Dividendi: risparmio fiscale possibile solo per distribuzioni ante 2023
09 Novembre 2022
Principio
I dividendi distribuiti dal 1° gennaio 2023 scontano sempre la ritenuta d'imposta del 26 per cento. In virtù del principio di cassa, Il termine ultimo di applicabilità del regime impositivo preesistente, fissato dal comma 1006 dell'art. 1 della L. 205/2017 al 31 dicembre 2022, deve riferirsi alla data di distribuzione e non a quella della delibera assembleare.
Se la distribuzione è successiva al 31 dicembre 2022, a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione da cui provengono i dividendi, opera il nuovo regime impositivo. Questa, in sintesi, l'interpretazione assunta dall'agenzia delle entrate nella Risposta ad istanza di interpello n. 454 del 16 settembre 2022 sul regime transitorio di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria introdotto dall'art. 1, comma 1006, della L. 205/2017. Quadro normativo
La legge n. 205/2017 (c.d. legge di bilancio 2018) ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e dei redditi diversi di natura finanziaria percepiti da persone fisiche (art. 1, commi da 999 a 1006). In particolare, con la soppressione della preesistente bipartizione legata alla natura qualificata o non qualificata della partecipazione originante tali flussi reddituali, è stato introdotto un regime impositivo che prevede l'applicazione, indistintamente, di una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento. Il comma 1005 della legge, quanto alla decorrenza del nuovo regime, ha stabilito che le nuove disposizioni “si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019”. Il successivo comma 1006, tuttavia, derogando alla precedente disposizione, ha previsto che “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, continui ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.
In sintesi: a) il nuovo regime impone l'applicazione di una ritenuta del 26%, a titolo di imposta, per i dividendi percepiti da persone fisiche derivanti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, indipendentemente dalla tipologia di partecipazione di derivazione; b) il regime transitorio, in base al quale (derogando le nuove disposizioni) per le distribuzioni di utili, derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017, ossia la tassazione:
Quesito
Una società di capitali, partecipata da tre persone fisiche, aveva rappresentato che una parte delle proprie riserve presenti in bilancio risultava composta da utili formatisi precedentemente al 31 dicembre 2007 e che il proprio consiglio di amministrazione era intenzionato deliberarne la distribuzione, entro il 31 dicembre 2012, per consentire ai soci di beneficiare del regime transitorio sui dividendi formati entro tale data. Al fine di reperire la necessaria provvista finanziaria, la società aveva previsto di porre in pagamento le riserve oggetto di distribuzione in tranches anche oltre il 31 dicembre 2022, ma comunque entro cinque anni dalla data di ciascuna delibera assembleare. Tesi del contribuente
Delineato il contesto fattuale, la società ha chiesto delucidazioni in ordine al corretto trattamento fiscale delle distribuzioni di utili formatisi precedentemente al 31 dicembre 2007. In particolare, interpretando il termine del 31 dicembre 2022 individuato dall'art. 1, comma 1006 cit. come riferibile alla data della delibera assembleare di distribuzione, l'istante invocava l'applicabilità del regime transitorio anche alle distribuzioni post 2022. In luogo della ritenuta d'imposta del 26%, dunque, secondo la società tali riserve di utili avrebbero dovuto concorrere alla formazione della base imponibile dei soci percettori nella misura del 40% dell'importo deliberato, in applicazione del regime transitorio previsto dal D.M. 2 aprile 2008 e D.M. 26 maggio 2017. Risposta n. 454/2022
Con la risposta n. 454 del 16 settembre 2022, disattendendo la tesi del contribuente, ha circoscritto il perimetro applicativo del regime transitorio ai soli dividendi effettivamente distribuiti entro il 31 dicembre 2022. A prescindere dall'esistenza di una delibera assembleare precedente, dunque, ai dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 2013 risulterebbe sempre e comunque applicabile la ritenuta d'imposta del 26%. Secondo la tesi erariale, come già chiarito con la risoluzione n. 56/E del 2019, il regime transitorio previsto dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge summenzionata sarebbe destinato a preservare, solo per un lasso di tempo circoscritto (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formatisi in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale.
Pertanto, l'individuazione normativa dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio e l'applicazione del suddetto principio di cassa, lascerebbero intendere che ciò che rileva ai fini dell'applicazione del regime è il momento dell'effettiva distribuzione dei dividendi e non solo quello della loro delibera. |