Somministrazione di lavoro, plurime missioni e abuso

03 Novembre 2022

Il quesito affronta la questione se l'impiego di un lavoratore con contratto di somministrazione a tempo determinato per più periodi presso la stessa impresa configuri un abusivo ricorso all'istituto stesso della somministrazione.

È ammissibile l'impiego in somministrazione di un lavoratore presso la medesima impresa utilizzatrice per più periodi? Come si concilia con la temporaneità delle esigenze che dovrebbero fondare il contratto?

In base alla normativa vigente, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, con eliminazione dei limiti circa l'utilizzo in missioni successive dello stesso lavoratore presso la medesima impresa utilizzatrice. La giurisprudenza ha posto in correlazione la legge nazionale con il diritto europeo, sub specie l'art. 5, par. 5, direttiva 2008/104 così come interpretato dalla CdgUE (sentenza del 14 ottobre 2020, 3H c. KG, C-681/2018; sentenza del 17 marzo 2022, Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin, C-232/20): tale disposizione non impone agli Stati membri di limitare il numero di missioni successive di un medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, né di subordinare il ricorso a detta forma di lavoro a tempo determinato all'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Non è fissata nemmeno una durata oltre la quale una messa a disposizione non può più essere qualificata come "temporanea", né tale previsione è imposta agli Stati membri. Pertanto, in astratto, lo stesso lavoratore potrebbe essere messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice al fine di coprire, temporaneamente, un posto di natura permanente, che egli potrebbe continuare ad occupare in modo stabile.

La normativa precitata, tuttavia, impone di adottare le misure necessarie per prevenire l'assegnazione di missioni successive aventi lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva nel suo insieme (CgdUE, sent. del 17 marzo 2022, C-232/20). Posto che l'art. 5 prefato non può essere direttamente invocato dal lavoratore in rapporti orizzontali, la possibilità di una interpretazione conforme al diritto europeo è stata basata su ulteriori disposizioni interne, ossia l'art. 1344 c.c. in combinato disposto con l'art. 1418 c.c., sicché, nel caso concreto, anche in caso di intervenuta decadenza dall'impugnativa del singolo contratto, dovrà verificarsi se il successivo e continuo invio mediante missioni del medesimo lavoratore possa condurre ad un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione.

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