Nel calcolo del danno biologico va considerata la causa di morte

Redazione Scientifica
10 Novembre 2022

Il principio secondo il quale l'ammontare del danno biologico spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non già a quella probabile, si applica solo nel caso in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita a seguito dell'illecito, non anche quando la morte sia stata dallo stesso direttamente cagionata.

Il Ministero della salute veniva condannato in appello al pagamento delle somme a titolo di risarcimento danni subiti dagli eredi di una donna a seguito del suo decesso dovuto a un epatocarcinoma causato dall'epatite C contratta a seguito di emotrasfusioni.

Il Ministero ricorreva in Cassazione lamentando come la Corte nel determinare il danno non patrimoniale avrebbe dovuto detrarre da tale somma a titolo di indennizzo quella che la vittima avrebbe percepito nel periodo di vita stimato in più, non limitandosi quindi a detrarre quella percepita fino all'epoca del decesso, ma anche quella ulteriore che avrebbe percepito sino all'epoca di stimata vita media, cioè i ratei futuri non ancora percepiti.

La Suprema Corte non ha condiviso la prospettazione del ricorrente e con riferimento al principio già affermato secondo il quale l'ammontare del danno biologico spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già a quella probabile (in quanto la durata della vita futura in tal caso non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica ma è un dato noto) (da ultima, Cass. civ. n. 41933/2021) ne afferma la sua applicazione solo nei casi in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza all'illecito, e non anche allorquando, come nel caso in esame, la morte sia stata direttamente causata dall'illecito. È consentito, al contrario, parametrare il risarcimento del danno biologico alla durata di vita probabile e non effettiva quando la morte della persona offesa sia dipesa da causa diversa dalla menomazione derivante dall'illecito.

La Corte di Cassazione rigetta pertanto il ricorso del Ministero della salute.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)