto crediti retributivi sorti da meno di cinque anni da computare a ritroso dal momento in questione, o sorti successivamente, in cui vengono in considerazione problemi di prescrizione (decorrenza, interruzione, ecc.) occorre applicare la regola ribadita dalla sentenza della S.C., onde non avranno più rilievo eventuali questioni di fatto sottostanti, eventualmente oggetto di prova.

Sta di fatto che anche ove il giorno prima della predetta entrata in vigore fossero trascorsi quattro anni, undici mesi e 29 giorni, dalla maturazione del diritto, il lavoratore potrà beneficiare di altri cinque anni dalla cessazione del rapporto per far valere la sua pretesa, senza dover sommare il periodo già trascorso a quello successivo alla data della predetta cessazione.

La Cassazione sostiene al riguardo che non può applicarsi la regola sulla sospensione della prescrizione perché, da un lato, essa prevede ipotesi tassative e, dall'altro, presuppone un originario termine di decorrenza.

Tuttavia - benché la complessità del tema richieda ben più ampie riflessioni -, ad un primo esame potrebbe replicarsi, da un lato, che, qui, in effetti, per i crediti retributivi sorti in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge “Fornero”, l'originario termine di decorrenza sussisteva, solo che, poi, il decorso della prescrizione si è arrestato per effetto della perdita della garanzia di “stabilità”; e, dall'altro, che la sospensione della prescrizione è il derivato della pronuncia della Corte costituzionale del 1966 e del diritto vivente successivamente formatosi, sicché essa può dirsi normativamente contemplata, come del resto sembrano attestare le pronunce della S.C. in cui si parla di “principio della sospensione della decorrenza della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.” (v., tra le altre, Cass. 12 ottobre 1988, n. 5492).

D'altra parte, in passato, il regime di stabilità era, per così dire, mobile, nel senso che esso poteva variare a seconda del numero degli occupati (o nelle ipotesi in cui, ad esempio, ad un dipendente venisse in corso di rapporto attribuita la qualifica dirigenziale); e sembra potersi ritenere che ove, nel tempo, tale numero fosse sceso, ad esempio, da 20 a 10, dovesse arrestarsi il decorso della prescrizione, per poi, ove il numero fosse risalito a 20, riprendere a decorrere dalla cessazione del rapporto, ove il numero fosse poi definitivamente rimasto inferiore alle 16 unità, ma solo per il periodo non prescritto.

Del resto, non è dato afferrare la ragione per cui l'inerzia del lavoratore nel periodo in cui vigeva la garanzia della stabilità non debba essere calcolata, non sembrando sussistere, al riguardo, una particolare esigenza di certezza da soddisfare.

Inoltre, una tale ipotesi non sembra possa essere equiparata a quella esaminata dalla S.C. con riferimento all'impatto della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 sui rapporti pendenti (cfr. Cass. 20 aprile 1985, n. 2627, ove è affermato che “La sentenza n. 63 del 1966 della Cortecostituzionale - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il n. 4 dell'art. 2948 c.c. limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro - ha fatto venir meno “ab origine” tale disposizione così che - non potendo essa esser più opposta in via di eccezione dal datore di lavoro per resistere alla pretesa del lavoratore fino a quando il rapporto non è stato caratterizzato dal requisito della stabilità reale, introdotta solo con l'art. 18 dello statuto dei lavoratori - il periodo di prescrizione eventualmente maturato prima della pubblicazione della citata sentenza è irrilevante e non è possibile cumularlo con il periodo di prescrizione maturato successivamente all'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori”).

Nel nostro caso, infatti, non abbiamo una nuova norma che modifica il regime della prescrizione, ma solo una disciplina che incide in negativo sulla garanzia della stabilità.

Scenari futuri

Potrebbe ritenersi che, attualmente, essendo i casi di reintegra, nella legge “Fornero”, comunque numerosi (anche a seguito delle note sentenze della Corte costituzionale sul giustificato motivo oggettivo e sul recente orientamento della Cassazione sul licenziamento disciplinare in relazione ad una condotta non espressamente prevista e punita da previsione collettiva con sanzione conservativa), si è in presenza di una stabilità non piena ma “attenuata”, comunque in ipotesi idonea - attesa l'evoluzione del sistema del diritto del lavoro, in cui la debolezza del lavoratore si trova, per varie ragioni, ad essere meno accentuata rispetto al passato - ad escludere il “metus”; potrebbe infatti affermarsi che l'analisi quantitativa dei casi di reintegra abbia un suo rilievo, dovendo diversamente ammettersi, ad esempio, che la ipotetica sussistenza anche di un solo caso di tutela indennitaria non garantisca la stabilità e, al contempo, possa determinare il “metus” in questione.

Si ipotizza da più parti - ove la sentenza in commento aprisse, come è plausibile ritenere, la strada a pronunzie dello stesso segno - una possibile soluzione di riordino della materia in via normativa (mentre sembra difficile immaginare un ritorno alla Corte costituzionale, questa volta per vedere affermata la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto nelle aziende medio-grandi, già sol perché occorrerebbe individuare una qualche illegittimità del “diritto vivente” in rapporto ad un parametro costituzionale di non immediata identificazione, tale non sembrando, nel caso specifico, l'art. 41 Cost.).

Tuttavia, l'elaborazione della norma potrebbe non essere del tutto agevole, poiché, da un lato, la stessa dovrà apparire formalmente non in conflitto con la pronuncia della Corte costituzionale del 1966 (non potendosi neppure seccamente abrogare l'art. 2948 c.c. al fine di una nuova formulazione, poiché esso riguarda anche altre materie), e, dall'altro, dovrà delineare un concetto nuovo di stabilità, benché quello vecchio non risulti neppure normativamente precisato.

Diverso è il discorso quanto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 23 del 2015, non essendo al riguardo ravvisabile quella sorta di stabilità attenuata, atteso l'esiguo numero delle ipotesi di reintegra previste a fronte di un licenziamento dichiarato illegittimo.

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