Inerzia, clausola di rotazione e quantum del danno correlato

08 Novembre 2022

Nel quesito viene affrontata la questione, se, nell'ambito della CIGS, la mancata iniziativa del lavoratore, diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione, precluda il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore per l'inadempimento di detta clausola.

CIGS: l'inerzia del lavoratore, che non abbia preso alcuna iniziativa volta a contestare la mancata attuazione della clausola di rotazione, può configurarsi come rinuncia al credito correlato ovvero incidere sulla quantificazione del danno ex art. 1227 c.c.?

In linea generale, l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione è nel senso che la mera inerzia del creditore non è sufficiente a determinarne la perdita del proprio diritto, occorrendo un quid pluris che valga ad esprimere una chiara e certa volontà abdicativa. Al di fuori dei casi in cui grava sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non sono interpretabili quali manifestazioni tacite della volontà di rinunciare al credito, senza poter ricorrere, inoltre, ai fini della prova, ad elementi presuntivi.

Pertanto, nell'ambito della CIGS, la mancata iniziativa del lavoratore, diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione, non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore per l'inadempimento di detta clausola, poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche.

La non immediata proposizione dell'azione risarcitoria, pertanto, non potrebbe integrare automaticamente una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustificare una riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c.

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