Nel calcolo del danno biologico va considerata la causa di morte
10 Novembre 2022
Il Ministero della salute veniva condannato in appello al pagamento delle somme a titolo di risarcimento danni subiti dagli eredi di una donna a seguito del suo decesso dovuto a un epatocarcinoma causato dall'epatite C contratta a seguito di emotrasfusioni.
Il Ministero ricorreva in Cassazione lamentando come la Corte nel determinare il danno non patrimoniale avrebbe dovuto detrarre da tale somma a titolo di indennizzo quella che la vittima avrebbe percepito nel periodo di vita stimato in più, non limitandosi quindi a detrarre quella percepita fino all'epoca del decesso, ma anche quella ulteriore che avrebbe percepito sino all'epoca di stimata vita media, cioè i ratei futuri non ancora percepiti.
La Suprema Corte non ha condiviso la prospettazione del ricorrente e con riferimento al principio già affermato secondo il quale l'ammontare del danno biologico spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già a quella probabile (in quanto la durata della vita futura in tal caso non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica ma è un dato noto) (da ultima, Cass. civ. n. 41933/2021) ne afferma la sua applicazione solo nei casi in cui la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza all'illecito, e non anche allorquando, come nel caso in esame, la morte sia stata direttamente causata dall'illecito. È consentito, al contrario, parametrare il risarcimento del danno biologico alla durata di vita probabile e non effettiva quando la morte della persona offesa sia dipesa da causa diversa dalla menomazione derivante dall'illecito.
La Corte di Cassazione rigetta pertanto il ricorso del Ministero della salute.
(Fonte: dirittoegiustizia.it)
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